Sentenza del 13/01/2023 n. 957 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Ricorso per revocazione contro l'ordinanza n.19783/2021 (che aveva rigettato il ricorso per cassazione del contribuente) e, nel merito, impugnazione degli avvisi di accertamento Irpef per gli anni 2005-2007 determinati con metodo sintetico per mancata presentazione delle dichiarazioni. Le censure principali riguardano l'omessa pronuncia della Corte su più motivi di cassazione (violazione di legge e omesso esame di fatto decisivo), la contestata inammissibilità di documentazione bancaria di terzi prodotta in sede precontenziosa dopo l'invito ma entro il termine successivamente concordato con l'ufficio, e la violazione dei principi di lealtà, buona fede e collaborazione da parte dell'Amministrazione che aveva poi utilizzato tali documenti negli avvisi.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso per revocazione, revocando l'ordinanza n.19783/2021. In sede rescissoria ha accolto i motivi selezionati (terzo, quarto e quinto), ha cassato la sentenza della Commissione tributaria regionale dell'Umbria n.02/03/2015 e ha rinviato la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Umbria in diversa composizione per nuovo esame del merito. Sono state poste a carico della parte soccombente le spese di revocazione e di legittimità.
Norme richiamate
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
L'invito a fornire chiarimenti svolge funzione di dialogo precontenzioso; l'omessa o intempestiva risposta comporta preclusione amministrativa e processuale all'allegazione in giudizio dei documenti non forniti, salvo deroga prevista dal comma 5. Però se il termine per la produzione viene prorogato d'intesa tra le parti i documenti prodotti nel nuovo termine sono utilizzabili.
Legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto del contribuente)
Principi di buona fede, lealtà e collaborazione tra contribuente e Amministrazione fiscale che impediscono comportamenti contraddittori dell'ufficio e giustificano l'utilizzabilità dei documenti quando l'Amministrazione abbia concordato o non si sia opposta a un differimento del termine.
Codice di procedura civile
art. 395 c.p.c., comma 1, n. 4; art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 e n. 5; art. 112 c.p.c.
Art. 395 c.p.c. disciplina i motivi di revocazione per errori di fatto o omissioni della Corte di cassazione; art. 360 disciplina i vizi di motivazione e l'omesso esame di fatto decisivo; art. 112 riguarda la disciplina delle prove e l'eventuale omessa pronuncia.
Costituzione della Repubblica Italiana
art. 32; art. 53; art. 24
Richiamate in relazione ai principi di tutela della salute economica, capacità contributiva e diritto di difesa nel processo.
Decreti ministeriali relativi al redditometro
DD.MM. 10/09/1992 e 19/11/1992
Norme tecniche richiamate con riferimento ai criteri del reddito presunto in sede di accertamento sintetico; il contribuente contestava la corretta applicazione e la possibilità di contraddire la prova documentale.
Giurisprudenza della Cassazione
Cass. sez. trib., ordinanza n. 34538/2021
Precisa che la proroga concordata del termine per la produzione documentale rende utilizzabili i documenti prodotti nel nuovo termine e censura la condotta dell'Amministrazione che abbia poi ritenuto quei medesimi documenti inutilizzabili pur avendoli considerati nella motivazione degli atti.
Massime di principio
- Se l'Amministrazione fiscale e il contribuente concordano o tollerano una proroga del termine per la produzione di documenti in sede precontenziosa, i documenti prodotti entro il nuovo termine sono utilizzabili in giudizio; l'ufficio non può poi dichiararli inammissibili per tardività senza violare i principi di buona fede e lealtà.
- L'invito ai sensi dell'art. 32 D.P.R. 600/1973 crea una preclusione all'allegazione successiva dei documenti non prodotti, salvo deroga del comma 5 o produzione nei termini concordati; per ottenere la deroga è necessario attestare l'impossibilità per causa non imputabile al contribuente e allegare la documentazione all'atto introduttivo.
- È contraddittorio e sanzionabile che l'amministrazione, da un lato, menzioni o utilizzi documenti nella motivazione degli avvisi di accertamento e, dall'altro, ne dichiari l'inutilizzabilità: il comportamento dell'ufficio può rafforzare l'ammissibilità e la valutazione in favore del contribuente.
- La revocazione dell'ordinanza della Corte di cassazione è ammissibile quando ricorra un errore di fatto consistente nell'omessa pronuncia su singoli motivi del ricorso per cassazione, ossia quando dagli atti emerga una rappresentazione discordante rispetto a quella data nella decisione.
- In contenziosi su accertamento sintetico, è importante produrre tempestivamente in sede precontenziosa ogni documentazione di terzi che giustifichi le rilevanze del contribuente e conservare elementi che dimostrino eventuali accordi o tolleranze dell'ufficio sui termini di produzione.
- Quando si sospetta omissione di valutazione o errori del giudice di merito sulla rilevanza dei documenti, può essere utile segnalare specificamente tali punti in esposti e motivi di impugnazione per evitare che siano considerati assorbiti o non valutati.
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