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Legge

L.R. FVG 13/2004

Interventi in materia di professioni.

Normativa regionaleL.R. FVG 13/2004Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge del Friuli Venezia Giulia istituisce organi consultivi per le professioni ordinistiche e non ordinistiche, disciplina un registro regionale delle associazioni professionali non ordinistiche e prevede incentivi per aggiornamento, certificazioni di qualità, cooperative di garanzia, avvio dell’attività e misure di conciliazione e inclusione. Molte misure sono finanziate con stanziamenti del solo anno 2004 e i regolamenti attuativi erano da emanare entro 120 giorni.

Interventi regionali in materia di professioni

Interventi regionali in materia di professioni

La legge della Regione Friuli Venezia Giulia disciplina il sostegno regionale alle professioni, sia ordinistiche sia non ordinistiche, con finalità di valorizzazione economica, occupazionale e sociale delle attività professionali. Introduce organismi consultivi, un registro per le associazioni professionali non ordinistiche e una serie di misure di incentivo a favore dei professionisti e dell’organizzazione delle attività professionali.

Finalità e definizioni

La Regione riconosce la rilevanza sociale ed economica delle professioni e promuove:

  • la qualità delle prestazioni professionali;
  • la tutela degli utenti;
  • l’innovazione e l’internazionalizzazione delle attività professionali;
  • la piena eguaglianza e le pari opportunità tra persone che esercitano professioni.

Ai fini della legge, il testo distingue tra utente, attività professionale, professione ordinistica e professione non ordinistica. L’inserimento nel registro regionale ha efficacia esclusivamente per questa legge.

Consulta regionale delle professioni

È istituita presso la struttura regionale competente la Consulta regionale delle professioni, con funzioni propositive e consultive non vincolanti sulle materie di interesse delle professioni. In particolare, essa si occupa di programmazione e legislazione regionale, tutela delle professioni e degli utenti, formazione, orientamento, aggiornamento, innovazione e internazionalizzazione.

La Consulta:

  • è costituita con decreto del Presidente della Regione, su deliberazione della Giunta e proposta dell’Assessore competente;
  • dura in carica cinque anni e continua a operare fino alla nomina della nuova Consulta;
  • è presieduta dall’Assessore competente e composta anche dal Direttore centrale e da un rappresentante regionale per ciascuna professione ordinistica;
  • ammette gli ordini e collegi che ne facciano richiesta secondo un regolamento attuativo;
  • può articolarsi in commissioni interne;
  • si riunisce almeno una volta all’anno in seduta allargata alle associazioni maggiormente rappresentative, su richiesta di queste, per ascoltare problemi e proposte dell’utenza.

Associazioni delle professioni non ordinistiche e Registro regionale

La legge istituisce il Registro regionale delle associazioni dei prestatori di attività professionali non ordinistiche, presso la struttura regionale competente. Possono esservi inserite associazioni a carattere regionale che soddisfino requisiti documentati, tra cui:

  • requisiti culturali e percorsi formativi per l’ammissione;
  • regole di democrazia interna e assenza di discriminazioni;
  • modalità di esercizio e aggiornamento che garantiscano qualità del servizio;
  • regole deontologiche con sanzioni proporzionate;
  • bilancio consuntivo annuale.

L’inserimento avviene con decreto del Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta e proposta dell’Assessore competente. I criteri e le modalità operative dovevano essere definiti con regolamento entro 120 giorni dall’entrata in vigore della legge.

Comitato regionale delle associazioni delle professioni non ordinistiche

Presso la Direzione competente è istituito il Comitato regionale delle associazioni delle professioni non ordinistiche, con funzioni consultive e propositive analoghe a quelle della Consulta, riferite alle professioni non ordinistiche.

Il Comitato:

  • è costituito con decreto del Presidente della Regione, su deliberazione della Giunta e proposta dell’Assessore competente;
  • dura in carica cinque anni e resta operativo fino alla nuova costituzione;
  • è presieduto dall’Assessore competente o da un suo delegato;
  • è composto dal Direttore centrale competente o da un suo delegato e da un rappresentante per ciascuna associazione iscritta nel Registro;
  • prevede la designazione dei rappresentanti da parte delle singole associazioni;
  • si riunisce almeno una volta all’anno in seduta allargata alle associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative, su richiesta di queste.

Interventi per l’aggiornamento professionale e la qualità

L’Amministrazione regionale promuove e finanzia, nell’ambito della programmazione della formazione professionale, progetti di aggiornamento professionale per i professionisti. I progetti possono essere realizzati con ordini, collegi, associazioni professionali e università o altri istituti scientifici.

È inoltre prevista la possibilità di concedere incentivi per l’acquisizione della certificazione di qualità delle procedure e delle prestazioni professionali.

Cooperative di garanzia per l’accesso al credito

La Regione può promuovere la costituzione di cooperative regionali di garanzia finalizzate a facilitare il credito ai professionisti associati presso banche, società finanziarie e società di locazione finanziaria. Possono parteciparvi anche camere di commercio, banche e intermediari finanziari.

L’Amministrazione regionale può integrare i fondi rischi delle cooperative fino al 25% del loro ammontare, a condizione che:

  • la cooperativa sia costituita da almeno 100 professionisti;
  • lo statuto preveda un versamento del socio beneficiario della garanzia proporzionale e comunque non inferiore allo 0,3% dell’importo garantito;
  • lo statuto escluda discriminazioni per sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche e condizioni personali o sociali non attinenti alla professione;
  • i soci professionisti siano iscritti a ordini, collegi o associazioni inserite nel Registro.

Avvio dell’attività professionale

La Regione è autorizzata a concedere finanziamenti per le spese di avvio e per quelle di funzionamento dei primi tre anni di attività professionale.

Misure per conciliazione, inclusione e forme associate

Sono previste misure per:

  • conciliare l’attività professionale con maternità e paternità;
  • consentire alle persone fisicamente svantaggiate di esercitare l’attività professionale;
  • promuovere l’avvio di forme associate o societarie di attività professionali tra soggetti che esercitano la medesima o diverse professioni.

Gli interventi per conciliazione possono essere realizzati direttamente dalla Regione o tramite gli enti di previdenza delle professioni, previa convenzione.

Regolamenti attuativi e tempistiche

Entro 120 giorni dall’entrata in vigore della legge dovevano essere emanati i regolamenti di esecuzione relativi a:

  • criteri e modalità di inserimento delle associazioni nel Registro;
  • misure, criteri e modalità di intervento per gli incentivi previsti in materia di aggiornamento, cooperative di garanzia, avvio attività, conciliazione e forme associate.

Disposizioni finanziarie

La legge quantifica gli stanziamenti per il solo anno 2004:

  • 300.000 euro per le cooperative di garanzia;
  • 400.000 euro per l’avvio e il funzionamento dei primi tre anni di attività professionale;
  • 200.000 euro per gli interventi di conciliazione e inclusione;
  • 300.000 euro per la promozione di forme associate o societarie.

L’onere complessivo di 1.200.000 euro per il 2004 è coperto mediante storno di fondi da altre unità previsionali di base del bilancio regionale.

Valutazione di attualità

La disciplina ha forte contenuto istitutivo e finanziario legato al 2004, con molte misure subordinate a regolamenti attuativi da emanare entro 120 giorni dall’entrata in vigore. Poiché gli stanziamenti sono riferiti a un esercizio ormai concluso, la parte finanziaria è oggi superata; restano in astratto le disposizioni organizzative e di principio, ma la norma è in larga parte datata e di scarsa utilità applicativa corrente.

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