Sentenza n. 1524/2026 - Catania, Sezione 2
per l'annullamento quanto al ricorso n. 1526 del 2025: della lettera del Sindaco e dei funzionari responsabili del 7.5.2025 prot. 8181 con la quale si ordina alla ricorrente di “provvedere con immediatezza a tutti gli interventi richiesti dal Responsabile del Servizio Igiene Pubblica” in relazione alla pulizia di un terreno sito nel centro abitato del Comune di Mascali, via Simone Neri, angolo via La Spina;. quanto al ricorso n. 251 del 2026: della “diffida integrativa”, prot. N. 26712 del 25.11.2025, notificata il 25 novembre 2025 del Sindaco e dei funzionari responsabili del Comune di Mascali con la quale si ordina alla ricorrente “a provvedere, entro il termine di giorni 30(trenta) a tutti i necessari interventi di pulizia dalla vegetazione, rimozione e smaltimento rifiuti, bonifica e chiusura dell’aria, ovvero a quant’altro necessita a protezione del terreno di sua proprietà” in relazione al terreno sito nel centro abitato del Comune di Mascali, via Simone Neri, angolo via La Spina;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordine comunale di provvedere alla pulizia, rimozione e smaltimento dei rifiuti, bonifica e chiusura di un terreno, mediante lettera del 7 maggio 2025 e successiva diffida integrativa del 25 novembre 2025
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietaria)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente, comproprietaria di un terreno nel centro abitato, deduceva che l'area fosse stata interessata dal versamento abusivo di rifiuti e materiali edilizi da parte di ignoti, dopo la distruzione della recinzione. Sosteneva di essersi tempestivamente attivata dal 2022, informando il Comune, sollecitando gli interventi e chiedendo la rimozione del pericolo, anche dopo un sopralluogo dell'Azienda sanitaria che aveva rilevato rifiuti vari e una lastra verosimilmente in cemento-amianto, ritenendo l'habitat pregiudizievole per la salute pubblica. Contestava quindi gli ordini comunali per violazione dell'art. 192, comma 3, d.lgs. 152/2006, poiché il Comune non avrebbe accertato una condotta dolosa o colposa della proprietaria nell'omessa custodia e vigilanza dell'area; violazione del contraddittorio procedimentale e dell'obbligo di motivazione, nonché eccesso di potere per illogicità, contraddittorietà e sviamento. La ricorrente lamentava inoltre che il Comune, dopo avere dichiarato nel febbraio 2024 che avrebbe provveduto alla bonifica, avesse successivamente imposto gli interventi alla proprietaria, trasferendole compiti propri dell'amministrazione. Il Comune eccepiva l'inammissibilità per carenza originaria di interesse, sostenendo che gli atti non fossero immediatamente lesivi, e deduceva che l'abbandono fosse successivo a una bonifica eseguita nel settembre 2024, con conseguente negligenza sopravvenuta della proprietaria.
