Cassazione Penale, Sentenza n. 29331/2022 del 22/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza di appello che li aveva ritenuti penalmente responsabili per reati di bancarotta (bancarotta fraudolenta documentale e distrattiva, art. 216 legge fallimentare), contestando: per Pedrazzini l'erronea qualificazione della sua posizione (sosteneva di essere solo amministratore formale, dunque al più configurabile l'art. 217 L.F.) e il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (art. 62‑bis c.p.); per Sarzi la mancata valutazione del brevissimo periodo di incarico, della parte di documentazione effettivamente messa a disposizione del curatore, della natura delle voci contabili (es. "prelievo soci" ritenute bozze) e la non percorribilità della recidiva alla luce dell'età e della distanza temporale dei precedenti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto le censure manifestamente infondate o non proponibili in sede di legittimità (questioni di merito e di fatto riconducibili a diversa valutazione probatoria o non sollevate in appello). Di conseguenza resta ferma la sentenza di appello (che aveva parzialmente riformato il primo grado: assoluzione per 110.000 euro a favore di Pedrazzini e riduzione della pena), e i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 216 legge fallimentare
Applicata per la configurazione della bancarotta distrattiva e della bancarotta fraudolenta documentale: la Corte ha ritenuto sussistenti gli elementi costitutivi quando le scritture e le operazioni hanno impedito la ricostruzione del patrimonio e parte di denaro è stata destinata ad usi privati.
art. 217 legge fallimentare
Richiamata nella difesa come possibile qualificazione (semplice cattiva tenuta delle scritture), ma la Corte ha escluso la sua applicabilità ritenendo che le condotte superassero la mera incorrecta tenuta dei libri e integrassero i reati più gravi di cui all'art. 216.
art. 62‑bis cod. pen.
Riguarda le circostanze attenuanti generiche: la Corte d'appello ha negato la loro concessione in presenza di recidiva e assenza di elementi positivi sufficienti; la Cassazione ha ritenuto la motivazione adeguata.
art. 99, comma 4, cod. pen.
Norma sulla recidiva; la Corte territoriale ha valorizzato i precedenti specifici del Sarzi per motivare il diniego delle attenuanti e il rilievo della sua responsabilità.
art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.
Norme che disciplinano i motivi di ricorso per cassazione invocate dai difensori (erronea applicazione di legge e vizio di motivazione); la Cassazione ha ritenuto tali motivi manifestamente infondati o impropri per la sede di legittimità.
art. 609, comma 1, cod. proc. pen.
Richiama il limite della cognizione della Cassazione alle questioni dedotte nei motivi di ricorso e sottolinea l'inammissibilità di questioni non prospettate in appello; principio usato per escludere doglianze nuove o non affrontate dal giudice d'appello.
art. 616 cod. proc. pen.
Consente la condanna delle parti al pagamento delle spese e a una somma a favore della Cassa delle Ammende; la Corte di Cassazione ha disposto il versamento di euro 3.000.
Massime di principio
- In Cassazione non è possibile riproporre questioni non sollevate in appello: i motivi devono essere stati previamente dedotti in grado di appello, altrimenti sono inammissibili.
- La Corte di legittimità non è luogo per rimettere in discussione la valutazione del merito e della prova salvo profili di evidente errore di diritto o carenza motivazionale; ricostruzioni alternative dei fatti sono generalmente estranee a questa sede.
- La titolarità formale di poteri (atto notarile, firma su assegni, quietanze) è elementi probatori rilevanti per attribuire responsabilità anche se la gestione sostanziale venisse contestata: la firma e gli atti compiuti possono far emergere la responsabilità dell'amministratore.
- La distinzione tra art. 217 (cattiva tenuta delle scritture) e art. 216 (bancarotta fraudolenta documentale o distrattiva) dipende dalla gravità e finalità delle condotte: l'uso di somme per fini privati o la tenuta delle scritture in modo da impedire la ricostruzione del patrimonio possono giustificare l'inquadramento più grave.
- Il diniego delle attenuanti generiche può essere motivato in presenza di recidiva e in assenza di elementi positivi significativi; il giudice non deve elencare ogni elemento favorevole ma deve comunque affrontare le specifiche argomentazioni proposte dall'imputato.
- La breve durata dell'incarico di amministratore non esclude automaticamente la responsabilità: conta il concreto esercizio di poteri, la presenza e il ruolo effettivo nell'impresa (amministratore di fatto) e le condotte tenute nel periodo di riferimento.
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