Salta al contenuto
Sentenza

Tribunale, Ordinanza T-281/18

Ordinanza del Tribunale (Ottava Sezione) del 6 maggio 2019. — ABLV Bank AS contro Banca centrale europea. — Ricorso di annullamento – Unione economica e monetaria – Unione bancaria – Meccanismo di risoluzione unica degli enti creditizi e di talune imprese di investimento (MRU) – Procedura di risoluzione applicabile in caso di dissesto o rischio di dissesto di un’entità – Società madre e controllata – Dichiarazione da parte della BCE di una situazione di dissesto o rischio di dissesto – Regolamento (UE) n. 806/2014 – Atti preparatori – Atti non impugnabili – Irricevibilità. — Causa T-281/18

Giurisprudenza europea62018TO0281

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale dichiara irricevibile il ricorso di ABLV Bank AS contro le dichiarazioni della BCE di dissesto o rischio di dissesto. Secondo il Tribunale, tali valutazioni non sono decisioni impugnabili, ma atti preparatori che servono alla successiva deliberazione del CRU nel quadro della risoluzione bancaria. La circostanza che la banca abbia già impugnato le decisioni del CRU consente una tutela giurisdizionale sufficiente.

ricorso di annullamento contro la dichiarazione BCE di dissesto o rischio di dissesto: impugnabilità degli atti preparatori nel procedimento di risoluzione bancaria

La questione giuridica

Se le valutazioni della BCE del 23 febbraio 2018, con cui essa ha dichiarato che ABLV Bank AS e la controllata ABLV Bank Luxembourg SA si trovavano in dissesto o rischio di dissesto ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 806/2014, costituiscano atti impugnabili ai sensi dell’articolo 263 TFUE oppure meri atti preparatori non idonei a produrre effetti giuridici vincolanti; in subordine, se la ricorrente fosse direttamente interessata da tali atti.

Principio di diritto

Le valutazioni della BCE sulla sussistenza di una situazione di dissesto o rischio di dissesto ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento n. 806/2014 sono meri atti preparatori del procedimento che può condurre, eventualmente, all’adozione da parte del CRU di un programma di risoluzione o di una decisione che escluda la risoluzione per mancanza di interesse pubblico; esse non producono di per sé effetti giuridici vincolanti sulla situazione della banca e non sono quindi impugnabili con ricorso di annullamento ai sensi dell’articolo 263 TFUE. La tutela giurisdizionale resta garantita dal ricorso contro le decisioni finali del CRU, nel quale possono essere dedotti anche i vizi degli atti preparatori.

Norme richiamate

  • Articolo 263 TFUE
  • Articolo 18 del regolamento (UE) n. 806/2014
  • Articolo 86, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 806/2014
  • Regolamento (UE) n. 806/2014
  • Regolamento (UE) n. 1024/2013
  • Direttiva 2013/36/UE

Ricorso di annullamento contro la valutazione BCE di dissesto o rischio di dissesto

L’ordinanza riguarda un ricorso di annullamento proposto da ABLV Bank AS contro le valutazioni con cui la BCE, il 23 febbraio 2018, ha dichiarato che la banca e la controllata ABLV Bank Luxembourg SA si trovavano in dissesto o rischio di dissesto ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 806/2014. Il Tribunale dell’Unione europea, ottava sezione, è chiamato a decidere anzitutto sulla ricevibilità del ricorso.

Fatti e contesto procedurale

ABLV Bank AS è un ente creditizio lettone, qualificato come "entità significativa" e quindi soggetto alla vigilanza della BCE nell’ambito del meccanismo di vigilanza unico. La BCE comunicò al Consiglio di risoluzione unico (CRU) un progetto di valutazione sul dissesto o rischio di dissesto della banca e della sua controllata lussemburghese, poi formalizzando il 23 febbraio 2018 le due valutazioni oggetto di impugnazione.

Nella stessa data, il CRU adottò due decisioni nelle quali condivise la conclusione della BCE sulla sussistenza del dissesto o rischio di dissesto, ma ritenne che non fosse necessario un provvedimento di risoluzione nell’interesse pubblico. Successivamente, gli azionisti della banca avviarono un procedimento di liquidazione volontaria e, in seguito, la BCE revocò anche l’autorizzazione della banca.

