Corte di giustizia, Sentenza C-431/17
Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 7 maggio 2019. — Monachos Eirinaios contro Dikigorikos Syllogos Athinon. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Symvoulio tis Epikrateias. — Rinvio pregiudiziale – Direttiva 98/5/CE – Accesso alla professione di avvocato – Monaco che ha acquisito la qualifica professionale di avvocato in uno Stato membro diverso dallo Stato membro ospitante – Articolo 3, paragrafo 2 – Condizione per l’iscrizione presso l’autorità competente dello Stato membro ospitante – Certificato di iscrizione presso l’autorità competente dello Stato membro di origine – Diniego di iscrizione – Norme professionali e deontologiche – Incompatibilità dello status di monaco con l’esercizio della professione di avvocato. — Causa C-431/17
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte, in Grande Sezione, ha chiarito che la direttiva 98/5/CE armonizza in modo completo i requisiti di iscrizione dell’avvocato che eserciti in uno Stato membro diverso da quello di origine con il proprio titolo professionale. Di conseguenza, uno Stato membro ospitante non può negare l’iscrizione per il solo fatto che il richiedente sia monaco e che il diritto interno consideri incompatibile tale status con la professione forense. Le regole professionali e deontologiche nazionali rilevano per l’esercizio dell’attività nello Stato ospitante, ma non possono trasformarsi in condizioni supplementari di accesso all’iscrizione.
Direttiva 98/5/CE: lo Stato membro ospitante non può rifiutare l’iscrizione di un avvocato, già iscritto nello Stato membro di origine, solo perché ha lo status di monaco e il diritto nazionale prevede un’incompatibilità tra tale status e l’esercizio della professione forense.
La questione giuridica
Se l’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 98/5/CE debba essere interpretato nel senso che osta a una normativa nazionale che vieta l’iscrizione, nello Stato membro ospitante, di un avvocato che abbia lo status di monaco, già iscritto come avvocato nello Stato membro di origine, per effetto dell’incompatibilità tra status monastico ed esercizio della professione forense prevista dal diritto nazionale.
Principio di diritto
L’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 98/5/CE osta a che lo Stato membro ospitante subordini l’iscrizione di un avvocato, che intenda esercitare con il titolo professionale di origine ed esibisca il certificato di iscrizione nello Stato membro di origine, a condizioni ulteriori fondate su incompatibilità professionali o deontologiche nazionali, come il divieto derivante dallo status di monaco. Il solo requisito armonizzato per l’iscrizione è la prova dell’iscrizione presso l’autorità competente dello Stato membro di origine; le regole professionali dello Stato ospitante operano nella fase dell’esercizio dell’attività, non come filtro ulteriore all’iscrizione.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Direttiva 98/5/CE
- Articolo 1, paragrafi 1 e 2, direttiva 98/5/CE
- Articolo 2, primo comma, direttiva 98/5/CE
- Articolo 3, paragrafi 1 e 2, direttiva 98/5/CE
- Articolo 6, paragrafo 1, direttiva 98/5/CE
- Articolo 7, paragrafo 1, direttiva 98/5/CE
Direttiva 98/5/CE e incompatibilità tra status di monaco e iscrizione come avvocato
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Symvoulio tis Epikrateias (Consiglio di Stato, Grecia) in materia di esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello di acquisizione della qualifica. La Corte è stata chiamata a stabilire se uno Stato membro ospitante possa rifiutare l’iscrizione di un avvocato già iscritto nello Stato membro di origine, perché lo stesso riveste lo status di monaco e il diritto nazionale considera incompatibili tale status e l’esercizio dell’avvocatura.
Fatti e procedimento principale
Il ricorrente nel procedimento principale, monaco del monastero di Petra in Grecia, aveva chiesto di essere iscritto nel registro speciale del foro di Atene come avvocato abilitato a esercitare in Grecia con il titolo professionale acquisito a Cipro. Il Dikigorikos Syllogos Athinon aveva respinto la domanda richiamando la normativa greca che prevede l’incompatibilità tra lo status di monaco e la professione di avvocato. Il ricorrente ha impugnato il diniego sostenendo che tale disciplina fosse contraria alla direttiva 98/5/CE.
