Sentenza n. 106/2026 - Potenza, Sezione 1
per l'ottemperanza - alla sentenza n. 904/2024 emessa dal Tribunale ordinario di Potenza, sezione lavoro, pubblicata in data 10 dicembre 2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata o tardiva esecuzione della sentenza n. 904/2024 del Tribunale ordinario di Potenza, sezione lavoro
Esito
Favorevole al ricorrente (dipendente scolastica)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto un ricorso per l'ottemperanza alla sentenza n. 904/2024 del Tribunale ordinario di Potenza, sezione lavoro, pubblicata il 10 dicembre 2024. Nel corso della camera di consiglio ha dichiarato che il Ministero ha dato esecuzione alla decisione azionata, chiedendo quindi la cessazione della materia del contendere e, al contempo, la condanna dell'amministrazione alla rifusione delle spese di lite. L'esecuzione è intervenuta dopo il deposito del ricorso, ma prima della decisione giudiziale.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, ritenendo integralmente soddisfatta la pretesa fatta valere dalla ricorrente per effetto dell'esecuzione della sentenza da parte del Ministero. Ha comunque posto le spese a carico dell'amministrazione secondo il criterio della soccombenza virtuale, ravvisando la responsabilità processuale del Ministero per avere ottemperato solo dopo il deposito del ricorso. Le spese sono state liquidate in € 800,00, oltre accessori di legge se dovuti, con distrazione in favore del difensore antistatario. È stata inoltre ordinata l'esecuzione della sentenza da parte dell'autorità amministrativa.
Massime di principio
- Quando l'amministrazione dà integrale esecuzione alla decisione oggetto di un giudizio di ottemperanza prima del passaggio in decisione, la pretesa azionata risulta soddisfatta e il giudice dichiara la cessazione della materia del contendere.
- La cessazione della materia del contendere non impedisce la regolazione delle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale, valutando quale parte abbia reso necessario il giudizio.
- Nel giudizio di ottemperanza, se l'amministrazione esegue la decisione soltanto dopo il deposito del ricorso, ma prima della decisione, le spese possono essere poste a suo carico, anche se il giudizio si conclude con la cessazione della materia del contendere.
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