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Sentenza

Sentenza n. 968/2026 - Cagliari, Sezione 1

Giustizia amministrativa202400677

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sardegna - Cagliari, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: revoca del nulla osta all’ingresso per lavoro subordinato stagionale, motivata dall’inclusione della mansione di allevatore e operaio specializzato di allevamenti ovini e caprini tra attività non stagionali

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (prefettura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorso era diretto contro la revoca del nulla osta all’ingresso per lavoro subordinato stagionale. Il ricorrente aveva dedotto violazione di legge ed eccesso di potere sotto diversi profili, contestando la qualificazione dell’attività lavorativa come non stagionale. L’Amministrazione resistente aveva eccepito l’inammissibilità del ricorso per mancata notificazione all’Ispettorato del lavoro, indicato come autore del provvedimento, oltre a sostenerne l’infondatezza nel merito. Nel corso del giudizio, tuttavia, il soggetto formalmente indicato come ricorrente ha dichiarato di non avere presentato le istanze amministrative, di non avere conferito il mandato difensivo e di non avere sottoscritto la procura alle liti, disconoscendo la firma apposta su quest’ultima. Il difensore ha preso atto del disconoscimento e ha dichiarato di ritenere revocato il mandato.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo assorbente il difetto originario della procura speciale. Ai sensi dell’art. 40, comma 1, lett. g), c.p.a., la procura speciale costituisce requisito di ammissibilità del ricorso e deve esistere al momento della sua proposizione. Il disconoscimento espresso della firma e del conferimento dell’incarico ha escluso la riconducibilità della procura alla volontà della parte, determinandone l’inesistenza giuridica o comunque la radicale invalidità. Ne è derivata l’assenza del potere rappresentativo del difensore e il difetto originario di instaurazione del rapporto processuale. Il vizio è stato ritenuto non sanabile mediante rinnovazione o regolarizzazione successiva della procura, né attraverso l’applicazione dell’art. 182 c.p.c., in ragione della completezza della disciplina del processo amministrativo. La carenza, rilevabile d’ufficio ai sensi dell’art. 35, comma 1, c.p.a., ha impedito l’esame sia dell’eccezione dell’Amministrazione relativa alla notificazione all’Ispettorato del lavoro sia delle censure sostanziali contro la revoca. Il Collegio ha disposto la trasmissione degli atti all’Ordine degli avvocati di Salerno. Le spese sono state integralmente compensate per le peculiarità della vicenda e per i possibili profili di illiceità non addebitabili al ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 40, comma 1, lett. g), c.p.a.

    la procura speciale alle liti costituisce requisito di ammissibilità del ricorso e deve sussistere al momento della sua proposizione

    La procura speciale è requisito genetico del rapporto processuale; la sua mancanza impedisce di ricollegare l’atto introduttivo alla parte formalmente indicata come ricorrente.

  • art. 35, comma 1, c.p.a.

    causa di inammissibilità rilevabile anche d’ufficio

    Il difetto di valida procura, incidendo sull’instaurazione del rapporto processuale, può essere rilevato d’ufficio dal giudice.

  • art. 182 c.p.c.

    Non è applicabile al processo amministrativo per consentire la rinnovazione o regolarizzazione successiva della procura, poiché la disciplina processuale amministrativa è ritenuta completa sul punto.

  • Adunanza Plenaria n. 11 del 2025

    La mancanza della procura speciale quale requisito genetico del rapporto processuale determina l’inammissibilità del ricorso e non una nullità sanabile.

Massime di principio

  • La procura speciale alle liti deve esistere al momento della proposizione del ricorso amministrativo e costituisce requisito genetico del rapporto processuale.
  • Quando la parte formalmente indicata come ricorrente disconosce di avere conferito il mandato difensivo e disconosce la sottoscrizione della procura, viene meno la riconducibilità dell’atto introduttivo alla sua volontà, con conseguente difetto originario di instaurazione del rapporto processuale.
  • La mancanza o l’inesistenza della procura speciale nel processo amministrativo determina l’inammissibilità del ricorso e non una nullità sanabile mediante rinnovazione o regolarizzazione successiva.
  • Il difetto di valida procura è rilevabile d’ufficio e, avendo carattere pregiudiziale e assorbente, deve essere esaminato prima delle altre eccezioni processuali e dei motivi di merito.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereAbuso del diritto e del processo

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