Eccezioni di irricevibilità sollevate dalla BCE

La BCE eccepì l’irricevibilità del ricorso per due ragioni principali:

  • gli atti impugnati sarebbero meri atti preparatori, privi di efficacia vincolante, adottati in vista di eventuali decisioni del CRU;
  • la banca non sarebbe direttamente interessata da tali valutazioni, poiché esse non inciderebbero immediatamente sulla sua situazione giuridica.

La BCE aggiunse che eventuali vizi delle valutazioni BCE potevano essere dedotti nel ricorso già proposto dalla banca contro le decisioni del CRU, con garanzia di tutela giurisdizionale effettiva.

Quadro normativo rilevante

Il Tribunale richiama in particolare:

  • l’articolo 263 TFUE, che disciplina il ricorso di annullamento;
  • l’articolo 18 del regolamento (UE) n. 806/2014, che regola la procedura di risoluzione e la valutazione del dissesto o rischio di dissesto;
  • l’articolo 86, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 806/2014, che prevede l’impugnazione delle decisioni del CRU;
  • il regolamento (UE) n. 1024/2013, relativo ai compiti specifici della BCE in materia di vigilanza prudenziale;
  • la direttiva 2013/36/UE, richiamata per evidenziare la diversità tra valutazione di dissesto o rischio di dissesto e revoca dell’autorizzazione.

Ragionamento del Tribunale sulla natura degli atti impugnati

Il Tribunale richiama la giurisprudenza costante secondo cui sono impugnabili solo gli atti che producono effetti giuridici obbligatori idonei a incidere sulla situazione giuridica del ricorrente. Nel caso di atti adottati in più fasi, gli atti preparatori non sono impugnabili, salvo che costituiscano il termine di un procedimento speciale autonomo.

Applicando tali principi, il Tribunale osserva che:

  • la BCE, nel quadro del regolamento n. 806/2014, non dispone del potere di adottare la decisione finale sulla risoluzione;
  • la sua valutazione riguarda solo la prima delle tre condizioni di cui all’articolo 18 del regolamento n. 806/2014;
  • spetta esclusivamente al CRU valutare se tutte le condizioni della risoluzione siano soddisfatte e adottare eventualmente un programma di risoluzione;
  • la valutazione BCE non vincola il CRU.

Pertanto, le dichiarazioni della BCE costituiscono atti preparatori del procedimento di risoluzione e non modificano di per sé la situazione giuridica della banca.

Inconferenza degli argomenti della ricorrente

Il Tribunale respinge uno per uno gli argomenti della ricorrente:

  • non si tratta di decisioni formali di accertamento di inadempimenti regolamentari, ma di valutazioni sul dissesto o rischio di dissesto;
  • il fatto che la banca possa essere esposta a una risoluzione dipende dalla decisione del CRU, non dalla valutazione BCE;
  • l’asserito trasferimento di responsabilità al CRU è irrilevante;
  • lo status giuridico della banca non è stato modificato dagli atti impugnati;
  • la pubblicazione di comunicati BCE non equivale alla pubblicazione degli atti impugnati;
  • la valutazione di dissesto o rischio di dissesto non è funzionalmente equivalente alla revoca dell’autorizzazione, poiché i presupposti delle due misure sono diversi.

Il Tribunale aggiunge che la stessa ricorrente aveva già impugnato le decisioni del CRU, e che in quel giudizio possono essere contestati anche i vizi delle valutazioni BCE. La tutela giurisdizionale è quindi ritenuta sufficiente.

Decisione e dispositivo

Il Tribunale conclude che gli atti impugnati non sono atti impugnabili ai sensi dell’articolo 263 TFUE, ma semplici atti preparatori privi di effetti giuridici vincolanti. Di conseguenza, il ricorso è respinto in quanto irricevibile, senza esaminare l’ulteriore eccezione di irricevibilità relativa alla mancanza di legittimazione diretta.

La ricorrente è inoltre condannata alle spese.

Principio affermato

Nel procedimento di risoluzione bancaria previsto dal regolamento (UE) n. 806/2014, la valutazione della BCE sul dissesto o rischio di dissesto costituisce un atto preparatorio non impugnabile autonomamente; il controllo giurisdizionale va esercitato contro l’eventuale decisione finale del CRU, nella quale possono essere fatti valere anche i vizi della valutazione preliminare della BCE.

Come è indicizzato

Materierisoluzione bancariaunione bancariaimpugnazione degli atti dell’unionevigilanza prudenziale bancariaricevibilità del ricorso

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.