Normativa dell’Unione rilevante
La Corte richiama in particolare:
- il considerando 2 della direttiva 98/5/CE, che evidenzia la finalità di integrazione dell’avvocato nella professione dello Stato membro ospitante senza alterarne le regole professionali;
- il considerando 6, relativo all’esigenza di eliminare le disparità tra le discipline nazionali sull’iscrizione;
- il considerando 8, che collega l’iscrizione al controllo del rispetto delle regole professionali e deontologiche vigenti nello Stato ospitante;
- l’articolo 1, paragrafi 1 e 2, che definisce l’obiettivo della direttiva e i concetti di Stato membro di origine e ospitante;
- l’articolo 2, che riconosce il diritto di esercitare stabilmente con il titolo di origine;
- l’articolo 3, paragrafi 1 e 2, che disciplina l’iscrizione presso l’autorità competente dello Stato ospitante;
- l’articolo 6, paragrafo 1, che assoggetta l’avvocato alle regole professionali e deontologiche dello Stato ospitante per le attività svolte nel suo territorio;
- l’articolo 7, paragrafo 1, che prevede sanzioni in caso di inosservanza di tali regole.
Ragionamento della Corte
La Corte ricorda anzitutto che la direttiva 98/5/CE istituisce una procedura di reciproco riconoscimento dei titoli professionali degli avvocati che intendano esercitare in un altro Stato membro con il titolo professionale di origine. L’articolo 3 della direttiva realizza, secondo la giurisprudenza già richiamata nella sentenza Torresi, un’armonizzazione completa dei requisiti preliminari per l’iscrizione: l’autorità dello Stato ospitante deve procedere all’iscrizione quando il richiedente presenti il certificato attestante la sua iscrizione presso l’autorità competente dello Stato di origine.
La Corte sottolinea che tale requisito documentale costituisce l’unico presupposto cui può essere subordinata l’iscrizione nello Stato ospitante. La circostanza che, una volta iscritto, l’avvocato sia soggetto alle regole professionali e deontologiche dello Stato ospitante ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, non consente di introdurre ulteriori condizioni di accesso all’iscrizione stessa.
La distinzione centrale operata dalla Corte è dunque tra:
- l’iscrizione presso l’autorità competente dello Stato membro ospitante, disciplinata in modo esaustivo dall’articolo 3, paragrafo 2;
- l’esercizio effettivo della professione nello Stato ospitante, per il quale valgono le regole professionali e deontologiche di quest’ultimo.
Il legislatore nazionale può certamente prevedere garanzie e regole professionali, purché proporzionate agli obiettivi perseguiti, ma non può usare tali regole per aggiungere condizioni ulteriori ai requisiti di iscrizione già armonizzati dal diritto dell’Unione. Perciò, negare l’iscrizione a un avvocato solo perché monaco equivale a introdurre un requisito supplementare non ammesso dalla direttiva.
La Corte osserva anche che la verifica della conformità delle regole nazionali al principio di proporzionalità spetta al giudice del rinvio, ma tale verifica non incide sul principio secondo cui l’iscrizione non può essere subordinata a condizioni ulteriori rispetto a quelle stabilite dall’articolo 3, paragrafo 2.
Decisione e dispositivo
La Corte dichiara che l’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 98/5/CE osta a una normativa nazionale che vieti a un avvocato, avente lo status di monaco e già iscritto come avvocato nello Stato membro di origine, di iscriversi presso l’autorità competente dello Stato membro ospitante per esercitare con il titolo professionale di origine, per la sola ragione dell’incompatibilità tra status monastico ed esercizio della professione forense prevista dal diritto nazionale.
Principi affermati
- L’iscrizione dell’avvocato nello Stato membro ospitante è soggetta a un requisito armonizzato e tassativo: la prova dell’iscrizione nello Stato membro di origine.
- Le regole professionali e deontologiche dello Stato ospitante disciplinano l’esercizio dell’attività, non possono essere convertite in condizioni aggiuntive di ammissione all’albo.
- Le incompatibilità nazionali, anche se finalizzate a garantire indipendenza e assenza di conflitti di interesse, devono rispettare il diritto dell’Unione e il principio di proporzionalità, senza incidere sull’armonizzazione completa dei requisiti di iscrizione prevista dalla direttiva 98/5/CE.
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