Cassazione Civile, Ordinanza n. 04210/2024 del 15/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (venditore)
La controversia
Una società aveva ottenuto decreto ingiuntivo nei confronti di un soggetto, quale acquirente, per il pagamento del prezzo di alcuni automezzi venduti quando quest'ultimo era amministratore della società. In opposizione, l'opponente ha sostenuto che il rapporto economico complessivo non fosse una semplice compravendita, ma una operazione collegata e di più ampio respiro, qualificabile come permuta o vendita mista a permuta: a fronte della cessione delle proprie quote sociali, egli avrebbe dovuto ricevere, quale corrispettivo, la vendita degli automezzi, la cessione di un contratto di trasporto con un terzo e una somma di denaro. Ha inoltre chiamato in causa i cessionari delle quote per far accertare la simulazione della cessione, assumendo di non aver ricevuto il corrispettivo pattuito, e ha contestato la validità e l'utilizzabilità di una delibera sociale successiva, deducendone l'abusivo riempimento. La Corte d'appello ha però ritenuto che la delibera successiva del 20/7/2009 avesse superato quella dell'8/7/2009, ha escluso la necessità di prendere in esame le ulteriori difese non riproposte in appello e ha confermato il credito della società per il prezzo degli automezzi. In cassazione il ricorrente ha dedotto: 1) omessa pronuncia su un fatto estintivo del credito e violazione delle regole sull'onere della prova, anche in relazione a quietanze riportate su fatture e certificati di proprietà; 2) erronea applicazione delle regole su disconoscimento, verificazione e querela di falso, sostenendo che il documento del 20/7/2009 fosse stato riempito abusivamente contra pacta; 3) mancata dichiarazione di nullità dell'intera operazione negoziale per causa illecita e frode alla legge, in ragione del collegamento tra gli atti societari e i trasferimenti patrimoniali.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che i motivi, letti unitariamente, mirassero a sostituire alla ricostruzione operata dalla Corte d'appello una diversa interpretazione della complessiva operazione negoziale, senza però rispettare i requisiti di specificità/autosufficienza e senza censurare in modo adeguato le regole legali di ermeneutica contrattuale. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile perché presupponeva una diversa qualificazione del corrispettivo e una diversa lettura delle prove, non sindacabile in cassazione nei termini proposti. Il secondo è stato ritenuto infondato, poiché la Corte territoriale aveva accertato un caso di riempimento abusivo in assenza di specifico accordo sul contenuto del documento, ipotesi che giustifica la necessità della querela di falso per vincere la fede privilegiata della scrittura privata. Il terzo è stato reputato inammissibile, per difetto di specificità e per mancata deduzione della violazione delle regole ermeneutiche nella ricostruzione della volontà delle parti. Sono state inoltre poste le spese a carico del ricorrente e dichiarati i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 112 c.p.c.
La censura di omessa pronuncia è stata scrutinata ma ritenuta non decisiva, perché i motivi presupponevano una diversa ricostruzione del rapporto contrattuale non accoglibile in sede di legittimità nei termini dedotti.
art. 2697 c.c.
L'onere della prova non è stato ritenuto violato nei termini prospettati dal ricorrente, poiché la censura presupponeva una diversa qualificazione del corrispettivo e del titolo del credito rispetto a quella accertata dalla Corte d'appello.
art. 2733 c.c.
Richiamato nel motivo per contestare la valutazione del credito e delle prove, senza che la censura superasse la ricostruzione operata dal giudice di merito.
art. 2735 c.c.
Richiamato nel motivo per contestare l'efficacia probatoria di quietanze e dichiarazioni, ma senza esito favorevole in cassazione.
art. 214 c.p.c.
Invocato per sostenere l'erronea disciplina del disconoscimento del documento, ma la Corte ha ritenuto corretta la qualificazione data dal giudice di merito.
art. 216 c.p.c.
Richiamato in tema di verificazione della scrittura privata, ma non ritenuto utile a sovvertire l'accertamento della Corte territoriale.
art. 221 c.p.c.
Richiamato per sostenere la necessità della querela di falso in relazione al documento contestato.
art. 1322 c.c.
Invocato per sostenere la nullità dell'operazione negoziale complessiva, senza che la censura sia stata accolta.
art. 1343 c.c.
Richiamato in relazione alla causa illecita e alla pretesa invalidità dell'operazione complessiva.
art. 1344 c.c.
Richiamato per prospettare una frode alla legge attraverso il collegamento tra negozi.
art. 1418 c.c.
Invocato per far dichiarare la nullità dell'intera operazione contrattuale.
art. 1419 c.c.
Richiamato per sostenere l'estensione della nullità all'assetto negoziale complessivo.
art. 366 n. 6 c.p.c.
La Corte ha valorizzato il difetto di specificità/autosufficienza del ricorso, rilevando l'omessa sintetica indicazione dei passaggi rilevanti dei documenti e degli atti su cui si fondavano le censure.
art. 2702 c.c.
Richiamato per affermare la piena prova della provenienza della scrittura privata dal sottoscrittore, in assenza di querela di falso.
art. 2474 c.c.
Richiamato come norma imperativa violata dalla prima delibera societaria, in quanto vieta alla società a responsabilità limitata di accordare prestiti o garanzie per l'acquisto o la sottoscrizione di partecipazioni.
art. 1395 c.c.
Richiamato per affermare la validità dell'atto di vendita degli automezzi compiuto dall'amministratore in conflitto di interessi verso se stesso.
art. 40 c.p.c.
Citato nel riepilogo dei fatti con riferimento alla connessione e alla riassunzione della causa separata dinanzi al Tribunale di Napoli.
art. 295 c.p.c.
Citato nel riepilogo dei fatti in relazione alla richiesta di sospensione del giudizio, poi rigettata.
art. 13 d.P.R. 115/2002
La Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di dovutezza.
art. 1-bis d.P.R. 115/2002
Richiamato quale base del contributo unificato aggiuntivo conseguente al rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la censura che presupponga una diversa qualificazione del rapporto negoziale o del corrispettivo rispetto a quella accertata dal giudice di merito è inammissibile se non è accompagnata da una puntuale denuncia di violazione delle regole legali di interpretazione del contratto e dal rispetto del requisito di specificità/autosufficienza.
- Quando una scrittura privata sia contestata come compilata abusivamente in assenza di un accordo sul contenuto del foglio firmato in bianco, la deduzione richiede di allegare in modo specifico il patto di riempimento; in mancanza, opera la regola per cui, senza querela di falso, la scrittura privata fa piena prova della provenienza delle dichiarazioni da chi l'ha sottoscritta.
- La mera prospettazione di quietanze o annotazioni su fatture e certificati di proprietà non consente di superare l'accertamento del credito se la censura pretende, in sostanza, una diversa ricostruzione dell'assetto negoziale e dell'effettivo corrispettivo pattuito.
- La dedotta nullità di un'operazione contrattuale complessa per causa illecita o frode alla legge deve essere sostenuta da una chiara allegazione del collegamento negoziale e dalla specifica contestazione della ricostruzione compiuta dal giudice di merito secondo le regole dell'ermeneutica negoziale.
- Il ricorso per cassazione non può limitarsi a contrapporre una lettura alternativa dei fatti e dei documenti a quella del giudice di merito: occorre evidenziare un vero errore di diritto o un vizio motivazionale nei limiti consentiti, altrimenti il ricorso è destinato al rigetto o all'inammissibilità.
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