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Sentenza

Tribunale, Sentenza T-423/18

Sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) del 7 maggio 2019. — Fissler GmbH contro Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale. — Marchio dell’Unione europea – Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo vita – Impedimenti assoluti alla registrazione – Assenza di carattere distintivo – Carattere descrittivo – Nozione di caratteristica – Nome di colore – Articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (UE) 2017/1001. — Causa T-423/18

Giurisprudenza europea62018TJ0423

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale accoglie il ricorso di Fissler GmbH e annulla il rifiuto dell’EUIPO di registrare il marchio denominativo "vita" per prodotti da cucina e domestici. Pur riconoscendo che in svedese il termine può significare "bianco", il Tribunale ritiene che il collegamento con i prodotti sia troppo indiretto per integrare una descrizione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento 2017/1001. Ne deriva anche il venir meno della censura di mancanza di carattere distintivo, con conseguente annullamento della decisione impugnata e condanna dell’EUIPO alle spese.

Marchio denominativo "vita" per prodotti da cucina e domestici: esclusione per assenza di carattere distintivo e per carattere descrittivo in relazione al colore bianco

La questione giuridica

Se il segno denominativo svedese "vita", richiesto per robot da cucina elettrici, pentole a pressione elettriche e utensili/recipienti per la casa o la cucina, sia escluso dalla registrazione perché descrittivo di una caratteristica dei prodotti ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento 2017/1001 e, conseguentemente, privo di carattere distintivo ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del medesimo regolamento.

Principio di diritto

Il Tribunale ha annullato la decisione dell’EUIPO ritenendo che il termine svedese "vita" non sia percepito dal pubblico di riferimento come descrizione immediata e diretta di una caratteristica intrinseca e permanente dei prodotti interessati: il richiamo al colore bianco è troppo indiretto e richiede una riflessione ulteriore, poiché il bianco è solo un aspetto accidentale e contingente di tali prodotti. Di conseguenza, il segno non ricade nell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento 2017/1001 e, non essendo stato dimostrato un difetto autonomo di capacità distintiva, non può essere escluso neppure ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b).

Norme richiamate

  • Regolamento (UE) 2017/1001, articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c)
  • Regolamento (UE) 2017/1001, articolo 7, paragrafo 2
  • Regolamento (UE) 2017/1001, articoli 66-71
  • Regolamento di procedura del Tribunale, articolo 106, paragrafo 3
  • Regolamento di procedura del Tribunale, articolo 134, paragrafo 1
  • Regolamento (CE) n. 207/2009
  • Accordo di Nizza del 15 giugno 1957

Marchio denominativo "vita" per prodotti da cucina e domestici: carattere descrittivo e distintivo

La pronuncia riguarda un ricorso diretto proposto da Fissler GmbH avverso il rigetto, da parte dell’EUIPO, della domanda di registrazione del segno denominativo svedese "vita" come marchio dell’Unione europea per diversi prodotti della classe 7, 11 e 21. Il Tribunale esamina in particolare se il segno sia descrittivo del colore bianco e, per tale ragione, privo di carattere distintivo.

Fatti e procedimento amministrativo

La domanda di marchio, depositata il 27 settembre 2016, riguardava, tra gli altri, robot da cucina elettrici, pentole a pressione elettriche e utensili e recipienti per la casa o per la cucina. L’esaminatore aveva rifiutato la registrazione ritenendo il segno descrittivo e privo di carattere distintivo ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento n. 207/2009, poi sostituito dal regolamento 2017/1001. La quinta commissione di ricorso dell’EUIPO confermava il rifiuto, valorizzando il fatto che "vita" sarebbe la forma determinata/plurale di "vit", cioè "bianco" in svedese, e che il colore bianco sarebbe associato ai prodotti interessati o comunque ai cosiddetti "prodotti bianchi".

Parti e pretese

Fissler GmbH chiedeva l’annullamento della decisione della commissione di ricorso e la condanna dell’EUIPO alle spese. L’EUIPO chiedeva il rigetto del ricorso e la condanna della ricorrente.

