Sentenza n. 3931/2026 - Roma, Sezione 4Q
per l'annullamento del provvedimento n. -OMISSIS- del 14.10.2022 (notificato in data 22.11.2022) (all. n. 1) con cui il Ministero dell'Interno, nella persona del Sottosegretario Onorevole Ivan Scalfarotto, respingeva l'istanza di concessione della cittadinanza italiana, ai sensi dell'art. 9 comma 1, lettera f) L. 5.2.1992 n. 91, presentata dal ricorrente in data 29.12.2018 nonché di tutti gli atti presupposti, antecedenti, conseguenti e/o comunque connessi con quello impugnato, ivi espressamente comprendendo il preavviso di diniego ai sensi dell'art. 10 L.241/90 e successive modifiche e integrazioni inviato all'interessato in data 6.9.2022.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego della concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione, fondato su una condanna penale definitiva e sull'omessa dichiarazione del precedente
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego della cittadinanza italiana richiesta ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992, deducendo: violazione dell'art. 9 della legge n. 91/1992, difetto dei presupposti, travisamento dei fatti, difetto di istruttoria e motivazione e violazione dell'art. 24 Cost., poiché l'Amministrazione avrebbe attribuito valore automaticamente ostativo alla sola condanna penale senza valutare concretamente il fatto, il successivo percorso di integrazione, il miglioramento dei rapporti coniugali e l'inserimento sociale, culturale ed economico del richiedente. Il ricorrente ha inoltre sostenuto di non avere consapevolmente omesso il precedente, ritenendo definita la propria posizione giudiziaria, e di non avere potuto presentare osservazioni al preavviso di diniego per la mancanza di un sistema informatico. Con un secondo motivo ha dedotto difetto di istruttoria e motivazione, lamentando che il diniego non avrebbe considerato il percorso di presa di coscienza delle proprie condotte descritto nella sentenza penale. Il diniego traeva origine da una condanna del Tribunale di Savona, divenuta irrevocabile, per maltrattamenti, violenza privata e lesioni personali nei confronti della moglie, nonché dall'omessa indicazione di tale condanna nell'istanza di cittadinanza.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha qualificato la concessione della cittadinanza per naturalizzazione come esercizio di un'amplissima discrezionalità amministrativa, diretta a verificare il definitivo inserimento dell'interessato nella comunità nazionale e la sua futura adesione ai valori dell'ordinamento, con riguardo anche alla sicurezza, alla stabilità economico-sociale e al rispetto delle regole di civile convivenza. Il sindacato giurisdizionale è pertanto limitato alla verifica del supporto istruttorio, della veridicità dei fatti, della logicità, coerenza e ragionevolezza della motivazione, senza possibilità di sostituire la valutazione giudiziale a quella amministrativa. Nel caso concreto, la condanna per maltrattamenti, violenza privata e lesioni personali è stata ritenuta idonea a sostenere, senza manifesta illogicità, il giudizio negativo sull'integrazione del richiedente. Anche l'omessa dichiarazione della condanna definitiva è stata legittimamente valutata come indice di insufficiente adesione ai valori dell'ordinamento e di mancata autoresponsabilità nell'ambito della dichiarazione sostitutiva, pur potendo costituire un elemento di valutazione complessiva anche al di fuori dei casi di automatica ostatività. Il giudice ha inoltre precisato che la valutazione amministrativa del fatto storico ha finalità preventiva ed è autonoma rispetto all'accertamento della responsabilità penale. Sono state ritenute irrilevanti, ai fini dell'illegittimità del diniego, le allegazioni relative al percorso di recupero personale, all'integrazione sociale e ai rapporti familiari, nonché la dedotta mancata partecipazione al procedimento. Il diniego non è stato considerato lesivo della vita privata e familiare, poiché non impedisce la permanenza in Italia né preclude la ripresentazione futura dell'istanza. Le spese di lite sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 9, comma 1, lett. f), legge n. 91/1992
la cittadinanza “può” essere concessa
La concessione della cittadinanza per naturalizzazione è espressione di un potere ampiamente discrezionale, volto a verificare il definitivo inserimento dell'istante nella comunità nazionale.
