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Cassazione Penale, Ordinanza n. 14312/2026 del 20/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso per cassazione è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte di appello di Perugia. Dal testo emerge che il primo motivo censurava la decisione sotto il profilo fattuale, chiedendo in sostanza una rivalutazione o una diversa lettura delle fonti probatorie, senza indicare specifici travisamenti delle emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito. Il secondo motivo contestava il diniego della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4, c.p., ma è stato ritenuto generico perché la Corte territoriale avrebbe già motivato adeguatamente sul punto. Il testo non consente di identificare con certezza il reato di merito contestato.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo incentrato su mere doglianze di fatto e su una richiesta di rivalutazione del materiale probatorio, attività preclusa in sede di legittimità in assenza di specifici travisamenti. Ha inoltre ritenuto il secondo motivo generico, osservando che la Corte territoriale aveva già fornito una motivazione adeguata sul mancato riconoscimento della circostanza attenuante ex art. 62, n. 4, c.p. Conseguentemente, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, escludendo che il ricorso fosse stato proposto senza colpa nella causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 62, n. 4 c.p.

    La circostanza attenuante comune del danno patrimoniale di speciale tenuità è stata esclusa dai giudici di merito; la censura sul punto è stata ritenuta generica perché la motivazione di merito era già adeguata.

  • art. 606 c.p.p.

    Richiamato implicitamente quale limite del sindacato di legittimità: non è consentita una rivalutazione del merito o una diversa lettura delle prove, salvo specifici travisamenti.

  • Corte cost. n. 186 del 2000

    Richiamata per affermare che, in caso di inammissibilità non esente da colpa, segue la condanna al pagamento della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono ammissibili censure che mirino esclusivamente a ottenere una nuova valutazione del compendio probatorio o una diversa lettura delle fonti di prova; occorre dedurre specifici vizi logicamente e giuridicamente rilevanti, come il travisamento di emergenze processuali decisive.
  • La doglianza sulla mancata concessione di una circostanza attenuante deve confrontarsi in modo puntuale con la motivazione resa dai giudici di merito; se la censura è meramente assertiva o generica, il motivo è inammissibile.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, salvo che risulti l'assenza di colpa nella causa di inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCircostanze del reato
RamiProcesso penaleParte generale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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