Cassazione Penale, Sentenza n. 14391/2026 del 20/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della revoca della detenzione domiciliare disposta dal Tribunale di Sorveglianza su fondamento di più elementi: rinvenimento in perquisizione domiciliare di sostanza ritenuta verosimilmente stupefacente (hashish, gr. 8,50), segnalazione di violazione delle prescrizioni della misura (mancata assidua adesione al programma SERD, dimenticanza nel ricontattare il servizio e possibile manipolazione dei controlli urinari), nonché l'emissione di ordinanza cautelare per ipotesi di cessione di stupefacenti relative a periodi in cui il ricorrente era sottoposto in precedenza ad altra misura alternativa. Il ricorrente deduce vizi di motivazione e travisamento (sostanza non analizzata, dimenticanza non significativa, mera supposizione sulla manipolazione dei controlli; inoltre il fatto che i reati contestati nell'ordinanza cautelare sarebbero stati commessi durante l'affidamento in prova e non durante la detenzione domiciliare).
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i motivi: sul primo, ha escluso che emergano vizi di motivazione rilevanti per cassazione e ha affermato che il Tribunale ha valutato globalmente più elementi (rinvenimento della sostanza, relazione UEPE sulla scarsa adesione al percorso terapeutico, sospetti di manipolazione dei controlli urinari) come indici complessivi di incompatibilità con la misura alternativa; sul secondo, ha osservato che anche se il Tribunale ha equivocato in parte la collocazione temporale di alcuni fatti, la decisione era sorretta da una più ampia ratio decidendi fondata sull'atteggiamento complessivo del ricorrente e sulla sua propensione a sfruttare le misure alternative per reiterare reati in materia di stupefacenti. Perciò la revoca della detenzione domiciliare è stata confermata e il ricorrente condannato alle spese processuali. La sentenza di merito è stata ritenuta coerente e non travisata nei punti decisivi.
Norme richiamate
art. 75 d.P.R. n. 309 del 1990
La presenza in abitazione di sostanza stupefacente è valutata dal Tribunale come violazione delle prescrizioni della misura (incompatibile con la prosecuzione del percorso riabilitativo presso il SERD) e come indice rilevante ai fini della revoca della misura alternativa.
art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990
Riferimento normativo ai reati in materia di stupefacenti contestati nell'ordinanza cautelare; rilevante nel quadro delle condotte penalmente significative poste in rilievo dal Tribunale.
art. 61, n. 11-quater cod. pen.
Aggravante applicabile quando il delitto è commesso "durante il periodo in cui era ammesso ad una misura alternativa alla detenzione"; la Corte osserva che l'aggravante ha ampia portata e può riferirsi anche al periodo di affidamento in prova al servizio sociale, quindi non rende irrilevante la valutazione della pericolosità del soggetto.
art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
Limiti del sindacato in cassazione: la Corte non può procedere a una rivalutazione del merito o delle prove; il ricorso che propone una diversa lettura delle emergenze processuali è inammissibile in sede di legittimità se non indica vizi di motivazione rilevanti ai sensi dell'articolo citato.
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Regola richiamata in relazione ai limiti della motivazione del ricorso, ossia la necessità di sintesi nella riproduzione dei motivi in questa sede, ma nel contesto la Corte valuta i motivi nei limiti consentiti.
art. 52 D.Lgs. 196/03
Norma richiamata per motivi di riservatezza: il provvedimento oscurare i dati identificativi del ricorrente quando il provvedimento riguarda una condizione personale.
Massime di principio
- La revoca di una misura alternativa (detenzione domiciliare) può fondarsi sulla valutazione complessiva di più elementi: violazioni delle prescrizioni, mancata adesione ai programmi terapeutici e condotte penalmente rilevanti; non è necessario che un singolo episodio sia decisivo, conta la valutazione d'insieme.
- La Corte di cassazione non è sede per la rivalutazione del merito probatorio: il ricorrente deve dimostrare vizi di motivazione configurabili ai sensi dell'art. 606 c.p.p. per ottenere annullamento.
- La presenza di sostanze stupefacenti nell'abitazione e i sospetti di manipolazione dei controlli possono essere considerati indici gravi di mancata adesione al trattamento riabilitativo, giustificando la revoca quando inseriti in un quadro reiterato di inosservanza.
- L'aggravante dell'art. 61, n. 11-quater c.p. ha portata ampia e si applica quando i delitti sono commessi durante il periodo in cui l'autore era ammesso a qualsiasi misura alternativa, ivi compreso l'affidamento in prova; la sua contestazione non esclude la valutazione negativa dell'atteggiamento del soggetto rispetto ad altre misure alternative successive.
- Non ogni omissione formale o episodio isolato (es. una 'dimenticanza' a un colloquio) è sufficiente a impugnare la revoca: è necessario dimostrare che il giudice ha trascurato dati decisivi o che la motivazione è illogica, contraddittoria o mancante in parti essenziali.
- In situazioni simili il difensore dovrebbe: produrre immediata e precisa documentazione (esami chimici della sostanza, certificazioni di effettiva partecipazione al programma SERD, esiti dei controlli urinari), contestare eventuali errori temporali o formali nelle contestazioni e mirare a dimostrare che le singole irregolarità non configurano una incompatibilità complessiva con la misura alternativa.
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