La decisione
Il TAR ha riunito i due ricorsi e ha respinto le eccezioni di inammissibilità. La lettera del 7 maggio 2025 è stata qualificata come ordinanza ex art. 192, comma 3, d.lgs. 152/2006, immediatamente lesiva, anche se il contenuto era determinato per relationem mediante il rinvio alla nota dell'Azienda sanitaria. Anche la diffida integrativa è stata ritenuta immediatamente lesiva, in quanto novativa e pregiudizievole, avendo imposto un termine per l'esecuzione degli interventi. Nel merito, il primo motivo è stato accolto: la mera titolarità dell'area non comporta responsabilità oggettiva del proprietario per l'abbandono di rifiuti da parte di ignoti. La responsabilità del proprietario presuppone una condotta dolosa o colposa, individuabile nella trascuratezza, superficialità o indifferenza rispetto all'adozione di cautele idonee a prevenire l'abbandono. Nel caso concreto la ricorrente aveva invece dimostrato un'attivazione amministrativa costante, incompatibile con una posizione di inerzia colpevole. Il Comune non poteva fondare la decisione sulla pretesa bonifica del settembre 2024, poiché tale circostanza non risultava dalla motivazione degli atti impugnati ed era stata introdotta soltanto nelle difese processuali: si trattava quindi di motivazione postuma non utilizzabile dal giudice. Il motivo relativo al mancato contraddittorio è stato respinto, poiché prima dell'adozione degli atti vi era stato un accertamento dello stato dei luoghi svolto dall'Azienda sanitaria e fatto proprio dal Comune. Sono state invece accolte le censure di sviamento: la proprietaria incolpevole è tenuta, al più, alle misure di prevenzione, mentre gli interventi di rimozione, smaltimento, bonifica e ripristino gravano sul responsabile della contaminazione o, se questi non è individuabile o non interviene, sulla pubblica amministrazione, salva l'eventuale rivalsa nei limiti previsti dalla legge. La successiva diffida integrativa è stata annullata per le medesime ragioni; inoltre, il richiamo alla bonifica del settembre 2024, non contenuto nella motivazione dell'atto, non poteva integrare postumamente la motivazione. Entrambi i ricorsi sono stati accolti e gli atti annullati. Il Comune è stato condannato alla rifusione delle spese, liquidate in euro 2.903,60 oltre accessori.
Norme richiamate
art. 192, comma 3, d.lgs. 152/2006
la semplice titolarità dell’area oggetto di abbandono non equivale a responsabilità oggettiva
L'ordine di rimozione dei rifiuti nei confronti del proprietario presuppone l'accertamento di una condotta dolosa o colposa; la mera proprietà dell'area non è sufficiente.
art. 3 l. 241/1990
L'atto amministrativo deve rendere comprensibili i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della decisione; la motivazione non può essere integrata in giudizio mediante argomentazioni difensive estranee al provvedimento.
art. 64, comma 2, c.p.a.
La mera contestazione di dichiarazioni provenienti da soggetti pubblici non è sufficiente, ove non accompagnata dalla proposizione della querela di falso o dalla richiesta del termine per proporla.
art. 4, comma 1, d.m. 55/2014
La disposizione è stata applicata per ridurre del 30 per cento la liquidazione delle spese, in ragione della medio-bassa difficoltà della controversia.
Massime di principio
- La mera qualità di proprietario o comproprietario dell'area sulla quale siano stati abbandonati rifiuti da terzi ignoti non fonda, di per sé, la responsabilità del proprietario né consente di imporgli automaticamente la rimozione dei rifiuti ai sensi dell'art. 192, comma 3, d.lgs. 152/2006; occorre accertare una condotta dolosa o colposa, consistente anche nell'omessa adozione di cautele concretamente esigibili per prevenire l'abbandono.
- Il proprietario incolpevole che si sia diligentemente attivato mediante segnalazioni, denunce e richieste di intervento è tenuto alle misure di prevenzione, ma non agli interventi di rimozione, smaltimento, bonifica e ripristino, che gravano sul responsabile della contaminazione o, se questi non è individuabile o non provvede, sulla pubblica amministrazione, salva l'eventuale rivalsa nei limiti di legge.
- La motivazione dell'atto amministrativo non può essere integrata postumamente mediante memorie difensive dell'amministrazione nel giudizio; circostanze non indicate nel tessuto motivazionale dell'atto, anche se potenzialmente rilevanti, non possono essere utilizzate per giustificarne successivamente la legittimità.
- Un provvedimento che ordina al destinatario di eseguire interventi e richiama per relationem una relazione o un accertamento tecnico dal quale tali obblighi risultano è immediatamente lesivo e può essere impugnato, anche se formalmente denominato lettera o diffida.
- L'accertamento svolto da un'altra amministrazione può soddisfare il previo accertamento dei fatti in contraddittorio quando l'amministrazione procedente lo faccia proprio e basi espressamente su di esso il provvedimento impugnato.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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