L.R. FVG 9/2004
Modifiche e integrazioni a norme in materia di trasporti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge interviene soprattutto sulla l.r. Friuli Venezia Giulia 20/1997 e sulla l.r. 27/1996, ridefinendo competenze di vigilanza e sanzionatorie, aggiornando importi delle multe, disciplinando modifiche dei programmi di esercizio e imponendo requisiti per l’abbattimento delle barriere architettoniche. Contiene anche una limitata proroga/conferma di contributi per servizi marittimi internazionali riferiti al solo esercizio 2002 e uno stanziamento per il 2004.
Modifiche alla disciplina regionale del trasporto pubblico locale e dei servizi non di linea
Modifiche alla disciplina regionale dei trasporti
La legge regionale Friuli Venezia Giulia 2 aprile 2004, n. 9 interviene in modo puntuale sulla disciplina del trasporto pubblico locale e dei servizi pubblici automobilistici non di linea. Il provvedimento ridefinisce competenze di vigilanza, controllo e sanzione, aggiorna importi e procedure sanzionatorie e introduce alcune prescrizioni tecniche e finanziarie specifiche.
Vigilanza e controllo sul trasporto pubblico locale
Viene riorganizzato il riparto di funzioni tra Regione e Province nella vigilanza sul trasporto pubblico locale. La Direzione regionale competente esercita la vigilanza sulla corretta applicazione della legge e sui servizi pubblici di linea provinciali, mentre le Province esercitano le attività di controllo sui servizi di propria competenza e le relative attività sanzionatorie delegate.
In particolare:
- la Regione mantiene una funzione generale di vigilanza sulla corretta applicazione della disciplina;
- le Province vigilano sul contratto di servizio dell’unità di gestione e controllano regolarità e sicurezza dei servizi;
- il personale incaricato del controllo può accertare e contestare gli illeciti di competenza.
Modifiche ai programmi di esercizio e disciplina economica
La legge chiarisce, con interpretazione autentica, che l’eventuale maggiore onere derivante da modifiche autorizzate può essere compensato con minori oneri dovuti a riduzioni di corrispettivo previste contrattualmente o comunque conseguenti a un ridotto assolvimento del programma di esercizio, inclusi casi come guasti agli autobus, indisponibilità dei conducenti, scioperi o altre cause di forza maggiore. Restano salve le azioni di rivalsa delle Province.
Le Province possono autorizzare modifiche dei programmi di esercizio delle autolinee:
- solo a parità di costo;
- con preventivo accordo con il concessionario;
- previa attestazione della compatibilità con il Piano regionale da parte della Provincia competente;
- con notifica alla Direzione regionale competente, che può intervenire entro 90 giorni.
La “parità di costo” viene intesa come parità di valore dei servizi sostitutivi o modificativi rispetto a quelli originari, valutati sull’intero esercizio annuo. Se la dimostrazione della parità complessiva è possibile solo per gli esercizi successivi, l’eventuale minore valore nel corso dell’esercizio in atto viene portato in deduzione dal saldo a consuntivo; se invece emerge un maggiore costo, questo è posto a carico della Provincia concedente.
Sanzioni per il trasporto pubblico locale di linea e non di linea
Vengono aggiornate le sanzioni amministrative previste dalla l.r. 20/1997, con conversione dagli importi in lire agli importi in euro e con nuovi minimi e massimi. È inoltre sanzionato l’esercizio di servizi di trasporto pubblico locale senza concessione, con multa da 2.500 a 15.000 euro.
I proventi delle sanzioni previste per le violazioni in materia di trasporto pubblico locale spettano alla Provincia competente per unità di gestione e restano destinati al settore del trasporto pubblico locale provinciale.
Per i servizi pubblici non di linea con autobus:
- le violazioni dell’autorizzazione sono punite con le stesse sanzioni dell’articolo 22, salvo una specifica esclusione;
- l’esercizio senza autorizzazione è punito con sanzione da 2.500 a 15.000 euro;
- i proventi delle sanzioni spettano alla Provincia che ha rilasciato l’autorizzazione o, per l’illecito accertato nel territorio, alla Provincia competente, e sono destinati al trasporto pubblico locale.
Controlli, accertamento e riscossione delle sanzioni
Per le violazioni di minore entità relative ai servizi pubblici di linea, il controllo e l’accertamento competono alle aziende esercenti nell’ambito dei servizi da esse gestiti. Il personale incaricato deve essere dipendente dell’azienda, espressamente designato e munito di documento di riconoscimento.
Se il pagamento non avviene nei termini previsti:
- il soggetto incaricato del controllo trasmette il rapporto completo al direttore dell’azienda o al responsabile della struttura competente nei casi di gestione in economia;
- l’emissione dei provvedimenti sanzionatori spetta al direttore dell’azienda o al responsabile della struttura;
- il recupero coattivo avviene preferibilmente mediante ruoli esattoriali, secondo la disciplina sulla riscossione mediante ruolo, ove applicabile alle entrate non tributarie.
Barriere architettoniche e accessibilità
Per le opere finanziate ai sensi della disciplina regionale sui trasporti, i progetti devono prevedere, ai fini dell’eliminazione delle barriere architettoniche, l’installazione di sistemi a raggi infrarossi per la comunicazione e l’avvicinamento guidato delle persone disabili.
Inoltre, nell’ambito dei contributi provinciali per l’accesso e l’uso dei mezzi di trasporto da parte delle persone disabili, viene privilegiata la continuità a bordo dei sistemi a raggi infrarossi per la comunicazione e l’orientamento degli ipovedenti e dei ciechi assoluti, già installati o da installare a terra presso centri intermodali passeggeri, autostazioni e pensiline di fermata.
Servizio di piazza in ambito aeroportuale
Per il servizio di piazza in ambito aeroportuale sono previste specifiche sanzioni amministrative:
- da 50 a 500 euro per la violazione delle disposizioni del regolamento previsto dalla legge;
- da 500 a 5.000 euro per l’esercizio in assenza della licenza.
L’applicazione delle sanzioni per la violazione del regolamento è delegata al Comune che ha rilasciato la licenza; quella per l’attività svolta senza licenza è delegata alla Provincia di Gorizia, secondo la disciplina regionale sulle sanzioni amministrative.
Contributi per l’accessibilità dei servizi di linea
Le Province sono autorizzate a concedere contributi alle aziende concessionarie dei servizi di linea di trasporto pubblico locale per le spese ammissibili necessarie a consentire l’accesso e l’uso dei mezzi di trasporto da parte delle persone disabili. La norma richiama espressamente la legge n. 104/1992 e il DPR n. 503/1996 in materia di eliminazione delle barriere architettoniche.
Disposizioni finanziarie su servizi marittimi internazionali
La legge conserva, in via transitoria e limitatamente alle domande già presentate all’Amministrazione regionale per l’esercizio 2002, l’applicazione di una disciplina contributiva relativa ai servizi marittimi internazionali con Slovenia e Croazia, già collegata a una normativa poi abrogata.
Per tale finalità viene autorizzata una spesa di 300.000 euro per l’anno 2004, con copertura mediante prelevamento dal fondo globale di parte capitale del bilancio regionale.
Abrogazioni e decorrenza
Sono abrogate alcune disposizioni della legge regionale 1/1984 in materia di sanzioni amministrative regionali.
La legge è entrata in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione, quindi dall’8 aprile 2004.
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