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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17163/2023 del 21/04/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I due imputati erano stati prosciolti dal Tribunale di Ragusa il 16/03/2022 per estinzione del reato per prescrizione in relazione al furto aggravato di energia elettrica (artt. 624, 625 c.p.). Il Procuratore Generale ha impugnato chiedendo la cassazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), sostenendo che la fattispecie rientrava nella cornice edittale prevista dall'art. 625, comma 2, cod. pen. (pena da 3 a 10 anni), per cui il termine prescrizionale non si era ancora compiuto alla data della sentenza, essendo il fatto commesso il 23/06/2014.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato: ha stabilito che l'aggravante prevista dall'art. 625, comma 2, cod. pen. costituisce una circostanza 'indipendente' ad 'effetto speciale' (aumento della pena superiore a un terzo rispetto al massimo), rilevante ai fini del calcolo della prescrizione (art. 157, comma 2, c.p.). Poiché la sentenza impugnata non aveva escluso le aggravanti contestate e il fatto è del 23/06/2014, il reato non risultava estinto per prescrizione al 16/03/2022. La Cassazione ha affermato che la valutazione in fatto sulla sussistenza dell'aggravante compete al giudice di merito e non a questa sede di legittimità. Ha quindi annullato la sentenza impugnata e disposto la trasmissione degli atti al Tribunale di Ragusa per il prosieguo del giudizio (annullamento senza rinvio al giudice d'appello, con rinvio al giudice che ha emesso la sentenza).

Norme richiamate

  • art. 624 c.p.

    Norma di riferimento per il reato base di furto; utilizzata per descrivere il titolo di reato contestato (furto di energia elettrica).

  • art. 625 c.p., comma 1, nn. 2 e 7

    Furto aggravato: aggravanti contestate (uso di mezzo fraudolento e su bene destinato a pubblico servizio)

    Aggravanti contestate nella imputazione; la sentenza impugnata non le aveva escluse, pertanto vanno considerate nella cornice edittale di riferimento.

  • art. 625 c.p., comma 2

    Pena: da tre a dieci anni di reclusione

    Considerata come circostanza indipendente ad 'effetto speciale' che aumenta la pena massima oltre la soglia rilevante per la determinazione del tempo di prescrizione; perciò rilevante nel calcolo della decorrenza della prescrizione.

  • art. 157 c.p., comma 2

    Determinazione del tempo necessario per la prescrizione in relazione alle circostanze

    Applicato per affermare che le circostanze ad effetto speciale (che aumentano la pena oltre un terzo) devono essere computate ai fini della prescrizione.

  • art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b)

    Motivi di ricorso per cassazione

    Norma che disciplina i motivi di impugnazione in cassazione utilizzata dal Procuratore generale per dedurre vizio di diritto sulla corretta determinazione del termine prescrizionale.

  • art. 593-bis c.p.p., comma 2

    Legittimazione del Procuratore Generale ad impugnare

    Richiamato per spiegare i limiti dell'azione del Procuratore Generale (può appellare in casi specifici di avocazione o acquiescenza del Procuratore della Repubblica), circostanza rilevante per stabilire il giudice competente al rinvio dopo annullamento.

  • art. 569 c.p.p., comma 4

    Rinvio al giudice di appello nel caso di ricorso per cassazione per 'saltum'

    Richiamato per contrastare l'applicazione nel caso concreto: la Corte ha ritenuto che non si dovesse disporre il rinvio al giudice d'appello ma al giudice che ha emesso la sentenza impugnata, poiché non si è in presenza di un ricorso 'per saltum' legittimato dal Procuratore generale.

  • art. 23, comma 8, d.l. 127/2020

    Deposito di requisitoria e conclusioni scritte

    Norma procedurale richiamata per spiegare il deposito delle conclusioni scritte del Pubblico Ministero in sede di cassazione.

Massime di principio

  • Se la sentenza di merito non esclude formalmente aggravanti che aumentano la pena massima oltre un terzo, tali aggravanti vanno considerate ai fini del calcolo della prescrizione (circostanze 'ad effetto speciale').
  • La qualificazione di un'aggravante come non sussistente è questione di fatto spettante al giudice di merito; la Cassazione verifica la corretta applicazione del diritto (es. incidenza sulla prescrizione) ma non sostituisce la valutazione probatoria.
  • Quando il Procuratore Generale impugna in Cassazione ai sensi dell'art. 593-bis (con limiti di legittimazione), in caso di annullamento la Corte può disporre il rinvio al giudice che ha emesso la sentenza impugnata (Tribunale di primo grado) e non necessariamente al giudice d'appello.
  • Il calcolo della prescrizione dipende dalla cornice edittale effettiva: vanno computate tutte le aggravanti di fatto non escluse dalla sentenza impugnata che abbiano effetto speciale sull'aumento della pena.
  • In casi analoghi il difensore dovrà agire tempestivamente a livello di merito per dimostrare l'effettiva non configurabilità delle aggravanti, poiché la loro esclusione può determinare l'estinzione per prescrizione.

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