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Legge

L.R. FVG 18/2004

Riordinamento normativo dell'anno 2004 per il settore delle attività economiche e produttive.

Normativa regionaleL.R. FVG 18/2004Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge riordina e aggiorna numerose discipline regionali del Friuli Venezia Giulia in materia di agricoltura, foreste, turismo, commercio, artigianato, innovazione e controlli camerali. Introduce misure soprattutto per il 2004-2006 e alcune disposizioni puntuali per campagne, bandi o eventi specifici (es. Leader+ 2000-2006, campagna viticola 2003-2004, convegno SISVET).

Riordinamento normativo 2004 per attività economiche e produttive, con modifiche a settori agricolo, forestale, turismo, commercio, artigianato e innovazione

Riordinamento normativo 2004 per attività economiche e produttive

La legge regionale del Friuli Venezia Giulia del 4 giugno 2004 n. 18 interviene in modo ampio su normative esistenti di settore, soprattutto in ambito agricolo, forestale, turistico, commerciale, artigianale e dell’innovazione. La disciplina risultante è in larga parte di aggiornamento organizzativo e finanziario, ma contiene anche misure operative con effetti temporali puntuali.

Forestazione e organizzazione amministrativa

La legge aggiorna la legge regionale n. 22/1982 in materia di forestazione, ridefinendo le competenze per il rilascio delle autorizzazioni sui lavori forestali. In particolare:

  • l’autorizzazione è rilasciata dal Direttore dell’Ispettorato ripartimentale delle foreste competente per territorio;
  • quando i lavori interessano territori di più Ispettorati, la competenza passa al Direttore del Servizio competente in materia di selvicoltura e antincendio boschivo;
  • il termine per il rilascio è di 60 giorni dalla ricezione della domanda e, se l’Amministrazione non comunica nulla entro tale termine, l’autorizzazione si intende acquisita;
  • può essere richiesto un deposito cauzionale da versare alla Tesoreria regionale;
  • vengono aggiornate le denominazioni degli uffici competenti in varie disposizioni della stessa legge.

Parchi, riserve naturali e procedimenti autorizzativi

La legge modifica la disciplina delle aree naturali protette:

  • aggiorna la composizione del Comitato tecnico-scientifico dei parchi e riserve naturali regionali;
  • ne ridefinisce la presidenza;
  • prevede che i progetti di opere e interventi pubblici in parchi, riserve e biotopi naturali regionali siano autorizzati con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione conforme della Giunta e parere favorevole del Consiglio comunale competente;
  • tali interventi costituiscono variante al PRG comunale e ai piani richiamati dalla legge.

Patrimonio forestale, gestione del legname e veicoli antincendio

Sul patrimonio forestale regionale la legge introduce una disciplina di vendita e cessione del materiale legnoso proveniente da foreste di proprietà regionale:

  • fino a 10 metri cubi è ammessa la vendita diretta o la cessione gratuita;
  • da 10 a 100 metri cubi la vendita avviene mediante trattativa privata, dopo gara ufficiosa tra almeno tre ditte;
  • le procedure sono demandate a regolamento.

Per i veicoli speciali antincendio boschivo di proprietà regionale, immatricolati da almeno dieci anni, è consentito il trasferimento gratuito ai Comuni del Friuli Venezia Giulia che abbiano un gruppo comunale di protezione civile con squadra AIB. Il trasferimento avviene con decreto e le spese restano a carico del Comune.

Interventi e contributi nel settore forestale e rurale

La legge prevede vari aggiornamenti di meccanismi contributivi e finanziari:

  • per le specie forestali a rapido accrescimento, le domande prive di copertura sul capitolo 2870 per gli esercizi 2003 e successivi possono essere trasferite e finanziate, su richiesta del beneficiario, tramite le risorse del PSR regionale;
  • vengono disciplinati gli interventi affidati all’organismo pagatore per gli aiuti aggiuntivi del PSR, con possibile trasferimento anticipato delle risorse;
  • si regola il vincolo di destinazione dei beni finanziati nell’ambito del programma Leader+ 2000-2006, prevedendo revoca e recupero in caso di violazione e regole specifiche in caso di sostituzione del bene;
  • è istituito un programma di interventi per imprese agricole in difficoltà, finanziato con il fondo di rotazione agricolo, in coerenza con gli orientamenti comunitari sul salvataggio e ristrutturazione delle imprese in crisi;
  • viene ampliata la possibilità di affidare attività di controllo, monitoraggio, valutazione, studio e consulenza tramite convenzioni con soggetti esperti.

