L.R. FVG 14/2004
Modifiche alla legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge aggiorna la disciplina friulana del procedimento amministrativo e del diritto di accesso, rafforzando telematica e trasparenza, ridefinendo competenze dirigenziali, ampliando l’ambito di applicazione e riformando in modo organico la conferenza di servizi. Sono previsti anche nuovi criteri di rendicontazione degli incentivi e maggiori flussi informativi verso il Consiglio regionale. In vigore dal 10 giugno 2004.
Modifiche al testo unico regionale sul procedimento amministrativo e accesso agli atti
Modifiche al testo unico regionale sul procedimento amministrativo e sul diritto di accesso
La legge regionale Friuli Venezia Giulia n. 14 del 24 maggio 2004 interviene in modo esteso sulla legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, aggiornandone principi generali, ambito applicativo, regole procedimentali e disciplina della conferenza di servizi.
Principi generali, trasparenza e uso della telematica
L’azione amministrativa regionale viene ricondotta, oltre che ai fini determinati dalla legge, ai principi di imparzialità, proporzionalità, legittimo affidamento, pubblicità, economicità, efficacia, efficienza, contenimento della spesa pubblica, riduzione dei costi per sistema produttivo e cittadini, nonché ai principi dell’ordinamento comunitario. La Regione è inoltre tenuta a incentivare l’uso della telematica nei rapporti interni, tra amministrazioni e con i privati. Gli enti locali, le Aziende sanitarie e le Aziende territoriali per l’edilizia residenziale devono divulgare telematicamente i propri atti deliberativi.
Ambito di applicazione della disciplina
La legge regionale n. 7/2000 si applica anche alle Agenzie di informazione e accoglienza turistica, all’Agenzia regionale della sanità, all’Agenzia regionale per lo sviluppo rurale, agli Enti parco e all’ARPA, secondo i rispettivi ordinamenti. Per gli enti locali, si estende espressamente agli articoli 19, 20, 22 e seguenti fino a 22 sexies, nonché ai titoli II e III, sempre secondo i rispettivi ordinamenti.
Semplificazione procedurale e competenze dirigenziali
Vengono aggiornate le denominazioni dei soggetti competenti all’adozione di atti e provvedimenti, sostituendo i riferimenti al direttore regionale o di ente regionale con le figure del direttore generale, direttore centrale o direttore di ente regionale. Nei procedimenti è espressamente prevista la possibilità di richiedere documentazione integrativa o sostitutiva e pareri tecnici; durante tale fase il procedimento resta sospeso. La disciplina si applica anche alle procedure relative all’attività contrattuale e ai bandi di procedure concorsuali.
Esclusioni e adattamenti speciali
La sospensione del procedimento non opera per i procedimenti tributari, che restano disciplinati dalle norme speciali di settore. Per il procedimento di esame degli interessi pubblici e per la conferenza di servizi sono introdotti richiami e adattamenti rispetto alla disciplina statale e locale, inclusi rinvii all’articolo 34 del testo unico degli enti locali, ove compatibile.
Esame di interessi pubblici e conferenza interna tra direttori centrali
Quando occorre acquisire intese, concerti, nulla osta o assensi di più direzioni centrali, la Giunta regionale può convocare una conferenza dei direttori centrali competenti. Le determinazioni concordate nella conferenza, formalizzate in un verbale, sostituiscono gli atti di assenso richiesti.
Conferenza di servizi: presupposti, convocazione e casi particolari
La conferenza di servizi diventa lo strumento ordinario per l’esame contestuale di interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo. È sempre indetta entro quindici giorni dalla richiesta quando servano intese, concerti, nulla osta o assensi di altre amministrazioni e tali atti non siano stati ottenuti; può essere convocata anche in caso di dissenso o per procedimenti connessi. Nei procedimenti di iniziativa del privato, la conferenza è convocata dall’amministrazione competente, anche su richiesta dell’interessato. Per concessioni di lavori pubblici, la conferenza è convocata dal concedente o, con il suo consenso, dal concessionario entro quindici giorni.
Conferenza su istanze preliminari e progetti preliminari
Per progetti di particolare complessità e per insediamenti produttivi, la conferenza può essere convocata prima della presentazione dell’istanza o del progetto definitivo, su motivata richiesta dell’interessato, sulla base di elaborati tecnici adeguati. In questo caso la decisione è adottata entro novanta giorni e i costi sono a carico del richiedente. Nei lavori pubblici la conferenza si esprime sul progetto preliminare per indicare le condizioni necessarie al successivo rilascio degli atti di consenso sul progetto definitivo. Se l’intervento è soggetto a VIA o incide significativamente su siti di importanza comunitaria, operano regole specifiche e i termini sono sospesi fino alla conclusione delle relative procedure.
