L.R. FVG 15/2004
Riordinamento normativo dell'anno 2004 per i settori della protezione civile, ambiente, lavori pubblici, pianificazione territoriale, trasporti ed energia.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Friuli Venezia Giulia n. 15/2004 coordina e aggiorna numerose discipline settoriali: protezione civile, ricostruzione post-sisma, lavori pubblici, bonifiche e rifiuti, acque pubbliche, edilizia residenziale, energia, trasporti, portualità, VIA e servitù militari. Contiene anche varie autorizzazioni di spesa e disposizioni transitorie con termini specifici, in gran parte riferiti al bilancio e al periodo 2004-2006.
Riordinamento normativo 2004 per protezione civile, ambiente, lavori pubblici, pianificazione territoriale, trasporti ed energia in Friuli Venezia Giulia
Riordinamento normativo 2004 per diversi settori regionali
La legge regionale Friuli Venezia Giulia 24 maggio 2004, n. 15 interviene in modo organico su più materie, aggiornando norme vigenti in ambito di protezione civile, ricostruzione post-sisma, lavori pubblici, ambiente, rifiuti, risorse idriche, edilizia residenziale, energia, trasporti, portualità, valutazione di impatto ambientale e servitù militari.
Protezione civile
La disciplina regionale in materia di protezione civile viene aggiornata su tre profili: si rende facoltativa l’erogazione di taluni contributi, si precisa che la Protezione civile regionale tiene l’elenco delle organizzazioni di volontariato e dei volontari singoli di alta specializzazione, distinti per competenza, specialità e livello territoriale di operatività, e si autorizza la gestione in contanti, anche tramite pagamenti elettronici, di una parte del Fondo regionale per la protezione civile per acquisti e servizi in economia connessi al sistema regionale integrato, secondo limiti e modalità da definirsi con successivo regolamento.
Ricostruzione post-sisma e interventi transitori
Le disposizioni sugli insediamenti provvisori e definitivi vengono estese anche agli insediamenti provvisori a finalità socio-sanitarie realizzati dagli enti ospedalieri pubblici su aree di proprietà nell’immediato periodo successivo al sisma del 1976 nei comuni allora classificati ai sensi del decreto del Presidente della Giunta regionale 20 maggio 1976, n. 0714/Pres. Ai fini di tale applicazione, il termine previsto per la relativa disciplina è fissato al 30 giugno 2005.
Lavori pubblici: affidamenti, finanziamenti, IVA e accessibilità
La legge modifica la disciplina dei lavori pubblici introducendo la possibilità, in deroga alla regola generale, che l’amministrazione committente richieda all’esecutore di assicurare anche l’evento qualificato come forza maggiore. Vengono inoltre ridefinite le modalità di erogazione del finanziamento ai soggetti delegatari, con una scansione del 10% all’atto di delegazione, fino a un ulteriore 80% anche in base all’avanzamento dei lavori, e saldo all’approvazione della contabilità finale e del collaudo, nel rispetto dei vincoli di bilancio e del patto di stabilità.
Sul piano fiscale, il finanziamento concesso si intende comprensivo dell’intera IVA per la realizzazione dell’intervento, ma per gli enti pubblici beneficiari l’IVA recuperata o rimborsata può essere reimpiegata per nuovi lavori affini, adeguamenti di sicurezza e miglioramenti funzionali; per i soggetti che operano in regime IVA nel settore dell’intervento, l’imposta non è ammissibile a finanziamento.
Sono rafforzate le prescrizioni sull’accessibilità: i progetti di opere pubbliche e di opere dichiarate di pubblica utilità devono prevedere sin dalla fase preliminare il rispetto della normativa sulle barriere architettoniche e, prioritariamente, sistemi interni ed esterni a raggi infrarossi per l’orientamento di persone videolese, ipovedenti e cieche. Nei luoghi pubblici devono essere garantite continuità e raccordo con sistemi tattilo-plantari; nei centri urbani i Comuni devono prevedere tali sistemi nei programmi di manutenzione stradale e dei marciapiedi, con avvisatori acustici agli attraversamenti semaforizzati.
Per alcune procedure contributive già avviate, le nuove norme in tema di IVA si applicano solo se, alla data di entrata in vigore della legge, l’incentivo non era ancora stato erogato.
Opere pubbliche e disciplina sismica
Per le opere pubbliche soggette alla legge regionale 14/2002 viene introdotto un regime procedurale specifico: prima dell’avvio delle procedure di affidamento, i soggetti interessati devono trasmettere alla Direzione provinciale dei lavori pubblici la comunicazione con responsabile del procedimento, progettista e progetto esecutivo, unitamente all’asseverazione del progettista. Le indicazioni su appaltatore e direttore dei lavori sono comunicate successivamente. L’autorizzazione tacita e l’esito della verifica tecnica sono poi ricompresi nelle procedure di scelta del contraente.