Quadro normativo e criteri applicati

Il Tribunale richiama l’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento 2017/1001, nonché il paragrafo 2 dello stesso articolo, secondo cui gli impedimenti valgono anche se sussistono solo per una parte dell’Unione. Ricorda inoltre che il carattere descrittivo va valutato rispetto ai prodotti e alla percezione del pubblico di riferimento, e che è sufficiente, per l’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), che il segno designi, almeno in uno dei suoi significati potenziali, una caratteristica dei prodotti. Il Tribunale ribadisce anche l’interesse generale delle norme sui segni descrittivi: evitare che un operatore monopolizzi termini che devono restare disponibili per tutti i concorrenti.

Pubblico di riferimento

Per il Tribunale, il pubblico rilevante è quello di lingua svedese dell’Unione, poiché gli impedimenti assoluti fatti valere riguardano la lingua svedese. Quanto al livello di attenzione, il Tribunale condivide l’impostazione dell’EUIPO: la presenza di un pubblico specializzato non sposta in modo decisivo il criterio di valutazione, sicché la percezione del grande pubblico resta centrale.

Primo motivo: assenza di carattere descrittivo

Il Tribunale respinge l’argomento della ricorrente secondo cui "vita" non sarebbe immediatamente riconoscibile come "bianco". Anche se il termine non coincide con la forma indeterminata normalmente presente nei dizionari, il consumatore svedese lo riconosce comunque come forma determinata/plurale dell’aggettivo "vit". Tuttavia, il passaggio decisivo riguarda il rapporto tra il colore bianco e i prodotti rivendicati. Il Tribunale afferma che il bianco non è una caratteristica inerente e intrinseca alla natura di robot da cucina, pentole elettriche e utensili da cucina, ma un elemento accidentale e contingente, presente solo in alcuni esemplari e comunque in una gamma cromatica ampia. Il mero fatto che tali prodotti possano esistere anche in bianco non basta a renderne descrittivo il nome di colore. Il Tribunale distingue il caso da precedenti in cui il colore era collegato a una qualità essenziale o alla destinazione del prodotto, come nei casi "VISIBLE WHITE" e "TRUEWHITE".

Il richiamo ai "prodotti bianchi" e il nesso troppo indiretto

La commissione di ricorso aveva anche fatto leva sull’espressione svedese "vitvaror". Il Tribunale osserva però che il collegamento tra "vita" e "vitvaror" è doppio e indiretto: richiede dapprima di passare dal termine "bianco" ai "prodotti bianchi" e poi dai grandi elettrodomestici ai piccoli elettrodomestici e agli utensili da cucina oggetto della domanda. Tale catena logica implica una riflessione a più tappe e non consente al pubblico di percepire immediatamente e direttamente una descrizione dei prodotti o di una loro caratteristica. Il segno resta quindi troppo vago e indeterminato per essere considerato descrittivo.

Secondo motivo: carattere distintivo

Poiché il segno non è descrittivo, l’EUIPO non poteva dedurne automaticamente la mancanza di carattere distintivo. Il Tribunale ricorda che i motivi di rifiuto di cui all’articolo 7, paragrafo 1, sono autonomi e vanno esaminati separatamente. Nel caso concreto, il pubblico di riferimento non percepirà "vita" come un semplice messaggio oggettivo che indica prodotti bianchi; al contrario, il segno richiederà una certa interpretazione e potrà essere percepito come indicazione di origine commerciale. Perciò non si può escludere che esso svolga la funzione essenziale del marchio, cioè distinguere i prodotti di un’impresa da quelli di altre imprese.

Decisione e spese

Il Tribunale accoglie entrambi i motivi di ricorso, annulla la decisione della commissione di ricorso dell’EUIPO e condanna l’EUIPO alle spese.

Principio affermato

Un nome di colore può essere rifiutato come descrittivo solo se, per il pubblico di riferimento, designa immediatamente e direttamente una caratteristica intrinseca e permanente dei prodotti; non basta che i prodotti possano esistere anche in quel colore o che il colore sia associato solo indirettamente a una categoria più ampia di prodotti. Quando il nesso è troppo indiretto e richiede un ragionamento ulteriore, il segno non è descrittivo e non può essere negato nemmeno per difetto di carattere distintivo basato sulla sola pretesa descrittività.

Come è indicizzato

Materiemarchio dell’unione europeaimpedimenti assoluti alla registrazionecarattere descrittivocarattere distintivocolori come segni distintivi

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