Funzionamento della conferenza di servizi
La prima riunione va convocata entro trenta giorni, o entro novanta nei casi di particolare complessità. L’avviso deve pervenire almeno dieci giorni prima e le amministrazioni convocate possono chiedere un rinvio entro cinque giorni. I lavori della conferenza non possono superare i novanta giorni, salvo sospensioni o proroghe previste per la VIA. Ogni amministrazione partecipa con un solo rappresentante munito di potere vincolante. L’amministrazione procedente adotta la determinazione conclusiva tenendo conto delle posizioni espresse. Se il rappresentante non manifesta il dissenso motivato nei termini o non impugna la decisione, l’assenso si considera acquisito. È possibile richiedere una sola volta chiarimenti o documentazione integrativa.
Dissenso e superamento del dissenso
Il dissenso deve essere espresso in conferenza, motivato, pertinente all’oggetto della conferenza e corredato delle indicazioni necessarie per ottenere l’assenso. Se vi è dissenso, l’amministrazione procedente può comunque adottare la determinazione conclusiva sulla base della maggioranza delle posizioni, motivando il superamento del dissenso. Quando il dissenso proviene da amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, urbanistica, del patrimonio storico-artistico, della salute o della pubblica incolumità, la decisione è rimessa agli organi collegiali esecutivi degli enti territoriali procedenti, con termine ordinario di trenta giorni prorogabile fino a sessanta. Se il dissenso è statale, si applica l’articolo 14-quater della legge n. 241/1990.
Partecipazione dei concessionari e dell’Amministrazione regionale
Nelle conferenze relative all’approvazione del progetto definitivo, quando operano le procedure regionali in materia di finanziamento di opere pubbliche, sono convocati anche i soggetti aggiudicatari della concessione o le società di progetto, senza diritto di voto. Se deve partecipare l’Amministrazione regionale a conferenze indette da altre amministrazioni, la Giunta regionale nomina un dirigente quale rappresentante regionale; se sono coinvolti procedimenti di più direzioni centrali, la Giunta convoca anche la conferenza dei direttori centrali, alla quale il rappresentante regionale può partecipare senza voto.
Documentazione amministrativa e requisiti soggettivi
I riferimenti normativi sulla documentazione amministrativa vengono aggiornati al d.P.R. n. 445/2000. L’accesso e la verifica documentale vengono estesi anche a persone giuridiche e amministratori, oltre che alle società.
Rendicontazione degli incentivi regionali
Per istituzioni, associazioni senza fini di lucro, ONLUS, fondazioni e comitati beneficiari di incentivi regionali con fondi propri, esclusi i contributi per spese di investimento su immobili, il rendiconto consiste soltanto nell’elenco analitico della documentazione giustificativa, soggetto a verifica contabile a campione. Le associazioni di volontariato rendicontano esclusivamente l’utilizzo delle somme ricevute a titolo di incentivo.
Rapporti con l’Avvocatura e con la struttura finanziaria regionale
Le competenze prima riferite all’Ufficio legislativo e legale sono attribuite all’Avvocatura della Regione. I riferimenti alla Ragioneria generale sono sostituiti dalla Direzione centrale delle risorse economiche e finanziarie.
Informazione al Consiglio regionale
La Giunta regionale deve trasmettere al Consiglio regionale copia di tutte le deliberazioni formali e dei verbali di discussione entro venti giorni dall’approvazione, mettendoli inoltre a disposizione in via informatica entro i sette giorni lavorativi successivi. Lo stesso obbligo riguarda gli atti di conferimento, revoca, rinnovo o modifica degli incarichi dirigenziali. Ogni consigliere può chiedere copia degli atti presupposti delle deliberazioni.
Pubblicazione del testo aggiornato
La legge dispone la pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione del testo aggiornato della legge regionale n. 7/2000, preceduto da un sommario degli articoli e delle partizioni interne.
Decorrenza e attualità
La legge entra in vigore il 10 giugno 2004. Considerato il suo contenuto di modifica di una disciplina procedimentale ancora strutturalmente rilevante, non risulta obsoleta.
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