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Sentenza

Sentenza n. 278/2026 - Milano, Sezione 3

per l'annullamento - del provvedimento di rigetto dell’istanza di conversione del permesso di soggiorno presentata in data 19 aprile 2023 alla Questura di Milano, notificato al sottoscritto difensore in data 21 maggio 2025 (prot. -OMISSIS- del 29 novembre 2023); - di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale.

Giustizia amministrativa202502665

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di conversione del permesso di soggiorno per richiesta asilo, conseguito da minorenne, in permesso di soggiorno per motivi di lavoro

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego della Questura di Milano relativo all'istanza di conversione presentata il 19 aprile 2023. Il diniego era motivato dalla mancata conclusione di un progetto di integrazione sociale e dalla mancata allegazione del parere positivo del Comitato per i minori stranieri. Sono state dedotte la violazione dell'art. 14, comma 1-bis, d.P.R. 394/1999, in combinato disposto con l'art. 32, commi 1 e 1-bis, d.lgs. 286/1998, nonché degli artt. 5, comma 9, e 19 del d.lgs. 286/1998. Il ricorrente ha evidenziato di essere entrato in Italia come minore straniero non accompagnato, di avere ottenuto un permesso per richiesta asilo, di avere presentato l'istanza entro il termine previsto dopo il rigetto della domanda di protezione internazionale e di svolgere attività lavorativa subordinata. Ha inoltre dedotto che, dopo l'ingresso, era stato collocato in un CPA per minori stranieri non accompagnati, senza che risultasse predisposto uno specifico progetto di integrazione a lui imputabile, e che il parere ministeriale non poteva essere posto a suo carico né considerato vincolante.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il diniego. Ha ritenuto rispettato il termine per la presentazione dell'istanza previsto dall'art. 14, comma 1-bis, d.P.R. 394/1999. La mancata conclusione di un progetto di integrazione sociale e civile non poteva essere valorizzata contro il ricorrente, poiché egli era stato collocato in un CPA e non risultava che l'amministrazione avesse predisposto uno specifico progetto; tale omissione non poteva quindi essere imputata allo straniero. Il giudice ha inoltre rilevato l'assenza di condotte incompatibili con l'integrazione e l'avvio di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, elemento funzionale all'integrazione e all'indipendenza economica. La mancata acquisizione del parere del Comitato per i minori stranieri non costituiva causa ostativa: il parere è un atto endoprocedimentale che deve essere acquisito dall'amministrazione procedente e non dal richiedente. Esso, inoltre, non ha carattere vincolante; la Questura conserva il potere decisorio e deve effettuare una valutazione autonoma e complessiva degli elementi rilevanti, tra cui inserimento lavorativo, situazione abitativa, condotta civile e sociale e assenza di pericolosità sociale. La soppressione, ad opera del d.l. 20/2023, dell'inciso secondo cui il mancato rilascio del parere non può legittimare il rifiuto del rinnovo non ha attribuito al parere natura vincolante. Le spese sono state compensate per la complessità della fattispecie.

Norme richiamate

  • art. 14, comma 1-bis, d.P.R. 394/1999

    Il permesso di soggiorno per richiesta asilo rilasciato al minore straniero non accompagnato ... può essere convertito ... anche dopo il raggiungimento della maggiore età.

    La disposizione consente la conversione anche dopo la maggiore età e impone la presentazione della domanda entro i termini collegati al rigetto della domanda di protezione internazionale.

  • art. 32, commi 1 e 1-bis, d.lgs. 286/1998

    La norma individua in modo tassativo i presupposti per la conversione del permesso rilasciato al minore straniero non accompagnato, prevedendo alternativamente il previo parere positivo dell'autorità competente per i minori oppure l'ammissione per almeno due anni a un progetto di integrazione sociale e civile; il parere non è vincolante e la valutazione complessiva spetta alla Questura.

  • art. 4 d.lgs. 142/2015

    Costituisce la base del permesso di soggiorno per richiesta asilo rilasciato al minore straniero non accompagnato.

  • art. 5, comma 9, d.lgs. 286/1998

    Richiamato tra le disposizioni dedotte dal ricorrente, senza una specifica autonoma applicazione nella motivazione decisoria.

  • art. 19 d.lgs. 286/1998

    Richiamato tra le disposizioni dedotte dal ricorrente, senza una specifica autonoma applicazione nella motivazione decisoria.

  • d.l. 20/2023

    La soppressione dell'inciso relativo al mancato rilascio del parere non attribuisce al parere ministeriale carattere vincolante.

Massime di principio

  • La domanda di conversione del permesso di soggiorno per richiesta asilo rilasciato a un minore straniero non accompagnato può essere presentata anche dopo il raggiungimento della maggiore età, purché siano rispettati i termini previsti dall'art. 14, comma 1-bis, d.P.R. 394/1999.
  • I presupposti previsti dall'art. 32, comma 1-bis, d.lgs. 286/1998 per la conversione del permesso del minore straniero non accompagnato sono alternativi: non è necessario che ricorrano cumulativamente il parere positivo dell'autorità competente e la partecipazione biennale a un progetto di integrazione sociale e civile.
  • La mancata predisposizione o conclusione di un progetto di integrazione sociale e civile non può essere posta a carico dello straniero quando tale progetto non risulti attivato dall'amministrazione o dalla struttura di accoglienza; essa non può quindi costituire, di per sé, ragione ostativa alla conversione.
  • Il parere dell'autorità competente per i minori è un atto endoprocedimentale che deve essere acquisito dall'amministrazione procedente e non costituisce un adempimento documentale a carico del richiedente.
  • Il parere ministeriale previsto per la conversione non è vincolante: la Questura conserva il potere decisorio e deve valutare autonomamente e complessivamente l'inserimento lavorativo, la situazione abitativa, la condotta civile e sociale e l'eventuale pericolosità sociale.
  • La soppressione legislativa dell'inciso secondo cui il mancato rilascio del parere non può legittimare il rifiuto del rinnovo non attribuisce al parere natura vincolante né esonera la Questura dalla valutazione autonoma di tutti gli elementi rilevanti.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiorno
RamiImmigrazione e cittadinanza
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaProporzionalità e ragionevolezza

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