Cassazione Penale, Sentenza n. 5630/2023 del 09/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d'appello di Milano del 21/06/2022 per violazione del divieto di reformatio in peius (art. 597 cod. proc. pen.). A seguito di rinvio da parte della Corte di Cassazione, la Corte distrettuale ha pronunciato l'assoluzione con riferimento a un capo d'imputazione ma, senza specificare alcuna rideterminazione del trattamento sanzionatorio, ha "confermato nel resto" le precedenti statuizioni, mantenendo di fatto la stessa pena complessiva precedentemente irrogata nonostante l'assoluzione parziale. Il ricorrente sostiene che, essendo stato l'unico a proporre appello, tale conferma integra un peggioramento vietato dalla disciplina sulla reformatio in peius, soprattutto perché il Pubblico Ministero non aveva impugnato il trattamento sanzionatorio
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha rilevato che la sentenza impugnata non contiene alcuna specificazione circa la rideterminazione della pena dopo l'assoluzione parziale e che, perciò, la Corte d'appello ha di fatto mantenuto la stessa pena nonostante la diminuzione della responsabilità emersa in sede di rinvio. Per violazione del divieto di reformatio in peius la Cassazione ha annullato la sentenza impugnata limitatamente al punto relativo al trattamento sanzionatorio del reato per il quale permane la condanna (menzionato nel dispositivo come "capo E") e ha rinviato ad altra Sezione della Corte d'appello di Milano per nuovo giudizio esclusivamente su quel punto. Ha inoltre dichiarato irrevocabile l'affermazione di responsabilità per il reato indicato come capo B
Norme richiamate
D.Lgs. 74/2000, art. 8
Norma richiamata come titolo di imputazione per uno dei capi contestati (reato fiscale). La sentenza non sviluppa una specifica interpretazione sostanziale della norma, la cita come disposto contestato al capo A
art. 597 cod. proc. pen.
Invocato come principio del divieto di reformatio in peius: quando impugna solo l'imputato la decisione di rinvio non può comportare un peggioramento della posizione sanzionatoria dell'imputato; tale divieto si estende a tutti gli elementi che concorrono alla determinazione della pena
Sez. 6, n. 18301 del 11/05/2010 (Benadras), Rv. 247013
Giurisprudenza richiamata per affermare che è vietato applicare una pena uguale o superiore quando l'imputato è stato assolto da uno dei reati che avevano concorso alla determinazione della pena precedente e il P.M. non ha impugnato il trattamento sanzionatorio
Sez. U, n. 40910 del 27/09/2005 (William Morales), Rv. 232066
Precedente di legittimità che estende il principio del divieto di reformatio in peius non solo all'entità complessiva della pena ma a tutti gli elementi che ne concorrono alla determinazione
art. 624, comma 2, cod. proc. pen.
Richiamato nel dispositivo: la Corte dichiara irrevocabile l'affermazione di responsabilità per il reato indicato (testo della sentenza). L'interpretazione operata dalla Corte è che, per quel capo, la condanna è ormai definitiva
Massime di principio
- Quando in sede di rinvio la Corte d'appello assolve da uno dei reati che avevano concorso a formare la pena, e l'impugnazione è stata proposta solo dall'imputato, il giudice del rinvio deve esplicitamente rideterminare il trattamento sanzionatorio o motivare perché la pena complessiva resta invariata; l'omessa specificazione può integrare reformatio in peius
- Il divieto di reformatio in peius non riguarda solo l'ammontare numerico della pena, ma tutti gli elementi che contribuiscono alla sua determinazione (recidiva, operatività di più reati, circostanze, misura delle singole pene)
- Se il Pubblico Ministero non impugna il trattamento sanzionatorio, il giudice non può, in sede di rinvio deciso dopo impugnazione dell'imputato, applicare una pena uguale o più gravosa rispetto a quella precedente a causa dell'eliminazione di un capo che inciderebbe sulla quantificazione
- In caso di violazione del divieto di reformatio in peius la Cassazione può annullare la sentenza limitatamente al trattamento sanzionatorio e disporre il rinvio ad altra sezione per la sola rideterminazione della pena, lasciando ferme le statuizioni di responsabilità divenute irrevocabili
- Nella pratica difensiva, quando si ottiene un'assoluzione parziale in sede di rinvio è essenziale chiedere o verificare la rideterminazione esplicita della pena e, in mancanza, valutare il ricorso per violazione del divieto di reformatio in peius
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