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Regolamento

Regolamento (UE) 2019/1123

Regolamento delegato (UE) 2019/1123 della Commissione, del 12 marzo 2019, che modifica il regolamento (UE) n. 389/2013 per quanto riguarda l'attuazione tecnica del secondo periodo di impegno del protocollo di Kyoto (Testo rilevante ai fini del SEE.)

Normativa europea32019R1123

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento adegua il regolamento (UE) n. 389/2013 all’emendamento di Doha del protocollo di Kyoto, introducendo nel testo una procedura tecnica di compensazione per i paesi che partecipano all’ETS UE ma non aderiscono ad un accordo di adempimento congiunto. La disciplina riguarda il calcolo dei valori di compensazione, la notifica tra amministratori dei registri e i trasferimenti di AAU tra conto centrale e conti di deposito del protocollo di Kyoto. Le nuove regole sono collegate alla chiusura del periodo di scambio 2013-2020 e si applicano solo dalla data di entrata in vigore dell’emendamento di Doha. Il regolamento chiarisce inoltre il coordinamento tra le operazioni del terzo periodo ETS e il quadro derivante dal protocollo di Kyoto.

Modifica il regolamento (UE) n. 389/2013 per disciplinare l’attuazione tecnica del secondo periodo di impegno del protocollo di Kyoto nei registri dell’Unione e nazionali, con una procedura di compensazione per gli Stati non aderenti ad un accordo di adempimento congiunto.

Ambito di applicazione

Si applica al registro dell’Unione e ai registri del protocollo di Kyoto gestiti dagli amministratori nazionali e dall’amministratore centrale, nonché alle operazioni connesse al sistema ETS dell’UE e agli AAU nel contesto del secondo periodo di impegno del protocollo di Kyoto. Rileva per gli Stati membri e, in particolare, per i paesi che partecipano all’ETS UE ma non sono parti di un accordo sull’adempimento congiunto durante il secondo periodo di impegno. Le disposizioni si applicano dalla data di pubblicazione, da parte della Commissione, della comunicazione relativa all’entrata in vigore dell’emendamento di Doha del protocollo di Kyoto; il regolamento entra comunque in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale. Restano richiamate le operazioni del terzo periodo di scambio ETS 2013-2020 e il limite temporale del 1° luglio 2023 per l’uso di crediti internazionali connessi al protocollo di Kyoto, come indicato nei considerando.

Regolamento delegato (UE) 2019/1123: attuazione tecnica del secondo periodo di impegno del protocollo di Kyoto

Il regolamento modifica il regolamento (UE) n. 389/2013 per adeguare il sistema dei registri dell’Unione all’emendamento di Doha del protocollo di Kyoto, che istituisce il secondo periodo di impegno dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2020. La finalità è rendere operativa, nei registri dell’Unione e nei registri nazionali del protocollo di Kyoto, la gestione tecnica delle compensazioni connesse alla partecipazione di alcuni Stati all’ETS UE in assenza di un accordo di adempimento congiunto.

Contesto normativo e ratio dell’intervento

Nei considerando viene richiamato il quadro formato dalla direttiva 2003/87/CE, dal regolamento (UE) n. 525/2013 e dal regolamento (UE) n. 389/2013, che disciplina il registro dell’Unione e i registri collegati al protocollo di Kyoto. La Commissione evidenzia che, in seguito all’approvazione dell’emendamento di Doha da parte dell’Unione con la decisione (UE) 2015/1339, è necessario integrare nel sistema dei registri le regole per l’esecuzione del secondo periodo di impegno.

Ambito soggettivo e oggettivo

Il regolamento si applica all’amministratore centrale, agli amministratori nazionali dei registri e agli amministratori del registro PK, nonché alle posizioni di conti riferite a gestori e operatori aerei nell’ambito del periodo di scambio 2013-2020. La disciplina è specificamente diretta ai paesi che partecipano all’ETS UE ma non sono parti di un accordo sull’adempimento congiunto nel secondo periodo di impegno del protocollo di Kyoto.

Procedura di compensazione per i paesi non aderenti all’accordo di adempimento congiunto

L’articolo 1 inserisce nel regolamento (UE) n. 389/2013 l’articolo 73 nonies, che disciplina la compensazione in due scenari distinti.

Nel primo scenario, relativo alle quote generiche restituite dai gestori, entro 6 mesi dalla chiusura del periodo di scambio 2013-2020 l’amministratore centrale calcola il valore di compensazione detraendo dal totale delle quote restituite dai gestori, per i conti amministrati dall’amministratore nazionale del paese interessato, il quantitativo corrispondente alle quote ETS dell’UE risultanti dall’inclusione di quel paese nell’ETS per il medesimo periodo. Il risultato viene notificato agli amministratori nazionali e, entro 5 giorni lavorativi, si procede al trasferimento di AAU secondo che il valore sia positivo o negativo.

  • Se il valore è positivo, l’amministratore centrale trasferisce AAU dal conto centrale delle compensazioni ETS al conto di deposito della parte di Kyoto nel registro PK del paese interessato.
  • Se il valore è negativo, l’amministratore del registro PK del paese interessato trasferisce AAU al conto centrale delle compensazioni ETS.

Prima di tali trasferimenti, occorre eseguire il prelievo applicabile ai primi trasferimenti internazionali di AAU ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 525/2013.

