Cassazione Civile, Ordinanza n. 21292/2023 del 19/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (parte privata)
La controversia
I soggetti ricorrenti hanno proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'Appello di Bologna, affidandolo a quattro motivi, ma la controversia in sede di legittimità è stata assorbita dalla questione preliminare della tempestività dell'impugnazione. La controricorrente ha eccepito l'intempestività del ricorso. Dalla sentenza emerge che la decisione d'appello era stata notificata a mezzo posta al difensore costituito, con avviso di deposito presso l'ufficio postale e successiva compiuta giacenza; i ricorrenti avevano depositato la sentenza con l'istanza di notifica della controparte, ma non la relata di notificazione. La Corte ha ritenuto che ciò implicasse la deduzione dell'avvenuta notifica della sentenza, con conseguente applicazione del termine breve ex art. 325 c.p.c.; verificata la data di perfezionamento della notifica (28/12/2018), il ricorso notificato il 01/03/2019 è risultato oltre il termine di sessanta giorni.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione perché tardivo. Ha ricostruito la perfezione della notifica della sentenza d'appello a mezzo posta, valorizzando la produzione da parte della controricorrente della documentazione relativa all'avviso di ricevimento della comunicazione di avvenuto deposito (C.A.D.), e ha ritenuto decorso il termine breve di impugnazione. Ha quindi condannato i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 327 c.p.c.
Se non risulta allegata la notificazione della sentenza impugnata, l'impugnazione si presume soggetta al termine lungo; diversamente opera il termine breve.
art. 325 c.p.c.
Quando la sentenza impugnata risulta notificata, decorre il termine breve per proporre ricorso per cassazione.
art. 369 c.p.c.
La copia autentica della sentenza impugnata con relata di notificazione deve essere depositata entro il termine previsto; la mancata produzione comporta improcedibilità/inammissibilità del ricorso quando rilevante per il termine breve.
art. 372 c.p.c.
La copia autentica della sentenza con relata può essere depositata anche nei modi previsti per i documenti rilevanti in cassazione.
art. 8 L. n. 890/1982
In caso di irreperibilità relativa del destinatario della notifica postale, il perfezionamento della notificazione va provato mediante l'avviso di ricevimento della comunicazione di avvenuto deposito (C.A.D.).
art. 13 d.P.R. n. 115/2002
Sussistendo i presupposti processuali, il ricorrente è tenuto al versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Ai fini del controllo sulla tempestività del ricorso per cassazione, rilevano le allegazioni delle parti: se il ricorrente non allega la notificazione della sentenza impugnata, si applica il termine lungo; se invece la notifica è allegata o emerge dagli atti, opera il termine breve.
- Quando la sentenza d'appello è stata notificata a mezzo posta in caso di irreperibilità relativa del destinatario, la prova del perfezionamento della notifica richiede l'esibizione dell'avviso di ricevimento della comunicazione di avvenuto deposito (C.A.D.), poiché solo tale documento consente di verificare l'effettiva conoscenza del deposito e la tutela del diritto di difesa.
- Se il termine breve decorre dalla notifica della sentenza d'appello e il ricorso per cassazione è proposto oltre sessanta giorni dalla sua perfezione, il ricorso è inammissibile per tardività.
- La mancata produzione, da parte del ricorrente, della copia autentica della sentenza notificata con la relativa relata può precludere la verifica della tempestività dell'impugnazione e condurre all'applicazione delle conseguenze processuali previste dal codice di rito.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 19 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 21072/2023 del 19/07/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 19 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 21109/2023 del 19/07/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 19 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 21138/2023 del 19/07/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 19 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 21162/2023 del 19/07/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 19 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 21184/2023 del 19/07/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 19 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 21190/2023 del 19/07/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →