Sentenza n. 2111/2026 - Milano, Sezione 3
per l'ottemperanza alla sentenza n. 482/2025 del 10/4/2025 del Tribunale di Monza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Monza che aveva riconosciuto il beneficio della Carta Docente per gli anni scolastici 2021/22-2024/25
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Monza, passata in giudicato e notificata al Ministero il 28 aprile 2025. La pronuncia aveva condannato il Ministero ad attribuire il beneficio economico di 500 euro annui tramite la Carta Docente, per complessivi 2.000 euro. Decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996, l'Amministrazione non aveva effettuato alcun pagamento, neppure parziale. Il ricorrente ha chiesto l'accertamento dell'inottemperanza, l'ordine di pagamento, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia, nonché la condanna al pagamento delle spese e di un'ulteriore somma ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero si è costituito con una memoria di stile, senza contestare l'esistenza o l'entità del credito e senza fornire indicazioni sull'adempimento.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso di ottemperanza, rilevando che il titolo giudiziale era passato in giudicato, era stato ritualmente notificato ed era decorso il termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento. L'inerzia dell'Amministrazione e l'assenza di contestazioni sull'an e sul quantum del credito hanno consentito di accertare l'inottemperanza. Il Ministero è stato ordinato di effettuare integralmente il pagamento entro 90 giorni dalla pubblicazione della sentenza. Per l'eventuale ulteriore inerzia è stato nominato commissario ad acta il Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Milano, con facoltà di delega, da attivarsi a cura della parte ricorrente e con ulteriori 60 giorni dalla comunicazione dell'inottemperanza. È stata respinta la domanda di astreinte ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., poiché, considerate le difficoltà di adempimento connesse a vincoli normativi e di bilancio, lo stato della finanza pubblica e soprattutto l'esiguità del debito, la penalità sarebbe risultata manifestamente eccessiva e afflittiva. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in 800 euro oltre accessori.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
La disposizione fonda il potere del giudice dell'ottemperanza di accertare l'inadempimento, ordinare l'esecuzione del giudicato, nominare un commissario ad acta e valutare la richiesta di astreinte.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La penalità di mora può essere negata quando, in concreto, ricorrano ragioni ostative, tra cui l'eccessiva afflittività della sanzione in rapporto alle condizioni del debitore pubblico e all'entità del debito.
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30
termine dilatorio di 120 giorni
Il pagamento delle somme dovute in base al titolo giudiziale nei confronti dell'Amministrazione può essere eseguito coattivamente dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo.
art. 1, comma 121, l. n. 107/2015
beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la “carta elettronica”
È la base normativa del beneficio economico riconosciuto dal titolo giudiziale posto in esecuzione.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996, unitamente alla notificazione del titolo giudiziale passato in giudicato e alla mancata esecuzione da parte dell'Amministrazione, consente di accertare l'inottemperanza e di ordinare il pagamento del credito riconosciuto dal titolo.
- Quando l'Amministrazione non contesta né l'an né il quantum del credito e non fornisce indicazioni sull'adempimento, il giudice dell'ottemperanza può ritenere comprovata l'inerzia amministrativa sulla base della documentazione e delle dichiarazioni della parte ricorrente.
- In caso di persistente inerzia successiva all'ordine giudiziale di pagamento, il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, stabilendone il termine e attribuendogli il compimento di tutti gli atti necessari all'esecuzione, a spese dell'Amministrazione inadempiente.
- La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. non è automatica: può essere negata quando, valutate concretamente le condizioni del debitore pubblico, i vincoli normativi e di bilancio e l'entità del debito, risulti manifestamente iniqua o eccessivamente afflittiva.
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