Compensazione relativa agli operatori aerei

Il secondo scenario riguarda le quote generiche restituite dagli operatori aerei. Anche in questo caso, entro 6 mesi dalla chiusura del periodo di scambio 2013-2020, l’amministratore centrale calcola il valore di compensazione sottraendo dal totale delle quote restituite dagli operatori aerei il quantitativo delle emissioni verificate di tali operatori iscritte nell’inventario nazionale UNFCCC del paese interessato. Il risultato è notificato agli amministratori nazionali e i trasferimenti di AAU seguono la medesima logica dei valori positivi e negativi.

In particolare:

  • se il valore è positivo, l’amministratore del registro PK del paese interessato trasferisce AAU nel conto centrale delle compensazioni ETS del registro dell’Unione;
  • se il valore è negativo, l’amministratore centrale trasferisce AAU dal conto centrale al conto di deposito della parte di Kyoto del paese interessato.

Anche qui, prima del trasferimento, deve essere effettuato il trasferimento preliminare delle AAU necessarie al prelievo sui primi trasferimenti internazionali.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Tuttavia, la sua applicazione è differita alla data di pubblicazione, da parte della Commissione, della comunicazione relativa all’entrata in vigore dell’emendamento di Doha del protocollo di Kyoto. La norma è dichiarata obbligatoria in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Coordinamento con il sistema ETS e con il protocollo di Kyoto

Nei considerando si precisa che le operazioni necessarie in relazione al terzo periodo di scambio ETS 2013-2020 devono essere concluse secondo il regolamento (UE) n. 389/2013, e che tale disciplina continua a rilevare fino al 1° luglio 2023, data indicata come fine del periodo supplementare per l’adempimento degli impegni del secondo periodo di impegno del protocollo di Kyoto. Il regolamento mira quindi a chiarire il perimetro applicativo delle regole del registro rispetto alle operazioni del terzo periodo di scambio e a distinguerle da quelle connesse al quarto periodo di scambio disciplinato dalle modifiche introdotte dalla direttiva (UE) 2018/410.

Disposizioni principali

Inserimento dell’articolo 73 nonies nel regolamento (UE) n. 389/2013

Viene introdotta una disciplina specifica per la procedura di compensazione applicabile ai paesi che non sono parti di un accordo sull’adempimento congiunto. La norma si articola in due blocchi: uno relativo alle quote generiche restituite dai gestori e uno relativo alle quote restituite dagli operatori aerei.

Calcolo della compensazione per i gestori di impianti

Entro 6 mesi dalla chiusura del periodo di scambio 2013-2020, l’amministratore centrale calcola il valore di compensazione sottraendo, dal quantitativo totale delle quote generiche restituite dai gestori i cui conti sono amministrati dall’amministratore nazionale del paese interessato, il quantitativo pari alle quote nel sistema ETS dell’UE risultante dall’inclusione di tale paese nell’ETS UE per il periodo 2013-2020.

Notifica e trasferimenti di AAU per i valori positivi o negativi

L’amministratore centrale notifica il risultato agli amministratori nazionali. Entro 5 giorni lavorativi dalla notifica, se il paese presenta un valore di compensazione positivo, l’amministratore centrale trasferisce dal conto centrale delle compensazioni ETS al conto di deposito della parte di Kyoto nel registro PK un quantitativo di AAU pari al valore calcolato. Se il paese presenta un valore negativo, l’amministratore del registro PK trasferisce al conto centrale delle compensazioni ETS un quantitativo di AAU pari all’equivalente positivo del valore di compensazione.

Prelievo sui primi trasferimenti internazionali di AAU

Prima dei trasferimenti di compensazione previsti, l’amministratore nazionale o centrale deve trasferire innanzitutto il quantitativo di AAU necessario per applicare il prelievo sui primi trasferimenti internazionali di AAU, in conformità all’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 525/2013.

Calcolo della compensazione per gli operatori aerei

Entro 6 mesi dalla chiusura del periodo di scambio 2013-2020, l’amministratore centrale calcola un ulteriore valore di compensazione sottraendo, dal quantitativo totale delle quote generiche restituite dagli operatori aerei i cui conti sono gestiti dall’amministratore nazionale del paese interessato, il quantitativo pari alle emissioni verificate degli operatori aerei iscritte nell’inventario nazionale istituito a norma dell’UNFCCC del paese interessato.

Trasferimenti relativi alla compensazione degli operatori aerei

Dopo la notifica del risultato, entro 5 giorni lavorativi, l’amministratore del registro PK del paese con valore di compensazione positivo trasferisce un quantitativo di AAU pari al valore calcolato nel conto centrale delle compensazioni ETS del registro dell’Unione; viceversa, l’amministratore centrale trasferisce dal conto centrale al conto di deposito della parte di Kyoto di ciascun paese con valore negativo un quantitativo di AAU pari all’equivalente positivo del valore di compensazione.

Decorrenza e applicazione temporale

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica solo a partire dalla data di pubblicazione della comunicazione della Commissione relativa all’entrata in vigore dell’emendamento di Doha del protocollo di Kyoto.

Come è indicizzato

Materieclimascambio di quote di emissioneregistri europeiprotocollo di kyotoambiente

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