Agevolazioni creditizie, acquisti di terreni e immobili agricoli

La legge precisa che il divieto generale di contribuzione previsto dalla normativa procedimentale regionale non si applica ad alcuni interventi di agevolazione creditizia quando l’acquisto di terreni o immobili agricoli sia finalizzato a evitare il frazionamento dell’azienda o a favorirne ampliamento e accorpamento, purché l’operazione incrementi il patrimonio fondiario funzionale all’azienda.

Agriturismo e attività con mezzi nautici

La disciplina dell’agriturismo viene integrata con nuove attività consentite:

  • attività escursionistiche con veicoli tipici in ambito rurale e con mezzi nautici in ambito fluviale, marino e lagunare;
  • nolo di cicli e mezzi nautici, entro il limite massimo di due natanti per azienda agrituristica.

Per i mezzi nautici agrituristici è riconosciuta la possibilità di ottenere ormeggi negli spazi portuali riservati a imbarcazioni da pesca e da lavoro, con priorità ai mezzi tradizionali e a propulsione ecologica. La richiesta è ammessa solo nei porti del Comune in cui ha sede legale l’azienda.

Copertura assicurativa dei rischi agricoli e controlli sulle avversità atmosferiche

In materia di assicurazioni agricole, l’aiuto pubblico non può superare il 50% del premio assicurativo quando la polizza copre anche altre perdite dovute ad avverse condizioni atmosferiche, epizoozie o fitopatie.

Per i danni da avversità atmosferiche, la Regione è autorizzata a introdurre con regolamento procedure semplificate di verifica, criteri di parametrazione ai valori medi e controlli a campione su almeno il 5% delle domande.

Fattorie didattiche

La legge istituisce un sostegno specifico alle fattorie didattiche:

  • contributi alle scuole della Regione per il noleggio dei mezzi di trasporto necessari ad accompagnare scolari e studenti nelle fattorie didattiche, fino all’80% della spesa;
  • promozione, tramite ERSA, di corsi di formazione per insegnanti e componenti del nucleo familiare della fattoria didattica;
  • i requisiti e gli impegni delle fattorie didattiche sono demandati a regolamento regionale.

Vitivinicoltura e riconversione dei vigneti

Per la campagna viticola 2003-2004 di ristrutturazione e riconversione dei vigneti, la Regione è autorizzata a emanare un regolamento per l’erogazione anticipata del contributo ai produttori, purché la misura sia già iniziata mediante esecuzione degli ordinativi di acquisto del materiale necessario.

Università di Udine e convegno SISVET

È previsto un contributo straordinario all’Università degli Studi di Udine, Facoltà di Medicina veterinaria, per l’organizzazione del Convegno annuale della Società Italiana delle Scienze Veterinarie. La domanda va presentata prima dello svolgimento del convegno; il finanziamento è erogato in un’unica soluzione e, entro sei mesi dalla conclusione, deve essere presentata relazione e rendiconto delle spese.

Rifinanziamenti e aggiornamenti contabili

Molte disposizioni intervengono anche sulla copertura finanziaria di spese già previste nei bilanci 2004-2006 e 2004, aggiornando capitoli, denominazioni e codici di finanza regionale. Tra gli interventi principali:

  • spese per convenzioni con CAA;
  • spese per materiale divulgativo e didattico, studi, ricerche e assistenza tecnica;
  • interventi per parchi scientifici e tecnologici e incubatori;
  • contributi ai Comuni montani per il servizio scolastico;
  • intervento finanziario pluriennale per il comprensorio sciistico del Pramollo;
  • fondi per emergenze in agricoltura.

Innovazione, artigianato e industria

La legge rafforza la disciplina regionale sull’innovazione e sull’artigianato:

  • i contributi per parchi scientifici e tecnologici e incubatori possono riguardare anche la costruzione, ampliamento, ristrutturazione di immobili e l’acquisto di arredi, strumenti e attrezzature;
  • si specifica il ruolo della Direzione centrale competente e del Comitato per l’innovazione;
  • in materia artigiana, si chiarisce che l’ammissibilità a finanziamento degli acquisti di immobili da parte di soci di consorzi e società consortili si estende anche alle imprese industriali associate;
  • i contributi per ricerca, sviluppo e trasferimento tecnologico si applicano anche alle domande presentate nell’ambito di programmi comunitari.