Per i progetti preliminari di opere pubbliche approvati prima dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 23 gennaio 2004, n. 3333, continua ad applicarsi la normativa tecnica e la classificazione sismica previgente alla nuova classificazione adottata nel 2003.
Ambiente, INFEA e bonifiche
Per l’accordo di programma INFEA del 25 ottobre 2002, la Regione è autorizzata a riconoscere gli oneri connessi all’esecuzione del programma esecutivo dal momento della sua trasmissione al Ministero.
Per i siti inquinati di interesse nazionale di Trieste e della laguna di Marano e Grado, la Regione dispone la bonifica mediante delegazione amministrativa a favore dell’EZIT e del Consorzio per lo sviluppo industriale della zona Aussa-Corno, con predisposizione del piano di caratterizzazione sull’intero sito, individuazione delle aree di inquinamento imputabile ad attività pubbliche, redazione e attuazione dei progetti di bonifica e regolazione, tramite disciplinare, del concorso alle spese dei soggetti operanti nei siti. Restano salvi i poteri del Commissario delegato dell’ordinanza di protezione civile n. 3217/2002. Gli interventi sono attivati in sede di assestamento di bilancio.
In materia di bonifica dei suoli e recupero di aree degradate, la Regione è autorizzata a destinare almeno 750.000 euro annui del fondo derivante dal tributo speciale sui rifiuti per finanziare i Comuni fino al 100% della spesa ammissibile. È previsto l’obbligo di riversare alla Regione le somme eventualmente recuperate dai Comuni sulle spese sostenute.
Sono inoltre finanziati gli oneri del funzionamento dell’Osservatorio regionale sui rifiuti, sempre attingendo al medesimo fondo.
Rifiuti
La disciplina sui rifiuti viene aggiornata per ampliare i contributi a progetti pilota integrati realizzati da soggetti pubblici e privati del settore informatico, finalizzati a reti Internet e Intranet a servizio di imprese, professionisti ed enti pubblici e a servizi di formazione multimediale a distanza e di supporto formativo-normativo per prevenzione, recupero, riciclo e riutilizzo dei rifiuti. Sono abrogate alcune previsioni precedenti della finanziaria 2001.
Difesa del suolo, demanio idrico e acque pubbliche
Per la Segreteria tecnico-operativa è ammesso, in mancanza di personale in mobilità, il ricorso alla somministrazione di lavoro a tempo determinato.
Viene riscritta la disciplina delle derivazioni di acque pubbliche, con semplificazioni procedurali e nuove regole su pubblicità, pareri e concessioni. In particolare:
- per le utenze minori con portata inferiore a 20 litri al secondo, la domanda di riconoscimento e concessione in sanatoria va presentata entro il 31 dicembre 2004;
- i procedimenti per utilizzazioni di acque pubbliche non comportano, per il richiedente, oneri diversi da deposito cauzionale, canone demaniale, spese di pubblicazione e oneri fiscali;
- somme depositate o versate dal 2003 e non utilizzate devono essere restituite senza interessi o indennizzi;
- per le derivazioni di acque superficiali l’avviso va pubblicato su un quotidiano regionale e, per le grandi derivazioni, anche su un quotidiano nazionale;
- per le piccole derivazioni, il decreto di concessione, sottoscritto per accettazione, sostituisce il disciplinare;
- viene istituito un nucleo di valutazione regionale, facoltativamente consultato nei casi in cui la disciplina statale preveda il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici;
- per le concessioni su beni del demanio idrico, il rilascio è subordinato ai pareri vincolanti previsti, con specifiche regole per occupazioni temporanee, concessioni preesistenti statali, rinnovi, nuove concessioni a privati e priorità per istanze pubbliche di interesse collettivo;
- si disciplina il canone delle concessioni: per alcune concessioni il canone resta fermo sino alla scadenza, con soli aggiornamenti ISTAT, e sono previste limitazioni alla rideterminazione biennale;
- sono fissate regole per la distribuzione ai Comuni dei proventi del materiale litoide;
- per alcune domande presentate dopo l’entrata in vigore della legge si applicano maggiorazioni; sono previste esclusioni per domande di riconoscimento o concessione preferenziale e per rinnovi già in essere, oltre alla detrazione o restituzione di somme versate in eccesso.
Pianificazione territoriale e urbanistica
Nel procedimento di approvazione degli strumenti urbanistici comunali, la Giunta regionale può formulare osservazioni prima dell’approvazione consiliare, nel quadro della collaborazione tra enti, e il Comune può recepirle. Sono inoltre aggiornati alcuni rinvii interni della disciplina regionale.
Trasporto pubblico locale
Viene innalzato a 25.000 euro il limite di reddito per l’accesso a determinati benefici nel trasporto pubblico locale, con possibilità per la Giunta regionale di rideterminarlo motivatamente. Inoltre, tra le finalità agevolabili, si include il trasporto di disabili sensoriali e motori con eliminazione delle barriere architettoniche e sistemi a raggi infrarossi per persone videolese, ipovedenti e cieche.
Portualità
Per i contributi in materia di portualità e vie di navigazione, il termine massimo per la rendicontazione viene spostato al 31 dicembre del quarto anno successivo all’erogazione. Per i procedimenti in corso, gli enti beneficiari possono chiedere entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge un termine di rendicontazione diverso da quello originario.
Intermodalità e trasporto marittimo e ferroviario
La Regione è autorizzata a concedere contributi per lo sviluppo dell’intermodalità, sia per servizi ferroviari intermodali in partenza e/o arrivo dai nodi logistici e portuali regionali, sia per nuovi servizi marittimi di trasporto combinato delle merci. Le misure sono finalizzate alla compensazione di costi esterni, svantaggi infrastrutturali e penalizzazioni territoriali, nonché allo spostamento del traffico merci dalla strada e/o ferrovia al mare. La disciplina attuativa deve essere adottata con regolamento da notificare preventivamente alla Commissione europea. Sono autorizzate spese pluriennali per il triennio 2004-2006.
Valutazione di impatto ambientale
Per adeguarsi a obblighi derivanti da leggi statali o direttive comunitarie, il regolamento di esecuzione in materia di VIA può essere modificato e integrato con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta e acquisito il parere della Commissione consiliare competente, che si intende favorevole se non reso entro 30 giorni. Il decreto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale e entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione.
Infrastrutture, energia e inquinamento atmosferico
Sono abrogate alcune disposizioni della normativa regionale su infrastrutture e inquinamento atmosferico. In materia di energia, la legge riorganizza competenze e procedure: la Direzione centrale competente subentra nell’istruttoria e nel coordinamento informativo, si disciplina l’autorizzazione unica per elettrodotti sovraregionali e regionali, si definiscono criteri tecnici e ambientali tramite il Piano energetico regionale, e i soggetti proprietari delle reti devono trasmettere ogni anno, entro il 31 dicembre, il Piano della rete.
Il Piano della rete deve indicare nuove linee, razionalizzazioni, demolizioni, interramenti, motivazioni strategiche, scelte di tracciato e sintesi del percorso concertativo; per la realizzazione delle opere è convocata una conferenza di servizi entro 15 giorni dalla richiesta, con approvazione tacita in caso di inutile decorso del termine.
Servitù militari
In materia di servitù militari si amplia il ruolo della Commissione regionale, che può partecipare a convegni e iniziative specifiche e avvalersi degli uffici regionali. È inoltre aggiornato il procedimento per l’approvazione e l’aggiornamento dell’elenco dei comuni interessati dalle servitù militari, attribuendo al Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta, l’adozione del decreto di approvazione. Sono modificati anche i riferimenti alla struttura regionale competente e alla designazione dell’assessore di riferimento.
Aspetti economico-finanziari e limiti temporali
Numerosi interventi sono finanziati tramite capitoli e unità previsionali di bilancio riferiti agli anni 2004-2006. Sono inoltre presenti scadenze puntuali, tra cui:
- 30 giugno 2005 per la disciplina sugli insediamenti provvisori post-sisma;
- 31 dicembre 2004 per le domande relative alle utenze minori;
- 31 dicembre 2004 per la validità della graduatoria dell’edilizia agevolata richiamata;
- 31 dicembre 2007 come decorrenza differita per una previsione del canone idrico;
- termini pluriennali 2004-2006 per varie autorizzazioni di spesa e per la realizzazione di servizi di intermodalità.
Obsolescenza
La legge contiene numerose misure di assestamento, transitorie e di coordinamento con bilanci e procedure circoscritte al triennio 2004-2006 o a scadenze già trascorse. Per molte disposizioni il contenuto ha esaurito la propria funzione operativa; tuttavia il testo mantiene anche norme di coordinamento e modifiche strutturali a discipline regionali ancora rilevanti. Per questo il provvedimento è complessivamente datato ma non integralmente privo di interesse applicativo.
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