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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-486/18

Sentenza della Corte (Prima Sezione) dell'8 maggio 2019. — RE contro Praxair MRC SAS. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de cassation (Francia). — Rinvio pregiudiziale – Politica sociale – Direttiva 96/34/CE – Accordo quadro sul congedo parentale – Clausola 2, punto 6 – Lavoratore assunto a tempo indeterminato e in regime di tempo pieno in situazione di congedo parentale a tempo parziale – Licenziamento – Indennità di licenziamento e indennità per congedo di riqualificazione – Modalità di calcolo – Articolo 157 TFUE – Parità di retribuzione tra lavoratori di sesso femminile e lavoratori di sesso maschile – Congedo parentale a tempo parziale preso essenzialmente da lavoratrici di sesso femminile – Discriminazione indiretta – Fattori oggettivamente giustificati estranei a qualsiasi discriminazione fondata sul sesso – Insussistenza. — Causa C-486/18

Giurisprudenza europea62018CJ0486

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha stabilito che il lavoratore licenziato durante il congedo parentale a tempo parziale conserva, per il calcolo di determinate prestazioni connesse alla cessazione del rapporto, il riferimento alla retribuzione a tempo pieno. Di conseguenza, sia l’indennità di licenziamento sia l’indennità per congedo di riqualificazione non possono essere ridotte in ragione della diminuzione dell’orario dovuta al congedo parentale. La Corte ha inoltre riconosciuto che una normativa del genere può integrare una discriminazione indiretta di genere, se colpisce prevalentemente le donne e manca di giustificazione oggettiva.

Congedo parentale a tempo parziale: il calcolo dell’indennità di licenziamento e dell’indennità per congedo di riqualificazione non può basarsi sulla retribuzione ridotta percepita durante il congedo, e ciò può integrare discriminazione indiretta di genere.

La questione giuridica

Se la clausola 2, punti 4 e 6, dell’accordo quadro sul congedo parentale osti a che, nel caso di licenziamento di un lavoratore a tempo indeterminato in congedo parentale a tempo parziale, l’indennità di licenziamento e l’indennità per congedo di riqualificazione siano calcolate, almeno in parte, sulla base della retribuzione ridotta percepita al momento del licenziamento; e, in caso affermativo, se l’articolo 157 TFUE osti alla medesima disciplina quando essa incida in modo sproporzionato sulle donne e non sia oggettivamente giustificata.

Principio di diritto

La clausola 2, punto 6, dell’accordo quadro sul congedo parentale osta a una normativa nazionale che, in caso di licenziamento di un lavoratore assunto a tempo indeterminato e a tempo pieno mentre fruisce di un congedo parentale a tempo parziale, calcoli l’indennità di licenziamento e l’indennità per congedo di riqualificazione sulla base, anche solo in parte, della retribuzione ridotta percepita durante il congedo; tali prestazioni sono diritti derivanti dal rapporto di lavoro e vanno determinate sulla base della retribuzione a tempo pieno. Inoltre, l’articolo 157 TFUE osta alla medesima normativa quando essa svantaggia in concreto un numero molto più elevato di donne rispetto agli uomini e la differenza non sia giustificata da fattori obiettivi estranei al sesso, configurando discriminazione indiretta.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Articolo 157 TFUE
  • Direttiva 96/34/CE
  • Direttiva 97/75/CE
  • Direttiva 2010/18/UE
  • Accordo quadro sul congedo parentale del 14 dicembre 1995, clausola 1 e clausola 2, punti 4 e 6
  • Accordo quadro sul lavoro a tempo parziale, clausola 4, punti 1 e 2
  • Articolo 4, paragrafo 3, TUE
  • Articolo 288 TFUE
  • Codice del lavoro francese, articoli L. 1233-71, L. 1233-72, L. 1234-9, L. 3123-13, R. 1233-32, R. 1234-4

Congedo parentale a tempo parziale e calcolo delle indennità di cessazione del rapporto di lavoro

La pronuncia, resa in sede di rinvio pregiudiziale dalla Cour de cassation francese, riguarda il trattamento economico spettante a una lavoratrice licenziata per motivi economici mentre fruiva di un congedo parentale a tempo parziale. La Corte si pronuncia sull’interpretazione dell’accordo quadro sul congedo parentale, contenuto nella direttiva 96/34/CE, e dell’articolo 157 TFUE in relazione alle modalità di calcolo dell’indennità di licenziamento e dell’indennità per congedo di riqualificazione.

Fatti e procedimento principale

RE era stata assunta a tempo pieno e a tempo indeterminato da Praxair MRC SAS. Dopo diversi periodi di maternità e congedo parentale, nel 2008 aveva iniziato un ulteriore congedo parentale in forma di riduzione dell’orario di lavoro a un quinto. Durante tale periodo, il 6 dicembre 2010, fu licenziata nell’ambito di un licenziamento collettivo per motivi economici e accettò un congedo di riqualificazione di nove mesi.

Dinanzi ai giudici francesi, la lavoratrice contestava il calcolo di due voci economiche:

  • l’indennità di licenziamento, che secondo il diritto nazionale veniva calcolata in modo proporzionale ai periodi lavorati a tempo pieno e a tempo parziale;
  • l’indennità per congedo di riqualificazione, determinata in base alla retribuzione media dei dodici mesi precedenti la notifica del licenziamento.

Normativa dell’Unione rilevante

La Corte richiama anzitutto la direttiva 96/34/CE, che attua l’accordo quadro sul congedo parentale del 14 dicembre 1995. La direttiva era stata poi abrogata dalla direttiva 2010/18/UE, ma restava applicabile ratione temporis ai fatti della causa.

