L.R. FVG 16/2004
Norme per la tutela dei consumatori e degli utenti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina in Friuli Venezia Giulia strumenti di tutela dei consumatori e utenti: istituisce la Consulta regionale, l’elenco delle associazioni rappresentative e l’Osservatorio prezzi e consumi. Definisce programmazione annuale di iniziative e contributi, attività di informazione ed educazione, collaborazioni istituzionali e coperture finanziarie, con prime applicazioni e stanziamenti riferiti soprattutto al 2004-2006.
Tutela dei consumatori e degli utenti in Friuli Venezia Giulia
Norme per la tutela dei consumatori e degli utenti
La legge regionale del Friuli Venezia Giulia definisce un sistema organico di promozione e tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti finali non professionali. La disciplina mira sia alla protezione degli interessi economici, sanitari e giuridici, sia alla diffusione di modelli di consumo responsabile e sostenibile.
Finalità e obiettivi della politica regionale
La Regione persegue, nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale, una pluralità di obiettivi di tutela e promozione. In particolare:
- tutela della salute, della sicurezza e della qualità di beni e servizi;
- tutela degli interessi economici e giuridici, anche tramite strumenti di conciliazione e correttezza contrattuale;
- contrasto alla pubblicità ingannevole e alle pratiche commerciali scorrette o vessatorie;
- promozione della conoscenza di banche etiche, commercio equo e solidale e iniziative mutualistiche;
- attenzione alla fruibilità dei prodotti e servizi da parte delle persone con disabilità;
- valorizzazione dello sviluppo sostenibile, della qualificazione dei prodotti e del controllo sull’e-commerce;
- collaborazione tra associazioni dei consumatori, pubbliche amministrazioni, imprese ed enti erogatori di servizi pubblici;
- sostegno all’associazionismo dei consumatori e degli utenti, anche in raccordo con organismi nazionali ed europei;
- educazione alimentare, anche in collaborazione con la scuola.
Consulta regionale dei consumatori e degli utenti
Per attuare tali obiettivi è istituita la Consulta regionale dei consumatori e degli utenti. È nominata con decreto del Presidente della Regione all’inizio di ogni legislatura e resta in carica per l’intera durata della stessa.
Ne fanno parte:
- l’Assessore regionale competente, o un suo delegato, che la presiede;
- il dirigente del servizio regionale competente in materia di commercio e terziario;
- un rappresentante per ciascuna associazione iscritta nell’elenco regionale delle associazioni dei consumatori e degli utenti;
- un rappresentante per ciascuna Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della regione.
La Consulta invita stabilmente alle riunioni un rappresentante dell’associazione regionale di rappresentanza delle cooperative di consumatori del Friuli Venezia Giulia e può coinvolgere altri soggetti pubblici o privati, organismi di regolazione o normazione, categorie economiche e sociali ed esperti.
Ai rappresentanti delle associazioni e delle camere di commercio spetta un’indennità di presenza e il rimborso spese, determinati con il decreto istitutivo in analogia ad altri organismi regionali simili.
Funzionamento della Consulta
La Consulta opera con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti e, in tale sede, elegge il Vice Presidente tra i rappresentanti delle associazioni dei consumatori.
Ha sede presso la Direzione centrale delle attività produttive e si avvale delle strutture, del personale e dei mezzi messi a disposizione da tale Direzione. Entro tre mesi dalla prima seduta approva, a maggioranza assoluta, un proprio regolamento interno di funzionamento.
Compiti della Consulta
La Consulta svolge funzioni consultive, propositive e di raccordo istituzionale. In particolare:
- favorisce la soluzione stragiudiziale delle controversie, promuovendo gli istituti di conciliazione previsti per le camere di commercio e coordinandone l’uniformità procedurale;
- propone alla Giunta regionale iniziative a tutela di interessi collettivi o diffusi presso autorità garanti o di vigilanza, regionali, nazionali o europee;
- formula proposte e promuove indagini, studi, ricerche e altre iniziative coerenti con gli obiettivi della legge, anche tramite convenzioni e preferibilmente avvalendosi dell’Osservatorio prezzi e consumi e degli enti camerali;
- dispone indagini su prezzi, prodotti e tariffe e formula proposte per politiche antinflattive;
- esprime pareri su atti di programmazione, progetti di legge, regolamenti e altre questioni attinenti ai diritti dei consumatori e degli utenti;
- esprime pareri sui criteri di concessione dei contributi alle associazioni iscritte;
- può instaurare rapporti di collaborazione con analoghi organismi regionali, nazionali e dell’Unione europea.
Elenco regionale delle associazioni rappresentative
Presso la Direzione centrale delle attività produttive è istituito l’elenco regionale delle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello regionale. L’iscrizione è subordinata al possesso di requisiti stringenti, documentati in sede di domanda.