art. 6, comma 1, lett. b), legge n. 91/1992
La sentenza richiama la previsione dei reati automaticamente ostativi alla concessione della cittadinanza, rilevando che le lesioni personali contestate rientrano, secondo il precedente citato, tra i reati ostativi anche per la cittadinanza richiesta iure matrimonii.
art. 5 legge n. 91/1992
È richiamato per distinguere la cittadinanza iure matrimonii, rispetto alla quale i reati automaticamente ostativi impediscono il conseguimento dello status.
art. 10-bis legge n. 241/1990
La comunicazione dei motivi ostativi è stata inviata nel procedimento, ma il ricorrente ha dedotto di non aver potuto presentare osservazioni; la sentenza non ha ritenuto tale doglianza idonea a inficiare il diniego.
artt. 31 e 117 c.p.a.
Il termine per la conclusione del procedimento di concessione della cittadinanza è ordinatorio; il suo superamento può legittimare l'azione avverso il silenzio.
art. 75 d.P.R. n. 445/2000
Il mendacio nelle dichiarazioni sostitutive può produrre conseguenze proprie e, anche quando non determini automaticamente la perdita del beneficio, può essere valutato nell'ambito del complessivo giudizio sull'inserimento sociale del richiedente.
art. 24 Cost.
La violazione è stata dedotta dal ricorrente, ma il giudice ha ritenuto adeguata l'istruttoria e la motivazione amministrativa.
art. 8 CEDU
Il diniego non è stato ritenuto lesivo della vita privata e familiare, poiché non impedisce la permanenza dell'interessato in Italia e consente la ripresentazione futura dell'istanza.
art. 7 Patto internazionale sui diritti civili e politici
Richiamato insieme all'art. 8 CEDU per escludere un'interferenza sproporzionata nella vita privata e familiare derivante dal diniego.
Massime di principio
- La concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione ai sensi dell'art. 9 della legge n. 91/1992 costituisce esercizio di un potere ampiamente discrezionale, nel quale l'interesse del richiedente deve essere bilanciato con l'interesse pubblico all'inserimento nella comunità nazionale di soggetti rispettosi delle regole di civile convivenza, dei valori dell'ordinamento e delle esigenze di sicurezza.
- Nel procedimento di naturalizzazione, una condanna penale definitiva può essere valutata dall'Amministrazione, anche oltre i casi di automatica ostatività previsti dalla legge, quale elemento sintomatico di una non compiuta integrazione e di un possibile rischio di futura inosservanza delle regole di convivenza civile.
- L'omessa dichiarazione di una condanna definitiva nell'istanza di cittadinanza può essere autonomamente considerata, nell'ambito della valutazione complessiva, come indice di mancata autoresponsabilità e di insufficiente adesione ai valori dell'ordinamento, anche quando il mendacio non determini automaticamente la perdita del beneficio.
- La valutazione amministrativa dei fatti penalmente rilevanti ai fini della naturalizzazione ha finalità preventiva ed è autonoma rispetto all'accertamento della responsabilità penale; pertanto, l'Amministrazione può attribuire rilievo al fatto storico e alla sua valenza prognostica anche sulla base di una valutazione diversa da quella compiuta nel processo penale.
- Il sindacato del giudice amministrativo sulle valutazioni relative all'inserimento dello straniero nella comunità nazionale resta circoscritto alla verifica dell'adeguatezza dell'istruttoria, della veridicità dei fatti, della logicità, coerenza, ragionevolezza e sufficienza della motivazione, senza estendersi alla sostituzione della valutazione giudiziale a quella discrezionale dell'Amministrazione.
- Il termine per la conclusione del procedimento di concessione della cittadinanza per naturalizzazione è ordinatorio: il suo superamento non determina la perdita del potere amministrativo, ma può consentire al richiedente di proporre l'azione avverso il silenzio e, ricorrendone gli ulteriori presupposti, quella risarcitoria per il danno da ritardo.
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