Le disposizioni centrali sono:

  • la clausola 1, che definisce l’oggetto dell’accordo quadro come la fissazione di prescrizioni minime per conciliare responsabilità professionali e familiari;
  • la clausola 2, punto 4, che impone misure di protezione contro il licenziamento causato dalla domanda o dalla fruizione del congedo parentale;
  • la clausola 2, punto 6, che stabilisce che i diritti acquisiti o in via di acquisizione alla data di inizio del congedo parentale restano immutati fino alla fine del congedo.

La Corte considera anche l’articolo 157 TFUE, relativo alla parità di retribuzione tra lavoratori e lavoratrici, nonché l’accordo quadro sul lavoro a tempo parziale, in particolare la clausola 4, punti 1 e 2, invocata nel dibattito ma non decisiva per la soluzione.

Questioni pregiudiziali

La Cour de cassation chiedeva in sostanza:

  • se la clausola 2, punti 4 e 6, dell’accordo quadro sul congedo parentale vieti di calcolare l’indennità di licenziamento in base alla retribuzione ridotta di un lavoratore in congedo parentale a tempo parziale;
  • se la medesima regola valga per l’indennità per congedo di riqualificazione, prestazione versata dopo il licenziamento;
  • in caso di risposta affermativa, se l’articolo 157 TFUE osti alla disciplina nazionale quando essa colpisca soprattutto le donne e non sia giustificata oggettivamente.

Ricevibilità e ambito del controllo della Corte

La Corte respinge l’eccezione di irricevibilità sollevata da Praxair e dal governo francese. Ricorda che le questioni pregiudiziali beneficiano di una presunzione di rilevanza e che il giudice nazionale resta libero di valutare se sia possibile un’interpretazione conforme del diritto interno, purché non contra legem.

La Corte precisa inoltre che la clausola 2, punto 4, non è pertinente nel caso concreto, perché il licenziamento di RE non risulta causato dalla domanda o dall’esercizio del congedo parentale, ma da ragioni economiche. La risposta si fonda quindi sulla sola clausola 2, punto 6.

Ragionamento della Corte sulla clausola 2, punto 6, dell’accordo quadro

La Corte ribadisce il proprio precedente in materia, in particolare le sentenze Meerts e Lyreco Belgium. La clausola 2, punto 6, mira a evitare che il lavoratore perda o subisca una riduzione dei diritti derivanti dal rapporto di lavoro che già possedeva all’inizio del congedo parentale, garantendo che al termine del congedo la sua situazione sia identica a quella precedente.

Secondo la Corte, la nozione di «diritti acquisiti o in via di acquisizione» comprende tutti i diritti e vantaggi, in denaro o in natura, derivanti direttamente o indirettamente dal rapporto di lavoro e azionabili verso il datore di lavoro alla data di inizio del congedo.

Su questa base:

  • l’indennità di licenziamento è un diritto connesso al rapporto di lavoro e rientra nella clausola 2, punto 6;
  • essa deve essere calcolata esclusivamente sulla base della retribuzione relativa al lavoro svolto a tempo pieno, non sulla retribuzione ridotta del congedo parentale a tempo parziale;
  • lo stesso vale per l’indennità per congedo di riqualificazione, che pur essendo versata dopo il licenziamento costituisce comunque un diritto derivante dal rapporto di lavoro.

La Corte sottolinea che una diversa soluzione dissuaderebbe i lavoratori dal fruire del congedo parentale e potrebbe incentivare i datori di lavoro a licenziare i lavoratori in tale situazione, in contrasto con la finalità di conciliazione vita-lavoro perseguita dall’accordo quadro.

Ragionamento della Corte sull’articolo 157 TFUE

La Corte qualifica le due indennità come «retribuzione» ai sensi dell’articolo 157 TFUE, in quanto rappresentano una forma di retribuzione differita corrisposta in ragione dell’impiego, anche se al momento della cessazione del rapporto.

Richiamando la propria giurisprudenza sulla discriminazione indiretta, la Corte osserva che una norma neutra può essere incompatibile con il principio di parità di retribuzione quando sfavorisce in concreto un numero molto più elevato di donne rispetto agli uomini e tale differenza non sia giustificata da fattori oggettivi estranei al sesso.

Nel caso di specie, la normativa nazionale penalizza il lavoratore in congedo parentale a tempo parziale rispetto a chi lavora a tempo pieno. Poiché il giudice del rinvio evidenzia che in Francia la grande maggioranza dei fruitori del congedo parentale è composta da donne, la regola nazionale produce un impatto prevalentemente femminile. In assenza di una giustificazione obiettiva, la Corte conclude che essa viola l’articolo 157 TFUE.

Dispositivo

La Corte risponde che:

  • la clausola 2, punto 6, dell’accordo quadro sul congedo parentale osta a che l’indennità di licenziamento e l’indennità per congedo di riqualificazione siano determinate, anche solo in parte, sulla base della retribuzione ridotta percepita durante il congedo parentale a tempo parziale;
  • l’articolo 157 TFUE osta alla stessa normativa quando essa comporti, in concreto, una discriminazione indiretta nei confronti delle donne non giustificata da fattori obiettivi estranei al sesso.

Principio di diritto

La decisione afferma che il lavoratore assunto a tempo pieno e a tempo indeterminato che sia licenziato durante il congedo parentale a tempo parziale conserva, per il calcolo delle indennità legate alla cessazione del rapporto, il riferimento alla retribuzione piena; la riduzione dell’orario non può tradursi in una riduzione dei diritti già maturati. Inoltre, una disciplina neutra solo in apparenza ma che colpisca prevalentemente le donne può integrare una discriminazione indiretta vietata dall’articolo 157 TFUE.

Come è indicizzato

Materiediritto del lavoro dell’unionecongedo parentalelicenziamentoparità di trattamento tra uomini e donnediscriminazione indiretta

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