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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 46342/2023 del 16/11/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la sentenza per due motivi principali: 1) mancata applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen., sostenendo che, alla luce delle circostanze del fatto, delle caratteristiche dell'arma (coltello a serramanico) e della sua incensuratezza, il fatto fosse di particolare tenuità e dunque non punibile; 2) mancato riconoscimento e mancata motivazione in ordine alle circostanze attenuanti generiche, richieste dalla difesa e fondate su elementi positivi ma non affrontate dal Tribunale.

La decisione

La Corte ha rigettato il primo motivo e accolto il secondo. Sul primo punto la Corte ha ritenuto che il Tribunale avesse valorizzato la condotta come di "lieve entità" riconoscendo l'attenuante prevista dall'art. 4, comma 3, della legge n. 110/1975; tale valutazione implica l'esclusione della diversa e più ridotta figura della particolare tenuità ex art. 131-bis cod. pen., come già affermato dalla giurisprudenza di legittimità. Sul secondo punto la Corte ha censurato la totale mancanza di motivazione del Tribunale circa il diniego (implicito o esplicito) delle attenuanti generiche: la sentenza non ha affrontato la questione nonostante la richiesta difensiva e gli elementi positivi, pertanto la Corte ha annullato la sentenza limitatamente alle attenuanti generiche e ha disposto il rinvio al Tribunale di Enna (in diversa composizione) per nuovo esame e, se del caso, rideterminazione del trattamento sanzionatorio. Il resto del ricorso è stato respinto.

Norme richiamate

  • art. 131-bis cod. pen.

    Disciplina l'esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto; la Corte interpreta che la particolare tenuità costituisce un livello di offensività inferiore rispetto alla "lieve entità" (attenuante), pertanto quando il giudice riconosce la lieve entità non può contestualmente applicare l'art. 131-bis

  • art. 4, comma 3, legge n. 110/1975

    Prevede la circostanza attenuante per il caso di lieve entità del fatto (riferita a reati connessi ad armi da taglio etc.); la Corte conferma che il riconoscimento di tale attenuante comporta un diverso livello di offensività che esclude l'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis

Massime di principio

  • La causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis) ha una soglia di offensività più bassa rispetto alla circostanza attenuante della "lieve entità"; se il giudice riconosce la lieve entità, generalmente non si applica l'art. 131-bis
  • Il giudice deve motivare espressamente il riconoscimento o il diniego delle circostanze attenuanti generiche: l'omessa motivazione su tale punto è motivo di annullamento con rinvio
  • In caso di richiesta concorrente di applicazione dell'art. 131-bis e di attenuanti, la difesa deve distinguere e documentare chiaramente perché ricorrono i presupposti di ciascuno (valutazione dell'offensività, pericolosità sociale, concreti elementi fattuali)
  • Se il giudice ha già valutato l'offensività come "lieve", non conviene insistere solo sulla tesi della particolare tenuità senza argomentare perché la ridotta offensività raggiunge il livello più contenuto richiesto dall'art. 131-bis
  • In caso di omissione motivazionale sul diniego delle attenuanti generiche il rimedio più probabile è l'annullamento parziale con rinvio per nuovo esame della misura sanzionatoria da parte del giudice di merito

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