Cassazione Civile, Ordinanza n. 01468/2023 del 18/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La controversia nasce da un'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. proposta da due coniugi contro precetto e successivo pignoramento mobiliare intimati da una società creditrice per euro 17.561,04, somma fondata su vaglia cambiari emessi a garanzia dell'adempimento di obbligazioni assunte dagli opponenti. Il tribunale rigettava l'opposizione ritenendo non superata la presunzione di esistenza del rapporto fondamentale sottostante alle cambiali ex art. 1988 c.c. Uno solo dei coniugi proponeva appello, deducendo violazione dell'art. 1988 c.c., erronea valutazione delle prove e omesso esame di documenti. La corte d'appello dichiarava però inammissibile l'appello per tardività, ritenendo la sentenza di primo grado notificata il 25 aprile 2018 e quindi scaduto il termine breve di trenta giorni ex art. 325 c.p.c. prima della notificazione dell'appello, avvenuta il 28 maggio 2018. Nel ricorso per cassazione veniva censurata tale decisione con due motivi: con il primo si sosteneva che il 25 aprile, essendo giorno festivo per la L. n. 260 del 1949, non potesse essere computato come dies a quo della notifica e che il termine breve dovesse quindi scadere il 28 maggio 2018, data in cui l'appello era stato notificato; con il secondo, subordinato alla tempestività dell'appello, si denunciavano violazione dell'art. 112 c.p.c. e dell'art. 2697 c.c. per omesso esame di documenti e omessa pronuncia sulle contestazioni al precetto, oltre al mancato corretto governo della presunzione ex art. 1988 c.c.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto il primo motivo, affermando che, ai fini della decorrenza del termine breve d'impugnazione, la circostanza che il giorno iniziale coincida con un giorno festivo non incide sul decorso del termine; il giorno festivo è indifferente quando cade all'inizio o nel corso del periodo utile, mentre la proroga al primo giorno non festivo opera solo se la scadenza cade in giorno festivo o di sabato. Poiché la sentenza di primo grado era stata notificata il 25 aprile 2018, il termine di trenta giorni ex art. 325 c.p.c. scadeva il 25 maggio 2018, e l'appello notificato il 28 maggio 2018 era tardivo. Di conseguenza il secondo motivo è stato dichiarato assorbito, perché il definitivo accertamento della tardività del gravame precludeva l'esame del merito. Il ricorso è stato quindi rigettato. Non sono state liquidate spese per la mancata costituzione della parte intimata; è stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 615 c.p.c.
disciplina l'opposizione all'esecuzione proposta contro precetto e pignoramento.
art. 1988 c.c.
comporta una presunzione iuris tantum dell'esistenza del rapporto fondamentale sottostante al titolo cambiario, superabile con prova contraria dell'emittente.
art. 325 c.p.c.
il termine breve per proporre appello decorre dalla notificazione della sentenza e, nel caso concreto, era scaduto prima della notifica dell'impugnazione.
art. 155 c.p.c.
il giorno iniziale del termine non si computa; i giorni festivi intermedi non incidono sul decorso del termine, mentre la proroga opera solo se la scadenza cade in giorno festivo o di sabato.
art. 147 c.p.c.
richiamato insieme alle regole sul computo dei termini e sulla notificazione a mezzo PEC.
art. 16-septies D.L. 18 ottobre 2012, n. 179
richiamato nel motivo di ricorso in relazione alla notificazione a mezzo posta elettronica certificata.
art. 3-bis L. 21 gennaio 1994, n. 53
richiamato nel motivo di ricorso in materia di notificazione telematica effettuata dall'avvocato.
L. 27 maggio 1949, n. 260, art. 2
richiamata dal ricorrente per sostenere la natura festiva del 25 aprile, ma la Corte ha escluso che ciò spostasse il dies a quo.
art. 112 c.p.c.
richiamato nel secondo motivo per omessa pronuncia; il motivo è rimasto assorbito.
art. 2697 c.c.
richiamato nel secondo motivo in tema di riparto dell'onere della prova; il motivo è rimasto assorbito.
art. 380-bis c.p.c.
indica la trattazione del ricorso in adunanza camerale.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
consente di dare atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per la determinazione dell'ulteriore contributo unificato dovuto.
Massime di principio
- Ai fini del termine breve di impugnazione, il giorno festivo che coincida con il dies a quo della notificazione della sentenza non sposta l'inizio del termine al giorno successivo; rileva solo ai fini della proroga quando la scadenza finale cada in giorno festivo o di sabato.
- La disciplina del computo dei termini processuali distingue tra giorni festivi interni al periodo, che non incidono sul decorso del termine, e giorno finale festivo o sabato, che determina la proroga ope legis al primo giorno non festivo successivo.
- La notificazione dell'appello oltre il termine breve ex art. 325 c.p.c. determina l'inammissibilità del gravame, con assorbimento delle censure di merito.
- La promessa di pagamento o il vaglia cambiario di cui all'art. 1988 c.c. fa presumere l'esistenza del rapporto fondamentale, ma la relativa contestazione richiede prova contraria specifica; tuttavia il relativo esame resta precluso se l'impugnazione è tardiva.
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