Sentenza del 27/07/2016 n. 284 - Comm. Trib. Prov. Como
IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ - ACCERTAMENTO - Presupposto impositivo - Mera indicazione stradale in loco - Applicabilità dell'imposta - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL'accertamento è stato ritenuto non fondato, poiché il cartello contestato non era finalizzato a reclamizzare l'attività, ma a fornire una semplice indicazione stradale. Pertanto, l'imposta sulla pubblicità non risultava dovuta.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava l'assoggettabilità a imposta di un'insegna o cartello collocato nelle vicinanze del luogo in cui veniva esercitata l'attività. Il ricorrente sosteneva che il cartello non avesse finalità promozionale o pubblicitaria, ma svolgesse esclusivamente una funzione di indicazione stradale e di orientamento verso la sede dell'attività. Secondo il principio richiamato, l'imposta presuppone la diffusione di messaggi destinati a promuovere un prodotto, un servizio o l'immagine dell'impresa; la mera indicazione della direzione o dell'ubicazione dell'esercizio, se priva di contenuto propriamente promozionale, non integra tale presupposto.
Norme richiamate
Disciplina dell'imposta comunale sulla pubblicità
Il presupposto impositivo consiste nella diffusione di messaggi pubblicitari, effettuata nell'esercizio di un'attività economica, con finalità di promozione di prodotti, servizi o dell'immagine dell'impresa. Non è sufficiente la mera presenza di un cartello visibile al pubblico.
Massime di principio
- Un cartello collocato vicino alla sede dell'attività non è automaticamente soggetto all'imposta sulla pubblicità: occorre verificare la sua effettiva funzione.
- La mera indicazione stradale o direzionale, priva di messaggi promozionali, può non integrare il presupposto dell'imposta.
- Per applicare l'imposta deve emergere una finalità pubblicitaria, quale la promozione dell'attività, dei prodotti, dei servizi o dell'immagine dell'impresa.
- La valutazione deve concentrarsi sul contenuto concreto del messaggio, sulla sua collocazione e sulla funzione prevalente del cartello, non soltanto sulla sua visibilità o sulle sue dimensioni.
- In situazioni analoghe, è utile distinguere tra segnaletica di orientamento verso il luogo dell'attività e insegna o messaggio destinato a reclamizzare l'impresa.
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