Sentenza n. 282/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione distaccata di Catania, Sezione terza, n. 3812/2024, resa tra le parti, che ha respinto il ricorso n. 1408/2022 R.G.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Sicilia, sezione distaccata di Catania, che aveva respinto il ricorso contro il diniego di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e di concessione dell’equo indennizzo
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’appellante ha contestato il diniego ministeriale di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di una patologia insorta dopo lo svolgimento di missioni in Kosovo e l’esposizione, secondo la prospettazione dedotta, a nanoparticelle di metalli pesanti, emissioni nocive di poligoni di tiro, uranio impoverito e luoghi di stoccaggio di munizionamenti. Ha dedotto l’erroneità della sentenza di primo grado e dei provvedimenti impugnati per eccesso di potere derivante da carenza di istruttoria, erronea valutazione dei presupposti e carenza di motivazione, nonché per violazione dell’art. 603 del d.lgs. n. 66/2010 e dell’art. 11 del d.P.R. n. 461/2001. In particolare, ha sostenuto che l’impiego in teatri operativi esteri fosse di per sé rilevante ai fini della presunzione del nesso causale e che dovesse essere considerata anche l’efficacia quantomeno concausale dell’esposizione a fattori oncogeni, alla luce del principio di precauzione e della più recente giurisprudenza. In via preliminare, l’appello, sebbene inizialmente indirizzato e depositato presso il Consiglio di Stato, è stato ritenuto ricevibile perché pervenuto alla Segreteria del CGARS entro il termine di legge.
La decisione
Il CGARS ha dichiarato l’appello ricevibile, applicando il proprio orientamento secondo cui l’appello erroneamente indirizzato al Consiglio di Stato è tempestivo se perviene alla Segreteria del CGARS entro il termine previsto per il deposito, decorrente dalla notificazione. Nel merito lo ha respinto. Il Collegio ha richiamato il principio enunciato dalle sentenze dell’Adunanza Plenaria nn. 12 e 15 del 7 ottobre 2025, secondo cui, per le patologie oncologiche insorte in militari esposti a uranio impoverito o nanoparticelle di metalli pesanti in occasione di servizi tipizzati dall’art. 603 del d.lgs. n. 66/2010, non è necessario un riscontro effettivo del nesso eziologico: la legge pone a carico dell’amministrazione la prova di una specifica genesi extra-lavorativa. Tuttavia, tale presunzione relativa può essere superata dalla prova di una serie causale autonoma o comunque più probabile. Nel caso concreto, il Comitato di verifica aveva escluso la dipendenza da causa di servizio valorizzando la natura comune della patologia, la sua frequenza nella popolazione femminile, la lenta evoluzione e l’assenza di fattori specifici di servizio. La verificazione disposta in primo grado aveva inoltre individuato, sulla base dell’età, dei tempi di insorgenza, dell’evoluzione della malattia e degli esami di patologia molecolare, una specifica causa extra-lavorativa ritenuta determinante e aveva considerato ininfluenti l’uranio impoverito e le nanoparticelle di metalli pesanti. Tale risultanza è stata ritenuta prova sufficiente della genesi extra-lavorativa e idonea a superare la presunzione di causalità. Il CGARS ha quindi escluso il difetto di istruttoria e l’eccesso di potere, precisando che la legittimità dell’azione amministrativa può essere valutata alla luce del complesso degli elementi istruttori emersi nel giudizio. Le spese del grado sono state compensate per la peculiarità della vicenda.
Norme richiamate
art. 603 d.lgs. n. 66/2010
nell'accertamento della dipendenza da causa di servizio di patologie oncologiche insorte in capo a militari esposti ad uranio impoverito o a nanoparticelle di metalli pesanti, in occasione del servizio prestato all'estero o presso i poligoni di tiro sul territorio nazionale, non è necessario un riscontro effettivo del nesso eziologico: la legge ha considerato il rapporto di causalità come insito nel tipico rischio professionale, sicché grava sull'amministrazione l'onere di dare la prova di una specifica genesi extra-lavorativa della patologia
La disposizione, secondo il principio richiamato dall’Adunanza Plenaria, introduce una presunzione relativa del nesso causale a favore del militare che dimostri lo svolgimento di attività di servizio tipizzate in condizioni di rischio e l’insorgenza di una patologia oncologica riconducibile a tale rischio. La presunzione è superabile mediante la prova amministrativa di una genesi extra-lavorativa autonoma o più probabile.
art. 11 d.P.R. n. 461/2001
È richiamato dall’appellante quale disciplina rilevante per il procedimento di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e dell’equo indennizzo; la sentenza ne valuta la questione nel quadro della disciplina innovativa derivante dall’art. 603 del codice dell’ordinamento militare.
art. 94 c.p.a.
Il Collegio considera tempestivo il deposito dell’appello presso la Segreteria del CGARS, avvenuto entro il termine perentorio decorrente dalla notificazione, nonostante l’iniziale indirizzamento al Consiglio di Stato.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003
Ha costituito il presupposto, insieme alla normativa europea e all’art. 2-septies del d.lgs. n. 196/2003, per disporre l’oscuramento dei dati identificativi e sanitari della ricorrente.
art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento UE 2016/679
Richiamato quale presupposto per l’oscuramento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute della ricorrente.
art. 2-septies d.lgs. n. 196/2003
Richiamato quale ulteriore fondamento della tutela dei dati relativi alla salute mediante oscuramento nella diffusione del provvedimento.
Massime di principio
- Per le patologie oncologiche insorte in militari che abbiano prestato servizio all’estero o svolto attività presso poligoni di tiro o siti di stoccaggio del munizionamento in condizioni di esposizione a uranio impoverito o nanoparticelle di metalli pesanti, l’ordinamento pone a favore dell’interessato una presunzione relativa del nesso causale con il servizio, senza necessità di dimostrare direttamente il rapporto eziologico secondo il criterio ordinario del più probabile che non.
- La presunzione relativa di dipendenza da causa di servizio può essere superata dall’amministrazione mediante la prova specifica di una genesi extra-lavorativa autonoma o comunque più probabile della patologia; una generica affermazione sull’assenza di studi scientifici certi sulla correlazione tra esposizione e malattia non è di per sé sufficiente.
- La verificazione medico-legale disposta nel giudizio può integrare il quadro istruttorio e fornire la prova contraria idonea a superare la presunzione di causalità, quando individui, sulla base di dati clinici, temporali e di patologia molecolare, una causa extra-lavorativa determinante e ritenga ininfluenti i fattori di rischio connessi al servizio.
- La legittimità del provvedimento amministrativo può essere valutata alla luce del complesso degli elementi istruttori emersi nel giudizio, sicché le carenze motivazionali o istruttorie originariamente prospettate non determinano l’annullamento quando gli accertamenti processuali dimostrino in modo attendibile la genesi extra-lavorativa della patologia.
- Un appello erroneamente indirizzato al Consiglio di Stato e inizialmente depositato presso la relativa sede è ricevibile davanti al CGARS se l’atto, per deposito della parte o trasmissione d’ufficio, perviene alla Segreteria del CGARS entro il termine previsto dalla legge per il deposito, decorrente dalla notificazione.
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