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Legge

L.R. FVG 17/2004

Riordino normativo dell'anno 2004 per il settore degli affari istituzionali.

Normativa regionaleL.R. FVG 17/2004Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale riordina e aggiorna varie materie istituzionali, organizzative e finanziarie della Regione Friuli Venezia Giulia: immagine coordinata, patto di stabilità, acquisti, debito, carburanti agevolati, personale, autonomie locali, patrimonio e pari opportunità. Contiene anche disposizioni transitorie e misure riferite al solo esercizio 2004-2006 o a termini specifici ormai conclusi.

Riordino normativo 2004 per gli affari istituzionali della Regione Friuli Venezia Giulia

Riordino normativo 2004 per gli affari istituzionali

La legge interviene su una pluralità di materie istituzionali, organizzative, patrimoniali e di personale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia. Molte disposizioni hanno natura modificativa o finanziaria e, in diversi casi, sono legate a esercizi di bilancio o a termini ormai scaduti.

Immagine coordinata della Regione

È autorizzato il finanziamento di un progetto volto a realizzare un sistema di immagine coordinata e uniforme della Regione, per rafforzarne l’identità visiva e l’identificazione unitaria da parte della collettività. Il progetto comprende la progettazione di un sistema completo di immagine coordinata e la predisposizione di un manuale grafico per tutti i mezzi di comunicazione. Devono essere rispettati stile, forma e proporzioni dello stemma regionale; la realizzazione è affidata alla Direzione generale della Presidenza e le modalità operative sono demandate a deliberazione della Giunta. L’uso del manuale è rinviato a successivo regolamento.

Patto di stabilità e concessione di incentivi

Le concessioni e le erogazioni di incentivi regionali devono avvenire nei limiti di bilancio compatibili con il rispetto del patto di stabilità e crescita per l’esercizio di riferimento. Gli importi stabiliti da leggi e regolamenti costituiscono un tetto massimo raggiungibile anche in più soluzioni. La Giunta regionale può emanare direttive attuative.

Acquisti di beni e servizi

Viene modificata la disciplina sugli acquisti di beni e servizi contenuta nella normativa finanziaria 2003. Per servizi e forniture con valore stimato tra 10.001 euro e 200.000 euro resta prevista la gara ufficiosa; per importi inferiori a 10.000 euro, al netto dell’IVA, non si procede alla gara ufficiosa.

Ristrutturazione del debito e rinegoziazione dei mutui

L’Amministrazione regionale è autorizzata a ristrutturare, in tutto o in parte, il debito finanziario e gli strumenti derivati, per ridurre gli oneri futuri o coprire il rischio di tasso. È inoltre autorizzata a rinegoziare i mutui già contratti o a estinguerli anticipatamente, anche in funzione dell’emissione di prestiti obbligazionari, al fine di ottenere economie di bilancio.

Riduzione del prezzo dei carburanti alla pompa

La disciplina regionale sui carburanti agevolati viene aggiornata in più punti. Le Camere di commercio devono trasmettere mensilmente attestazioni sulla regolarità dei consumi e sulle eventuali anomalie. Il rimborso delle riduzioni di prezzo ai gestori è disciplinato in modo più puntuale, con obblighi documentali per i soggetti titolati al rimborso e controlli campionari almeno semestrali. Sono introdotte sanzioni amministrative più severe per richieste di rimborso indebite, per l’omesso controllo della documentazione e per l’assenza della documentazione richiesta; è previsto anche il recupero delle somme non dovute mediante compensazione sui rimborsi successivi, con interessi legali. Per il bilancio 2004-2006 è inoltre adeguata la denominazione del capitolo di spesa.

Fondazione Carlo Di Giulian di Arba

La Regione è autorizzata a concedere alla Fondazione Carlo Di Giulian di Arba un contributo straordinario anticipato per sostenere oneri del personale e spese ordinarie di gestione. La domanda va corredata da bilancio consuntivo e preventivo. Sono abrogati alcuni commi previgenti e viene aggiornato il capitolo di bilancio relativo agli oneri.

Patrimonio immobiliare e beni demaniali

Per alcuni alloggi regionali che non abbiano potuto essere venduti secondo le procedure ordinarie, è prevista la possibilità di vendita agli attuali occupanti che ne facciano richiesta entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge e risultino in regola con i canoni; gli immobili non occupati sono destinati al libero mercato. Per le aree del demanio idrico regionale definitivamente asservite alla ricostruzione delle zone terremotate del 1976 è prevista la sdemanializzazione delle porzioni strettamente necessarie e il trasferimento ai Comuni competenti, previa servitù pubblica a tutela della funzionalità idraulica.

Autorità Portuale di Trieste

È disciplinata la procedura per la nomina del Presidente dell’Autorità Portuale di Trieste: Provincia, Comune di Trieste, Comune di Muggia e Camera di Commercio di Trieste individuano tre esperti, da comunicare al Presidente della Regione tre mesi prima della scadenza; può essere richiesta un’ulteriore terna. La nomina avviene previa intesa con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. In caso di mancata designazione, il Presidente della Regione nomina comunque il Presidente dell’Autorità. Sono disciplinate anche revoca, scioglimento del comitato portuale e nomine commissariali. Per la prima applicazione, la comunicazione dei nominativi avviene entro 30 giorni dall’entrata in vigore.

