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Sentenza

Sentenza n. 1550/2026 - Catania, Sezione 4

per l'ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza n. 4280/2024 del 24.09.2024 del Tribunale di Catania, Sezione Lavoro.

Giustizia amministrativa202502402

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IVSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Catania, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica per gli anni scolastici 2019/2020-2023/2024 e condannato il Ministero al pagamento di € 2.500,00 oltre accessori

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Catania, Sezione Lavoro, n. 4280/2024, passata in giudicato e ritualmente notificata al Ministero ai fini esecutivi. La sentenza aveva riconosciuto il diritto della docente a fruire della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente per cinque anni scolastici, condannando il Ministero all’attribuzione della Carta per il valore complessivo di € 2.500,00 oltre accessori. La ricorrente ha dedotto l’inadempimento dell’Amministrazione e chiesto l’ordine di pagamento, anche mediante nomina di un commissario ad acta. Il Ministero non si è costituito e non ha fornito prova dell’avvenuta esecuzione. Il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 l. 669/1996 era decorso dalla notificazione della sentenza.

La decisione

Il TAR ha accolto l’azione di ottemperanza, rilevando che il giudicato era comprovato dall’attestazione del Tribunale di Catania del 13 novembre 2025, che la sentenza era stata notificata ai fini esecutivi il 10 novembre 2024 e che era decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 l. 669/1996. In assenza di prova dell’adempimento, il Collegio ha dichiarato l’obbligo del Ministero di dare esecuzione al giudicato mediante il pagamento della somma dovuta entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Ha nominato sin d’ora, per l’eventuale ulteriore inadempimento, il Direttore generale competente del Ministero quale commissario ad acta, con facoltà di delega ad altro dirigente dello stesso ufficio, assegnandogli un ulteriore termine di 60 giorni per provvedere. Il commissario dovrà comunicare tempestivamente il proprio insediamento; l’incarico costituisce obbligo di servizio, salvo giustificato motivo sottoposto al giudice, e non dà diritto a compenso, trattandosi di dirigente del medesimo Ministero e di attività ricompresa nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese di lite, liquidate in € 1.000,00 oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente

    La disposizione costituisce il fondamento del diritto sostanziale riconosciuto dal giudicato del giudice del lavoro alla fruizione della Carta elettronica per gli anni scolastici indicati.

  • art. 16, comma 6, l. 412/1991

    La norma, richiamata dall’art. 22 l. 724/1994, disciplina la misura degli accessori dovuti sulla somma riconosciuta dal giudicato.

  • art. 22 l. 724/1994

    La disposizione richiama l’art. 16, comma 6, l. 412/1991 ai fini degli accessori sulla somma dovuta.

  • art. 14 l. 669/1996

    Il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione della sentenza ai fini esecutivi consente la proposizione dell’azione di ottemperanza nei confronti dell’Amministrazione.

  • artt. 112 ss. c.p.a.

    Le disposizioni disciplinano l’azione di ottemperanza e consentono al giudice amministrativo di ordinare all’Amministrazione l’esecuzione del giudicato e di nominare un commissario ad acta in caso di persistente inadempimento.

  • art. 114 c.p.a.

    La norma costituisce il riferimento processuale specifico del giudizio di ottemperanza e dei poteri esercitati dal TAR.

Massime di principio

  • L’azione di ottemperanza è accoglibile quando il giudicato sia comprovato, sia stato ritualmente notificato ai fini esecutivi, sia decorso il termine dilatorio previsto dalla legge e l’Amministrazione non dimostri di avervi dato esecuzione.
  • Nel giudizio di ottemperanza grava sull’Amministrazione intimata l’onere di provare l’avvenuta esecuzione del giudicato; in mancanza di tale prova, il giudice può ordinare l’adempimento entro un termine determinato.
  • Il giudice dell’ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta destinato a subentrare all’Amministrazione in caso di ulteriore inadempimento, fissando un termine per l’esercizio dei poteri sostitutivi.
  • Quando il commissario ad acta è individuato in un dirigente dell’Amministrazione inadempiente, l’incarico può essere ritenuto compreso nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale e, pertanto, non comportare un compenso aggiuntivo.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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