Sentenza n. 177/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia del provvedimento di rigetto della Questura di Reggio Calabria Cat -OMISSIS-, notificato successivamente, sull'istanza tesa ad ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro autonomo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro autonomo
Esito
Favorevole al resistente (questura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato il diniego con cui la Questura ha respinto l’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro autonomo, rilevando l’assenza di una dichiarazione dei redditi dal 2016 e di versamenti contributivi utili a pensione successivi al 2018, nonché il mancato possesso del reddito minimo richiesto dalla normativa. Ha dedotto, con un unico motivo, eccesso di potere per travisamento dei fatti, rilievo dell’impossibilità oggettiva e violazione dell’art. 103 del d.l. n. 34/2020, convertito dalla l. n. 77/2020, e dell’art. 2 Cost. La ricorrente ha rappresentato che l’insufficienza reddituale era dipesa dalla crisi economica conseguente alle misure di contenimento della pandemia da Covid-19 e ha evidenziato di avere successivamente cessato l’attività autonoma e stipulato, dal 7 luglio 2023, un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato come badante. Ha sostenuto che tale nuova occupazione e la disciplina speciale di emersione prevista dall’art. 103 avrebbero dovuto indurre l’amministrazione a rinnovare il titolo o comunque a considerare la situazione sopravvenuta.
La decisione
Il TAR ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che l’art. 103 del d.l. n. 34/2020 disciplini una procedura eccezionale e temporalmente delimitata di emersione del lavoro irregolare e di rilascio di un permesso temporaneo, riferita esclusivamente agli specifici settori indicati dalla norma e subordinata a presupposti puntuali, tra cui la presenza sul territorio nazionale alle date previste, lo svolgimento di attività lavorativa nei settori ammessi e la presentazione dell’istanza nel periodo dal 1° giugno al 15 agosto 2020. La ricorrente aveva invece presentato nel 2021 una domanda diversa, diretta al rinnovo del permesso per lavoro autonomo, senza dimostrare il possesso dei requisiti dell’art. 103 né l’appartenenza ai settori agricolo o domestico contemplati dalla disciplina speciale. Il Tribunale ha quindi escluso che la Questura fosse tenuta a esaminare l’istanza secondo l’art. 103, anche perché non era stato precisato quale delle due fattispecie previste dai commi 1 e 2 avrebbe dovuto trovare applicazione. Il nuovo rapporto di lavoro subordinato era inoltre successivo al provvedimento impugnato e non poteva incidere sulla legittimità dello stesso, potendo al più fondare una nuova istanza o una richiesta di riesame. È stata confermata la precedente ordinanza cautelare di rigetto, fondata sull’assenza di fumus boni iuris e sul divieto di applicazione analogica della disciplina eccezionale. Le spese sono state integralmente compensate per la natura della controversia e la costituzione meramente formale dell’amministrazione. È stata confermata l’ammissione della ricorrente al patrocinio a spese dello Stato.
Norme richiamate
art. 5, comma 3-quater, d.lgs. 286/1998
Costituisce, insieme all’art. 26 del medesimo decreto, la disciplina ordinaria posta a fondamento della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro autonomo.
art. 26 d.lgs. 286/1998
Disciplina il soggiorno per lavoro autonomo e richiede il possesso dei presupposti reddituali richiamati nel provvedimento di diniego.
art. 4, comma 3, d.lgs. 286/1998
È richiamato dall’amministrazione quale base del requisito relativo alla disponibilità di mezzi di sussistenza per il rilascio e il rinnovo del permesso di soggiorno.
art. 9, comma 4, lettera b), d.P.R. 394/1999
È richiamato, unitamente all’art. 4, comma 3, d.lgs. 286/1998, quale fondamento del requisito reddituale considerato dalla Questura.
art. 103 d.l. 34/2020, convertito dalla l. 77/2020
Le istanze di cui ai commi 1 e 2 sono presentate dal 1° giugno 2020 al 15 agosto 2020.
Prevede una disciplina eccezionale di emersione di rapporti di lavoro irregolari e di rilascio di un permesso temporaneo per stranieri con permesso scaduto, limitata a specifici settori lavorativi, a presupposti determinati e a un termine tassativo di presentazione delle istanze; non è applicabile analogicamente a una domanda di rinnovo del permesso per lavoro autonomo presentata nel 2021.
art. 10-bis l. 241/1990
Disciplina il preavviso di rigetto notificato alla ricorrente, che non ha presentato osservazioni.
art. 2 Cost.
È stato invocato dalla ricorrente, ma il giudice non ha ravvisato una sua violazione.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ha costituito il presupposto, insieme all’art. 9, paragrafo 1, del GDPR, per disporre l’oscuramento dei dati identificativi della ricorrente.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
È richiamato quale ulteriore fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- La disciplina dell’art. 103 del d.l. n. 34/2020, essendo eccezionale e finalizzata all’emersione di rapporti di lavoro irregolari in specifici settori, non può essere applicata analogicamente a una domanda ordinaria di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro autonomo.
- L’applicazione dell’art. 103 del d.l. n. 34/2020 presuppone la dimostrazione dei requisiti specificamente previsti dalla norma, inclusi il settore lavorativo ammesso, le condizioni relative alla presenza sul territorio nazionale e il rispetto del termine legislativo per la presentazione dell’istanza.
- Un rapporto di lavoro instaurato dopo l’adozione del provvedimento di diniego non incide sulla legittimità originaria dell’atto impugnato, ma può eventualmente fondare una nuova domanda amministrativa o una richiesta di riesame.
- L’amministrazione non è tenuta a esaminare una domanda di rinnovo del permesso di soggiorno secondo una disciplina speciale di emersione quando l’istanza è stata presentata sulla base di presupposti diversi e l’interessato non dimostra di rientrare nell’ambito applicativo della disciplina invocata.
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