Anticipazione della buonuscita ai dipendenti regionali

Si amplia la disciplina dell’anticipazione della buonuscita, prevedendo che possa essere concessa sia per interventi ed eventi futuri sia per quelli già verificatisi, purché la domanda sia presentata entro due anni dall’evento o dall’intervento.

Accesso al ruolo unico regionale e incarico di Direttore centrale

Vengono ampliate le modalità di accesso al ruolo unico regionale e agli incarichi dirigenziali, consentendo, in più disposizioni, il pubblico concorso anche per titoli ed esami. È inoltre estesa la possibilità di conferire incarichi a soggetti provenienti da enti o associazioni di diritto privato. Una nota segnala tuttavia che il comma 5 è stato successivamente abrogato e che gli incarichi già conferiti sono stati confermati sino alla naturale scadenza.

Rimborso delle spese per la difesa in giudizio

La Regione rimborsa le spese di difesa in giudizio di componenti della Giunta, organi collegiali di enti regionali e soggetti esterni incaricati di funzioni regionali o inseriti in organismi regionali, previo parere di conformità dell’Ordine degli avvocati competente, salvo i casi di condanna o pronuncia equiparata. Il rimborso non spetta se il giudizio si conclude con estinzione del reato per prescrizione o con patteggiamento. Le disposizioni si applicano anche al personale regionale non dirigenziale se la disciplina collettiva non è definita, e si estendono ai procedimenti in corso o già definiti, entro i limiti di prescrizione civilistica. Sono individuate le relative coperture di bilancio.

Personale presso la Corte dei conti e contratti a tempo determinato

La Regione può mettere a disposizione della Sezione di controllo della Corte dei conti personale di ruolo fino a quattro unità; gli enti locali del comparto unico possono assegnare proprio personale anche in deroga ai limiti numerici e temporali dei propri ordinamenti. Inoltre, per completare progetti speciali di orientamento collegati ai programmi europei 2001-2006, può essere assunto fino al 31 dicembre 2006 il personale che abbia svolto almeno 24 mesi come consigliere psicologo presso la struttura regionale di orientamento, nella medesima categoria e posizione economica già attribuite.

Incarico di Direttore dell’AReRaN

L’incarico di Direttore dell’Agenzia è conferito con contratto di diritto privato per un massimo di tre anni rinnovabili a soggetti laureati di particolare e comprovata qualificazione professionale, con esperienza almeno quinquennale in funzioni dirigenziali o con specializzazione desumibile da formazione ed esperienze qualificate. Il trattamento economico è determinato dalla Giunta con riferimento a quello del direttore di Servizio regionale e può essere integrato motivatamente.

Indennità al personale distaccato presso istituzioni europee

Al personale del ruolo unico regionale distaccato come esperto nazionale presso la Commissione europea o altre istituzioni dell’Unione europea è riconosciuta un’indennità mensile pari alla differenza tra l’indennità percepita dall’ente ospitante e quella di servizio all’estero prevista per il personale dell’Ufficio di collegamento di Bruxelles di pari categoria e posizione economica.

Autonomie locali e istituzioni territoriali

Sono introdotte o modificate numerose disposizioni in materia di autonomie locali: abrogazione di una norma sui comprensori montani; aggiornamento della disciplina del personale delle IPAB; adeguamenti nella normativa sulle nomine regionali; sostituzione della locuzione “polizia comunale” con “polizia municipale”; precisazioni sui termini per il rimborso per la segnaletica della lingua friulana; revisione delle provvidenze alle associazioni di enti locali con nuove scadenze annuali e criteri di assegnazione; proroga di un termine in materia di trasferimenti al sistema delle autonomie locali; modifica della disciplina sull’esecutività degli atti degli enti locali; possibilità per gli enti locali di utilizzare idonei di graduatorie di altre amministrazioni del comparto unico, previa intesa e nel rispetto dello scorrimento delle graduatorie.

Corregionali all’estero

È prorogato al 31 ottobre 2004 il termine previsto per una disposizione della legge finanziaria 2004 in materia di interventi a favore dei corregionali all’estero.

Commissione regionale per le pari opportunità

La disciplina della Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna viene profondamente riorganizzata. La Commissione ha sede presso il Consiglio regionale e si avvale di mezzi e strutture consiliari; può utilizzare esperti e istituti universitari/centri di ricerca, con convenzioni stipulate dagli uffici del Consiglio. È prevista una struttura di supporto funzionalmente dipendente dalla Presidente. La durata è pari alla legislatura, con proroga fino al nuovo insediamento; le commissarie possono essere confermate una sola volta. Sono disciplinati insediamento, elezione dell’Ufficio di Presidenza, quorum, decadenza per assenze, programmazione annuale, relazione annuale e pubblicità degli atti. È ridefinito il trattamento economico: indennità mensile alla Presidente e gettone di presenza alle componenti, con trattamento di missione in determinate ipotesi. Gli oneri sono posti a carico del bilancio del Consiglio regionale dal 1° gennaio 2005.

Entrata in vigore e obsolescenza

La legge entra in vigore il giorno della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione, quindi il 26 maggio 2004. Molte disposizioni sono legate a bilanci 2004-2006, a termini già scaduti o a fattispecie esaurite; nel complesso l’atto è oggi in larga parte storico e solo marginalmente utile come testo di consolidamento o per ricostruzioni retrospettive.

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