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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26646/2023 del 20/06/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza del Tribunale di Lecce che aveva confermato la condanna emessa dal Giudice di pace per il reato di cui all'art. 582 c.p., deducendo vizi di motivazione. In particolare, hanno censurato la valutazione della prova e la ritenuta inattendibilità delle dichiarazioni di due testi, invocando la violazione degli artt. 192 e 546 c.p.p.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il motivo che censura la valutazione della prova in sede di cassazione, richiamando i limiti stabiliti dagli artt. 606 c.p.p. e 39-bis d.lgs. n. 274/2000 e la giurisprudenza delle Sezioni Unite. Tuttavia, rilevata la remissione di querela intervenuta in data 14/12/2022 e documentata, la Corte ha disposto che la remissione estingue il reato e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela. Ha altresì condannato gli imputati al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 582 cod. pen.

    Norma che definisce il reato per il quale gli imputati erano stati condannati; è il fatto-reato contestato ma non oggetto di specifica interpretazione nella motivazione oltre all'accertamento della sua estinzione mediante remissione di querela.

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Norma relativa alla motivazione della sentenza; i ricorrenti hanno invocato la sua violazione per la valutazione della prova, ma la Corte ha ritenuto tale censura inammissibile in Cassazione quando attiene alla valutazione della attendibilità dei testi.

  • art. 546 cod. proc. pen.

    Norma procedurale richiamata nella censura sulla motivazione di merito; la Corte ricorda che le doglianze riguardanti la valutazione della prova non sono rimediabili in Cassazione ai sensi delle limitazioni previste dalla legge.

  • art. 606 cod. proc. pen. (comma 1 lett. e) e comma 2-bis)

    Stabilisce i motivi di ricorso per cassazione e i limiti di ammissibilità. La Corte ha richiamato il divieto di dedurre in Cassazione questioni di merito valutativo (attendibilità delle prove) nonché la specifica limitazione per le sentenze di appello in materia di giudice di pace (comma 2-bis).

  • art. 39-bis d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274

    Prevede norme speciali relative ai ricorsi avverso decisioni in materia di competenza del giudice di pace; richiamato dalla Corte per ribadire il criterio restrittivo dell'ammissibilità del ricorso per cassazione.

  • Giurisprudenza: Sez. U, Sentenza n. 29541 del 16/07/2020 (Rv. 280027) e Sez. 3, n. 9154 del 17/12/2020 (Durante, Rv. 281326) e Sez. U. n. 24246 del 27/02/2004 (Chiasserini) e Sez. U. n. 40150 del 21/06/2018 (Salatino)

    La Corte ha richiamato questi precedenti per due principi: (1) l'inammissibilità in Cassazione di censure che mirano a rimettere in discussione la valutazione della prova e la motivazione di merito; (2) il principio secondo cui la remissione della querela, tempestiva e accettata, estingue il reato anche se intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione, implicando l'obbligo del giudice di legittimità di dichiarare l'estinzione.

Massime di principio

  • In Cassazione non è ammessa la censura diretta a rimettere in discussione la valutazione della prova o l'attendibilità dei testi: tali questioni sono di merito e vanno sollevate nei gradi di merito, non con il ricorso per cassazione.
  • Per i giudizi nati davanti al Giudice di pace e confermati in appello, il ricorso per cassazione è ammesso solo per violazione di norme di diritto secondo i limiti di cui all'art. 606 c.p.p. e alla normativa speciale (es. art. 39-bis d.lgs. 274/2000).
  • La remissione di querela, se intervenuta tempestivamente e documentata, estingue il reato anche durante la pendenza del ricorso per cassazione; il giudice di legittimità deve rilevare d'ufficio l'estinzione e dichiarare l'annullamento della sentenza per estinzione del reato.
  • L'estinzione del reato per remissione di querela porta all'annullamento della sentenza impugnata senza rinvio; ciò non esclude la possibilità che siano comunque a carico degli imputati le spese processuali, salvo diversa disposizione.
  • In situazioni analoghe, la difesa dovrebbe considerare di documentare tempestivamente qualsiasi remissione o estinzione del reato e valutare i rimedi processuali appropriati (es. impugnazioni di merito) prima di proporre motivi di cassazione basati sulla valutazione delle prove.

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