I requisiti richiesti sono:
- costituzione da almeno due anni, con atto pubblico o scrittura privata autenticata, e statuto democratico con scopo esclusivo di tutela dei consumatori e degli utenti, senza fini di lucro;
- tenuta di un elenco aggiornato annualmente degli iscritti, con indicazione delle quote versate;
- numero di iscritti non inferiore allo 0,5 per mille della popolazione regionale e presenza in almeno tre province della regione con almeno lo 0,2 per mille degli abitanti di ciascuna provincia;
- svolgimento documentato di attività continuativa in Regione nei due anni precedenti;
- assenza di condanne definitive dei rappresentanti legali in relazione all’attività associativa o per delitti dolosi con pena detentiva superiore a sei mesi, salvo riabilitazione, e assenza della qualità di imprenditori o amministratori di imprese operanti negli stessi settori;
- bilancio annuale delle entrate e uscite e tenuta dei libri contabili secondo la normativa sulle associazioni non lucrative.
È inoltre vietata ogni attività di promozione o pubblicità commerciale di beni o servizi prodotti da terzi, nonché qualsiasi connessione di interessi con imprese di produzione o distribuzione.
L’iscrizione è disposta con decreto del dirigente competente entro 60 giorni dalla ricezione della domanda completa. L’elenco è aggiornato entro il 31 gennaio di ogni anno e viene verificata la permanenza dei requisiti. La perdita anche di un solo requisito, o la violazione del divieto di cui sopra, comporta la cancellazione.
Programmazione annuale degli interventi e contributi
La Giunta regionale, acquisito il parere della Consulta, approva entro il 30 settembre di ogni anno gli indirizzi per definire priorità, criteri di selezione delle iniziative e criteri di concessione dei contributi per l’anno successivo.
Le associazioni iscritte presentano entro il 30 novembre:
- le iniziative che intendono realizzare nell’anno seguente, con relativo preventivo di spesa;
- le domande di contributo per la funzionalità e l’organizzazione;
- l’indicazione di eventuali altri contributi richiesti o ottenuti per le stesse finalità presso enti pubblici.
Entro 60 giorni dall’approvazione del bilancio annuale di previsione, la Giunta approva un programma annuale che individua:
- le iniziative ammesse a finanziamento;
- le quote di finanziamento;
- i contributi per la funzionalità delle associazioni.
Il programma si articola in tre parti: iniziative realizzate direttamente dalla Giunta, iniziative realizzate tramite le associazioni e contributi per la funzionalità associativa. I contributi per la funzionalità non possono superare il 30% dei fondi annualmente disponibili per gli oneri della legge.
Informazione, educazione e relazione annuale
La Giunta regionale promuove la collaborazione con organi di stampa e radiotelevisivi per diffondere informazione ai consumatori e agli utenti.
In accordo con le autorità scolastiche, predispone programmi di educazione al consumo, educazione alimentare ed educazione sanitaria per studenti e personale docente, con attenzione anche ai prodotti biologici locali.
È inoltre prevista una sezione tematica sul sito web regionale dedicata ai contenuti, agli istituti, ai contributi e alle iniziative più significative della legge.
Entro il 31 marzo di ogni anno la Giunta regionale e la Consulta presentano al Consiglio regionale una relazione sull’attività svolta in base al programma annuale; le relazioni devono avere ampia diffusione.
Collaborazioni tecniche e istituzionali
Per svolgere le proprie attività, la Consulta può avvalersi della collaborazione delle strutture regionali competenti, dell’ARPA e delle Aziende sanitarie locali, richiedendo analisi di laboratorio e accertamenti sulle materie oggetto della legge.
Osservatorio dei prezzi e dei consumi
Presso la Direzione delle attività produttive è attivato l’Osservatorio dei prezzi e dei consumi, gestito dal servizio regionale competente in materia di commercio e terziario.
Le sue attività comprendono:
- indagini sull’andamento dei prezzi e dei consumi in generale;
- analisi dei consumi alimentari;
- verifiche sulla qualità dei servizi e prove comparative su prodotti, standard qualitativi e prezzi;
- controllo di etichettatura e pubblicità dei prodotti;
- esame della provenienza dei prodotti, delle tecnologie impiegate, dei materiali, delle sostanze inquinanti generate in produzione e smaltimento, e delle condizioni di lavoro connesse alla loro realizzazione.
I programmi dell’Osservatorio tengono conto delle proposte della Consulta. Per l’attività l’amministrazione regionale può avvalersi di camere di commercio, comuni, centri di assistenza tecnica, ISTAT tramite il servizio statistico regionale, altri enti, centri di ricerca, università ed esperti qualificati. Le risultanze delle indagini sono trasmesse al Tavolo regionale di concertazione.
Profili finanziari e copertura degli oneri
La legge autorizza stanziamenti specifici per le finalità di tutela dei consumatori e degli utenti, con copertura a carico di unità previsionali di base del bilancio regionale 2004-2006. Sono previsti fondi per:
- interventi diretti della Regione;
- trasferimenti e contributi per iniziative e funzionalità delle associazioni;
- indennità e spese della Consulta.
Per gli anni successivi la quantificazione della spesa è demandata alla legge finanziaria.
Abrogazione e disciplina transitoria
È abrogato il previgente articolo 118 della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13, restando salvi gli impegni di spesa già assunti in base a quella norma.
In prima applicazione, la Consulta doveva essere costituita entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge, avvenuta il 10 giugno 2004. La disciplina finanziaria iniziale è riferita agli esercizi 2004-2006.
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