Cassazione Civile, Ordinanza n. 25234/2024 del 19/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dalle vicende della società consortile CE.M.I.M., costituita per realizzare e gestire un centro merci intermodale nelle Marche con partecipazione regionale e finanziamenti pubblici ed europei. La Regione, dopo avere inizialmente disposto contributi per progetto, opere e acquisizione aree, nel 1992 sospese l’erogazione dei contributi già deliberati e non dispose quelli per il 1992; nel 1993 dichiarò la decadenza della società dai finanziamenti, sulla base di un parere legale che segnalava un uso non corretto dei fondi. In seguito la società fu posta in liquidazione e poi fallita; il fallimento venne successivamente revocato, mentre in altri giudizi civili e penali risultarono esiti favorevoli alla posizione dell’ex dirigente coinvolto. Gli attori, tra cui l’ex dirigente e i suoi familiari, chiesero alla Regione il risarcimento dei danni non patrimoniali e, per i familiari, anche patrimoniali, assumendo che tutte le vicende giudiziarie e le conseguenze personali e familiari fossero state determinate da condotte dolose o gravemente colpose della Regione, consistite nella sospensione dei finanziamenti e nella dichiarazione di decadenza, oltre che nella successiva attivazione di iniziative giudiziarie e amministrative. I motivi di ricorso in cassazione hanno censurato: la pretesa nullità/inesistenza della costituzione in appello della Regione per deposito cartaceo; l’erronea valutazione delle delibere regionali del 1992 e 1993; l’erronea esclusione del nesso di imputazione tra condotta regionale e fallimento della società, invocando l’art. 2043 c.c. e il criterio del "più probabile che non"; il mancato rilievo probatorio attribuito alla relazione della commissione di inchiesta regionale del 2011; e, infine, la persistente negazione della responsabilità aquiliana della Regione e della rilevanza della costituzione di parte civile nel processo penale.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo, chiarendo che, per il giudizio d’appello, dal 30 giugno 2015 il deposito telematico è obbligatorio per gli atti successivi delle parti già costituite, ma resta consentito il deposito analogico degli atti introduttivi di costituzione. Ha dichiarato inammissibili tutti gli altri motivi, perché prospettavano in realtà una rivalutazione del merito, perché si fondavano su una censura ex art. 360, n. 5, c.p.c. non più formulabile nel testo previgente e comunque preclusa in presenza di doppia conforme, perché erano generici nel richiamo ai precedenti di merito e di legittimità, e perché pretendevano di attribuire alla Corte di cassazione la rinnovazione del giudizio sull’elemento soggettivo dell’illecito. La Corte ha ribadito che, in tema di responsabilità ex art. 2043 c.c., dolo e colpa devono essere valutati ex ante, sulla base degli elementi disponibili al momento della condotta, e che l’apprezzamento della rilevanza e attendibilità delle prove, salvo prove legali, è riservato al giudice di merito. Sono state poste le spese a carico dei ricorrenti e disposto il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 16-bis, comma 1-bis, d.l. n. 179/2012
Nel giudizio d'appello è ammesso il deposito telematico anche degli atti diversi da quelli successivi; per gli atti introduttivi di costituzione il deposito analogico resta consentito, non essendo imposto in via esclusiva il telematico.
art. 16-bis, comma 9-ter, d.l. n. 179/2012
Dal 30 giugno 2015 nei procedimenti innanzi alla corte d'appello il deposito degli atti e documenti delle parti già costituite avviene esclusivamente con modalità telematiche.
art. 44 d.l. n. 90/2014
Ha inserito il comma 9-ter nell'art. 16-bis del d.l. n. 179/2012, estendendo l'obbligo del deposito telematico in appello per gli atti successivi.
art. 19 d.l. n. 83/2015
Ha inserito il comma 1-bis nell'art. 16-bis del d.l. n. 179/2012, che ammette il deposito telematico anche per gli atti diversi da quelli obbligatoriamente telematici.
art. 2043 c.c.
La responsabilità aquiliana richiede la verifica di dolo o colpa e degli altri elementi costitutivi sulla base di una valutazione ex ante, riferita alla situazione e alle informazioni disponibili al momento della condotta.
art. 360 c.p.c., n. 5
La censura motivazionale è inammissibile se formulata secondo il previgente paradigma non più applicabile e, nel caso di doppia conforme, resta preclusa salvo che siano indicate ragioni di fatto diverse tra primo e secondo grado.
art. 348-ter, ultimo comma, c.p.c.
In caso di sentenza d'appello integralmente conforme a quella di primo grado, è preclusa la deducibilità in cassazione del vizio di motivazione ex art. 360, n. 5, c.p.c.
art. 111, sesto comma, Cost.
La motivazione deve essere idonea a soddisfare il parametro costituzionale, ma se adeguata l'apprezzamento di fatto del giudice di merito non è sindacabile in cassazione.
art. 2699 c.c.
La natura di atto pubblico della relazione della commissione non impedisce al giudice di merito di valutarne liberamente l'efficacia probatoria nei limiti non riservati alle prove legali.
art. 2700 c.c.
La fede privilegiata dell'atto pubblico non si estende automaticamente a ogni valutazione o contenuto della relazione, restando fermo il libero apprezzamento sulle risultanze probatorie non coperte da prova legale.
art. 654 c.p.p.
La parte ricorrente lo richiama in tema di effetti della costituzione di parte civile, ma la Corte non vi fonda un principio decisorio autonomo.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
In caso di rigetto dell'impugnazione ricorrono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, gli atti introduttivi di costituzione in appello possono ancora essere depositati in modalità analogica quando la disciplina processuale prevede l'obbligatorietà del telematico solo per gli atti successivi delle parti già costituite.
- La responsabilità aquiliana ex art. 2043 c.c. va accertata con giudizio ex ante, verificando se, al momento della condotta, vi fossero elementi idonei a rendere ragionevole l'azione dell'agente; gli esiti successivi di altri procedimenti non bastano da soli a dimostrare l'illiceità originaria.
- La valutazione dell'elemento soggettivo del fatto illecito, quando sorretta da motivazione adeguata, è un apprezzamento di merito non sindacabile in cassazione.
- In presenza di sentenza di appello conforme a quella di primo grado, il vizio di motivazione ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se non si dimostra la diversità delle ragioni di fatto poste a base delle due decisioni.
- La relazione di una commissione di inchiesta, anche se qualificabile come atto pubblico, non vincola il giudice di merito nella scelta e valutazione delle prove, salvo i limiti derivanti da eventuali prove legali.
- Il criterio del 'più probabile che non' attiene alla causalità materiale e non può essere confuso con l'accertamento della colpa o del dolo, che riguarda l'elemento soggettivo della responsabilità.
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