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Sentenza

Sentenza del 29/05/2019 n. 14634 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La società ricorrente aveva impugnato un avviso di accertamento con cui l'Agenzia delle Entrate aveva recuperato l'IVA detratta in relazione all'acquisto di una macchina agricola. L'Amministrazione aveva contestato l'inesistenza sostanziale dell'operazione e il suo carattere abusivo, ritenendo che fosse stata realizzata mediante l'interposizione fittizia della T. s.r.l., qualificata come società cartiera. Quest'ultima aveva acquistato dalla contribuente il bene usato e lo aveva rivenduto allo stesso prezzo, ma come bene nuovo, alla G. S.p.A.; quest'ultima lo aveva poi rivenduto alla contribuente originaria. La società ha proposto ricorso per cassazione articolato in sette motivi.

La decisione

La controversia è stata definita mediante la procedura di definizione agevolata prevista dal D.L. n. 50 del 2017. Poiché la società ha presentato la domanda, effettuato i pagamenti dovuti e l'Ufficio ha attestato la regolarità della procedura, la Corte ha dichiarato estinto il giudizio per sopravvenuta cessazione della materia del contendere. La sentenza impugnata è stata cassata senza rinvio. Le spese dell'intero giudizio sono rimaste a carico delle parti che le avevano anticipate.

Norme richiamate

  • D.L. 24 aprile 2017, n. 50, art. 10, convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96

    La norma ha consentito la definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti. Nel caso concreto, la regolare adesione alla procedura e il pagamento degli importi dovuti hanno determinato il venir meno della materia del contendere.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 46, commi 1 e 3

    "Il giudizio si estingue [...] per cessazione della materia del contendere"

    La definizione agevolata della lite ha comportato l'estinzione del processo per sopravvenuta cessazione della materia del contendere. Le spese sono rimaste a carico delle parti che le avevano anticipate.

Massime di principio

  • Quando una controversia tributaria viene validamente definita mediante una procedura agevolata prevista dalla legge, il giudice può dichiarare l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, senza esaminare nel merito i motivi di ricorso.
  • La presentazione della domanda di definizione non è sufficiente da sola: occorre che siano dimostrati gli adempimenti richiesti, inclusi i pagamenti, e che l'Amministrazione ne abbia verificato la regolarità.
  • La cassazione senza rinvio della sentenza impugnata, in questo contesto, non equivale a una decisione favorevole nel merito sulla legittimità della detrazione IVA o sull'inesistenza dell'operazione; il processo si chiude perché la lite è stata definita.
  • In presenza di operazioni circolari o di interposizione di società considerate cartiere, l'Amministrazione può contestare la detrazione IVA se ritiene che l'operazione sia inesistente o diretta a ottenere un vantaggio fiscale indebito. Tuttavia, questa sentenza non stabilisce definitivamente tale profilo, perché il giudizio è stato estinto per la definizione agevolata.
  • In caso di estinzione per definizione agevolata, le spese processuali possono restare a carico di ciascuna parte per quanto anticipato, secondo quanto previsto dalla normativa speciale applicabile.

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