Tribunale, Sentenza T-239/17
Sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) del 7 maggio 2019 (Estratti). — Repubblica federale di Germania contro Commissione europea. — FEAGA e Feasr – Spese escluse dal finanziamento – Spese sostenute dalla Germania – Rettifica finanziaria forfettaria applicata a titolo dell’insufficiente frequenza dei controlli essenziali – Obbligo di calcolo e di contabilizzazione annui degli interessi – Articoli 31 e 32 del regolamento (CE) n. 1290/2005 – Articolo 6, lettera h), del regolamento (CE) n. 885/2006 – Obbligo di motivazione – Proporzionalità. — Causa T-239/17
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale ha respinto il ricorso della Germania contro una decisione della Commissione che escludeva dal finanziamento UE talune spese FEAGA/FEASR. Ha ritenuto che il diritto applicabile imponesse la contabilizzazione e l’aggiornamento annui anche degli interessi sui recuperi non ancora realizzati, per consentire l’applicazione corretta della regola 50/50. La rettifica finanziaria del 5% è stata quindi considerata legittima.
Esclusione dal finanziamento FEAGA/FEASR di spese della Germania per mancata contabilizzazione annua degli interessi sui recuperi di importi indebitamente pagati, ai fini della regola 50/50
La questione giuridica
Se, alla luce degli articoli 31 e 32 del regolamento (CE) n. 1290/2005, dell’articolo 6, lettera h), e dell’allegato III del regolamento (CE) n. 885/2006, gli Stati membri fossero tenuti a calcolare e contabilizzare annualmente gli interessi relativi agli importi indebitamente pagati e non ancora recuperati, così da poterli imputare secondo la regola del 50/50; e, in subordine, se la rettifica finanziaria del 5% fosse viziata da errori, difetto di motivazione o violazione del principio di proporzionalità.
Principio di diritto
Il Tribunale ha affermato che, nel sistema del regolamento n. 1290/2005 e del regolamento n. 885/2006, gli Stati membri devono comunicare e aggiornare annualmente, nella tabella dell’allegato III, anche gli interessi relativi agli importi non ancora recuperati, poiché tali interessi fanno parte degli importi imputabili secondo la regola del 50/50. Ne consegue che la Commissione poteva considerare inesatta la contabilizzazione tedesca e applicare la rettifica finanziaria contestata; il ricorso è quindi stato respinto.
Norme richiamate
- Articolo 263 TFUE
- Regolamento (CE) n. 1290/2005, articoli 31 e 32
- Regolamento (CE) n. 885/2006, articolo 6, lettera h), e allegato III
- Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95, articolo 1, paragrafo 2
- Regolamento (CE) n. 883/2006, articolo 5
- Regolamento (UE) n. 1306/2013
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014
- Regolamento delegato (UE) n. 907/2014
Esclusione dal finanziamento FEAGA/FEASR per mancata contabilizzazione annua degli interessi
La sentenza riguarda un ricorso di annullamento proposto dalla Repubblica federale di Germania contro la decisione di esecuzione (UE) 2017/264 della Commissione, nella parte in cui escludeva dal finanziamento dell’Unione alcune spese sostenute dalla Germania nell’ambito del FEAGA e del FEASR. La controversia verte, in particolare, sull’obbligo di calcolo e contabilizzazione annui degli interessi relativi agli importi non ancora recuperati, ai fini dell’applicazione della regola del 50/50.
Parti e oggetto del ricorso
La ricorrente è la Repubblica federale di Germania; la convenuta è la Commissione europea. Il ricorso è proposto ai sensi dell’articolo 263 TFUE e mira all’annullamento parziale della decisione di esecuzione (UE) 2017/264, limitatamente alla parte che concerne la Germania.
Fatti e procedimento
La Commissione aveva applicato una rettifica finanziaria forfettaria del 5% per insufficiente frequenza dei controlli essenziali e per irregolarità nella gestione dei recuperi. La Germania sosteneva che non esistesse, nel diritto applicabile ratione temporis, un obbligo di calcolo e contabilizzazione annuale degli interessi; perciò la rettifica non sarebbe stata giustificata. In subordine, la ricorrente invocava anche l’entrata in vigore successiva del regolamento n. 1306/2013 e del regolamento di esecuzione n. 908/2014, nonché il documento di orientamento n. 1.
