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Sentenza

Sentenza del 04/02/2015 n. 1992 - Corte di Cassazione

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Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della CTR Toscana sostenendo che l'agevolazione prevista dalla L. n. 388 del 2000, art. 33, comma 3, non spettasse, poiché al momento del trasferimento i terreni non sarebbero stati immediatamente edificabili. Ha dedotto sia un vizio di motivazione sia la violazione e falsa applicazione della disciplina sulle agevolazioni fiscali e sui criteri di interpretazione delle norme derogatorie.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate e ha confermato il riconoscimento dell'agevolazione relativa alle imposte di registro, ipotecaria e catastale. Ha ritenuto sufficiente che l'area fosse inserita in un piano di lottizzazione convenzionato con il Comune, equiparabile a un piano particolareggiato, e che fosse legalmente destinata all'edificazione. La sottoscrizione della convenzione e la successiva realizzazione tempestiva della struttura turistica rendevano applicabile il beneficio fiscale. Non è stata disposta la condanna alle spese, poiché la contribuente non aveva svolto attività difensiva.

Norme richiamate

  • Legge n. 388 del 2000, art. 33, comma 3

    Sono soggetti all'imposta di registro dell'1 per cento ed alle imposte ipotecarie e catastali in misura fissa i trasferimenti di beni immobili in aree soggette a piani urbanistici particolareggiati, comunque denominati, regolarmente approvati, a condizione che l'utilizzazione edificatoria dell'area avvenga ad opera dello stesso soggetto acquirente, entro cinque anni dall'acquisto.

    L'agevolazione non richiede necessariamente l'immediata possibilità materiale di costruire al momento dell'acquisto, ma presuppone che l'area sia legalmente edificabile e inserita in uno strumento urbanistico attuativo idoneo, con effettiva utilizzazione edificatoria da parte dell'acquirente entro il termine previsto.

  • Legge n. 350 del 2003, art. 2, comma 30

    Le agevolazioni fiscali si applicano, in ogni caso, a seguito della sottoscrizione della convenzione con il soggetto attuatore.

    Nei piani attuativi di iniziativa privata, la sottoscrizione della convenzione con il soggetto attuatore è sufficiente a consentire l'applicazione delle agevolazioni, purché sussistano gli ulteriori requisiti sostanziali.

  • Decreto-legge n. 223 del 2006, art. 36, comma 2, convertito dalla Legge n. 248 del 2006

    La qualificazione tributaria di un terreno come edificabile deve essere desunta dalla destinazione attribuita dal piano regolatore generale adottato dal Comune, anche se il piano non è ancora stato approvato dalla Regione e anche se non sono stati adottati gli strumenti urbanistici attuativi.

  • Statuto dei diritti del contribuente, art. 10, comma 1

    Il principio di collaborazione e buona fede tra amministrazione finanziaria e contribuente costituisce un criterio guida nell'interpretazione delle norme tributarie e impedisce letture incoerenti della natura edificatoria dello stesso terreno a seconda che producano un vantaggio per il Fisco o per il contribuente.

  • Codice civile, disposizioni sulla legge in generale, art. 14

    Il richiamo dell'Agenzia riguardava il carattere eccezionale delle norme agevolative; la Corte ha precisato che anche tali norme possono essere oggetto di interpretazione quando presentano margini interpretativi, senza applicare automaticamente una lettura restrittiva contraria alla coerenza dell'ordinamento.

Massime di principio

  • Per ottenere un'agevolazione fiscale collegata all'edificabilità di un'area, non è sempre necessario che il terreno sia immediatamente costruibile in senso materiale: è sufficiente che sia legalmente edificabile secondo gli strumenti urbanistici applicabili.
  • Un piano di lottizzazione o altro piano attuativo di iniziativa privata, se convenzionato con il Comune, può essere equiparato a un piano particolareggiato ai fini delle agevolazioni fiscali.
  • La sottoscrizione della convenzione urbanistica e la realizzazione dell'intervento edificatorio entro il termine previsto dalla legge sono elementi determinanti per conservare il beneficio.
  • La qualificazione urbanistica e tributaria dell'area deve essere coerente nei diversi ambiti fiscali e non può cambiare artificiosamente a seconda che la qualificazione edificatoria favorisca l'Erario o il contribuente.
  • Le agevolazioni fiscali, pur essendo soggette ai requisiti di legge, non devono essere interpretate in modo irragionevolmente restrittivo quando il testo normativo consente una lettura coerente con la reale edificabilità e con i principi di buona fede e collaborazione.

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