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Sentenza

Sentenza n. 63/2026 - Catania, Sezione 1

per l’ottemperanza della sentenza n. 3828/2024 resa dal Tribunale Civile sez. Lavoro di Catania

Giustizia amministrativa202501478

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale civile di Catania, Sezione lavoro, che aveva condannato il Ministero all’attribuzione della carta elettronica del docente per euro 1.500,00, oltre accessori

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha chiesto l’ottemperanza della sentenza civile n. 3828/2024, passata in giudicato per decorrenza dei termini di impugnazione, con la quale il Ministero dell’istruzione e del merito era stato condannato ad attribuire in suo favore la carta elettronica del docente per complessivi euro 1.500,00, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione dei singoli crediti sino al soddisfo. Il ricorrente ha dedotto il perdurante inadempimento dell’amministrazione, nonostante la notificazione del titolo in forma esecutiva. Il Ministero si è costituito depositando documentazione, ma non ha specificamente contestato il titolo né ha provato l’avvenuto pagamento; la determina dirigenziale relativa all’emissione dell’ordine di pagamento è stata ritenuta inidonea a dimostrare l’effettivo adempimento.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto ammissibile il giudizio di ottemperanza perché l’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. consente l’esecuzione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario. Ha verificato il rispetto del termine decennale per la proposizione dell’azione, del termine per il deposito del ricorso e della previa notificazione del titolo all’amministrazione ai sensi dell’art. 14 d.l. 669/1996. Nel merito, ha accertato l’inadempimento del Ministero, rilevando che il pagamento, quale fatto estintivo dell’obbligazione, non era stato provato dall’amministrazione onerata. Ha quindi ordinato al Ministero di dare esecuzione alla sentenza civile entro novanta giorni dalla comunicazione amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza. Per l’eventuale ulteriore inadempimento ha nominato commissario ad acta il direttore generale competente del Ministero, con facoltà di delega, assegnandogli novanta giorni dalla scadenza del termine concesso all’amministrazione. Il commissario non avrà diritto a compenso, in quanto dirigente del medesimo Ministero e attività rientrante nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese di lite, liquidate in euro 500,00 oltre accessori e contributo unificato, con distrazione in favore del difensore del ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    Il giudizio di ottemperanza è esperibile per l’esecuzione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario.

  • art. 114, comma 1, c.p.a.

    L’azione di ottemperanza deve essere proposta entro il termine decennale previsto dalla disposizione.

  • art. 87, comma 3, c.p.a.

    La disposizione disciplina il termine per il deposito del ricorso nei giudizi camerali indicati dall’art. 87, comma 2, lett. d), c.p.a.

  • art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30

    Prima dell’esecuzione forzata nei confronti delle amministrazioni pubbliche è necessaria la rituale notificazione del titolo esecutivo; nel caso concreto tale adempimento è stato ritenuto provato.

  • art. 2697 c.c.

    I fatti estintivi, modificativi o impeditivi del diritto azionato devono essere provati dalla parte che vi ha interesse; pertanto l’amministrazione debitrice doveva provare l’effettivo pagamento.

  • art. 114, comma 4, lett. d), c.p.a.

    In caso di persistente inottemperanza, il giudice può disporre l’intervento sostitutivo mediante nomina di un commissario ad acta.

  • art. 5-sexies, comma 8, l. 24 marzo 2001, n. 89

    può essere applicata per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro

    La regola sull’assenza di compenso per il commissario ad acta, prevista per le ottemperanze relative ai decreti ex legge Pinto, può essere applicata analogicamente alle altre condanne pecuniarie quando il commissario è un dirigente dell’amministrazione resistente.

  • art. 1, comma 777, lett. l), l. 28 dicembre 2015, n. 208

    La disposizione è richiamata quale fonte della disciplina applicata analogicamente sull’assenza di compenso del commissario ad acta.

  • art. 2, comma 2, d.m. n. 55/2014

    Rileva ai fini della liquidazione delle spese forfettarie incluse nella condanna alle spese.

  • art. 93 c.p.c.

    Consente la distrazione delle spese processuali in favore del difensore dichiaratosi antistatario.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è esperibile per ottenere l’esecuzione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, quando l’amministrazione obbligata non abbia adempiuto spontaneamente.
  • Nel giudizio di ottemperanza relativo a una condanna pecuniaria, l’amministrazione debitrice deve provare l’effettivo pagamento; la mera adozione di una determina o di un ordine interno di pagamento non dimostra l’estinzione dell’obbligazione.
  • Accertato l’inadempimento dell’amministrazione, il giudice dell’ottemperanza può assegnare un termine per l’esecuzione e disporre, per il caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. d), c.p.a.
  • Quando il commissario ad acta sia individuato in un dirigente dell’amministrazione resistente, l’incarico può essere svolto senza compenso aggiuntivo, in quanto rientrante nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale; tale regola può essere applicata analogicamente anche alle condanne pecuniarie diverse da quelle derivanti da decreti ex legge Pinto.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivoEffetto conformativo e riedizione del potere

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