Sportello unico, commercio, pubblici esercizi e turismo

La legge interviene in modo significativo su commercio e semplificazione amministrativa:

  • il procedimento dello sportello unico è ribadito come procedimento unico con una sola domanda iniziale, termini per verifica formale, integrazioni documentali e conclusione;
  • le amministrazioni devono trasmettere gli atti autorizzatori entro termini massimi, con limiti più lunghi per opere soggette a VIA;
  • vengono precisati gli obblighi informativi dei Comuni verso l’Osservatorio sul commercio;
  • è previsto che il mancato parere nel termine comporti la possibilità di prescinderne;
  • il mancato adeguamento comunale alle disposizioni sul commercio comporta il divieto di rilascio di autorizzazioni per medie e grandi strutture di vendita;
  • sono introdotte prescrizioni urbanistiche speciali per riperimetrazioni e ampliamenti di zone commerciali HC e, per il Comune di Reana del Rojale, per determinati esercizi e complessi commerciali in ambiti PRUSST;
  • per alcuni PRPC di zone H2 è ammessa la trasformazione di volumetrie da ingrosso a dettaglio a condizioni puntuali.

Per i pubblici esercizi, in caso di trasferimento della gestione, la denuncia è valida fino alla fine contrattuale della gestione; alla cessazione, il titolare deve ripresentare la denuncia entro sei mesi, altrimenti decade il diritto di esercitare l’attività.

La disciplina delle autorizzazioni stagionali stabilisce che i Comuni fissino con regolamento i limiti temporali per attività commerciali stagionali, pubblici esercizi e strutture ricettive turistiche; per stagionale si intende un periodo complessivo non inferiore a 60 giorni e non superiore a 240 giorni per anno solare.

Turismo: strutture ricettive all’aria aperta e dry marina

La legge modifica la disciplina turistica regionale introducendo espressamente i dry marina tra le strutture ricettive all’aria aperta. Per essi:

  • sono definiti come strutture organizzate per la sosta e il pernottamento dei turisti all’interno delle proprie imbarcazioni, posizionate a secco in un piazzale attrezzato;
  • sono disciplinati requisiti minimi qualitativi specifici nell’allegato B;
  • vengono adeguati alcuni riferimenti dell’allegato sui campeggi e villaggi turistici.

Parchi scientifici, industria e coordinamento istituzionale

Oltre agli interventi sull’innovazione, la legge modifica aspetti della programmazione industriale, dell’EZIT e dei rapporti con i soggetti pubblici economici:

  • l’Ente Zona Industriale di Trieste è assoggettato alle disposizioni regionali richiamate dalla legge;
  • nel Comitato tecnico consultivo per la politica industriale, in caso di assenza o impedimento del Direttore centrale, subentra il Direttore del Servizio per il sostegno e la promozione del comparto produttivo industriale.

Cooperazione

In materia di cooperative, è precisato che il dirigente competente adotta gli atti successivi connessi ai provvedimenti del comma 1, mentre la sostituzione degli organi nelle procedure resta di competenza della Giunta regionale su proposta dell’Assessore alle attività produttive.

Vigilanza sulle Camere di commercio

La Regione rafforza il controllo istituzionale sulle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura:

  • le Camere trasmettono alla Presidenza della Regione l’elenco delle deliberazioni e una relazione annuale;
  • il Presidente può richiedere atti e notizie e disporre accertamenti e ispezioni;
  • il collegio dei revisori invia una relazione semestrale sulla gestione amministrativa e finanziaria;
  • i consigli camerali possono essere sciolti con decreto del Presidente della Regione in presenza di gravi e persistenti violazioni, mancato funzionamento, mancata approvazione del bilancio o mancata elezione del presidente;
  • nei casi previsti è nominato un commissario;
  • è abrogata la precedente legge regionale n. 5/1996 sulla vigilanza camerale.

Disposizioni di portata temporale e obsolescenza pratica

Molte norme contenute nella legge hanno natura transitoria o sono riferite a esercizi finanziari, campagne o eventi specifici già conclusi, ad esempio il bilancio 2004-2006, la campagna viticola 2003-2004, il programma Leader+ 2000-2006, i procedimenti disciplinari venatori pendenti nel 2004 e il convegno SISVET. Per questo, pur essendo storicamente rilevanti, gran parte della legge ha oggi rilievo pratico limitato o residuale.

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