Quadro normativo rilevante
Il Tribunale richiama principalmente:
- l’articolo 31 e l’articolo 32, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1290/2005, sul finanziamento della politica agricola comune e sulla ripartizione delle perdite secondo la regola 50/50;
- l’articolo 6, lettera h), e l’allegato III del regolamento (CE) n. 885/2006, relativi alla liquidazione dei conti e alla trasmissione annuale dei dati;
- l’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95, sul concetto di irregolarità;
- i regolamenti n. 1306/2013, n. 908/2014 e n. 907/2014, richiamati dalla Germania per sostenere una presunta novità dell’obbligo.
Questione giuridica esaminata
Il primo motivo di ricorso imponeva di stabilire se, sotto il vigore del regolamento n. 1290/2005 e del regolamento n. 885/2006, gli interessi relativi ai crediti non recuperati dovessero essere:
- calcolati annualmente;
- contabilizzati annualmente nella tabella dell’allegato III;
- comunicati alla Commissione come parte degli importi da imputare secondo la regola del 50/50. Il Tribunale osserva che la questione della proporzionalità della rettifica è distinta e viene affrontata nell’ambito del motivo specificamente dedicato a tale profilo.
Ragionamento del Tribunale
Il Tribunale afferma anzitutto che il sistema della liquidazione dei conti è annuale e che l’articolo 6, lettera h), del regolamento n. 885/2006, letto nel suo contesto, impone la comunicazione alla Commissione di tutti gli importi non ancora recuperati alla fine dell’esercizio finanziario, inclusi sanzioni e interessi. Da ciò deriva necessariamente che tali importi debbano essere contabilizzati anno per anno.
Sottolinea inoltre che la tabella dell’allegato III del regolamento n. 885/2006 è lo strumento tramite il quale si determinano gli importi imputabili agli Stati membri in applicazione della regola 50/50. Senza un aggiornamento annuale degli interessi, i dati non sarebbero esatti e la Commissione non potrebbe individuare correttamente l’ammontare da porre a carico dello Stato membro responsabile.
Il Tribunale richiama anche la propria giurisprudenza secondo cui la ripartizione in parti uguali si applica a tutti gli oneri finanziari connessi al mancato recupero, compresi capitale, interessi e sanzioni. Richiama inoltre la sentenza Glencore Céréales France per osservare che gli interessi dovuti su un credito principale derivano dalla stessa irregolarità che ha generato il recupero.
Respinge poi gli argomenti della Germania fondati sul documento di orientamento n. 1, chiarendo che tale documento presuppone anch’esso l’aggiornamento annuale degli importi, e sull’entrata in vigore del regolamento n. 1306/2013 e del regolamento n. 908/2014, poiché questi non hanno modificato in sostanza la disciplina, ma hanno sostanzialmente ribadito l’obbligo già esistente.
Decisione e dispositivo
Il Tribunale conclude che la Commissione non ha violato il combinato disposto degli articoli 31 e 32 del regolamento n. 1290/2005 e dell’articolo 6, lettera h), e dell’allegato III del regolamento n. 885/2006. Ha quindi correttamente ritenuto esistente un obbligo di calcolo e contabilizzazione annui degli interessi relativi agli importi non recuperati, ai fini dell’applicazione della regola dei 50/50. Il ricorso è stato respinto integralmente e la Germania è stata condannata alle spese.
Principio affermato
Nel sistema FEAGA/FEASR previgente al regolamento n. 1306/2013, gli Stati membri devono contabilizzare annualmente anche gli interessi relativi ai pagamenti indebiti non ancora recuperati, perché tali interessi rientrano negli importi da comunicare alla Commissione e da ripartire secondo la regola del 50/50. L’omessa contabilizzazione annuale può legittimare una rettifica finanziaria della Commissione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza europea
- Sentenza · 7 mag 2019Corte di giustizia, Sentenza C-431/17
- Sentenza · 7 mag 2019Tribunale, Sentenza T-423/18
- Sentenza · 7 mag 2019Tribunale, Sentenza T-629/18
- Sentenza · 6 mag 2019Tribunale, Ordinanza T-281/18
- Sentenza · 8 mag 2019Corte di giustizia, Sentenza C-486/18
- Sentenza · 8 mag 2019Corte di giustizia, Sentenza C-305/18
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza europea →