Sentenza del 06/11/2015 n. 7316 - Comm. Trib. Prov. Caserta
Riscossione - Iscrizione ipotecaria.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente contestava l'iscrizione ipotecaria sostenendo che gli avvisi di accertamento posti a fondamento della riscossione fossero illegittimi perché sottoscritti da un dirigente la cui nomina era stata dichiarata invalida dalla sentenza della Corte costituzionale n. 37/2015. La questione centrale riguardava la possibilità di contestare tale vizio direttamente contro l'iscrizione ipotecaria, anche dopo la scadenza del termine per impugnare gli avvisi.
La decisione
La contestazione non può essere proposta tardivamente facendo valere l'inesistenza degli avvisi. Il vizio derivante dalla sottoscrizione da parte di un dirigente invalidamente nominato, anche ove riconosciuto, è riconducibile all'illegittimità per incompetenza interna e non al difetto assoluto di attribuzione. Gli avvisi, pertanto, devono essere impugnati tempestivamente entro il termine previsto dall'art. 21 del d.lgs. 546/1992. In mancanza di impugnazione, essi diventano definitivi e non possono essere rimessi in discussione attraverso l'impugnazione dell'iscrizione ipotecaria.
Norme richiamate
Art. 21 del d.lgs. 546/1992
Gli atti tributari devono essere impugnati entro il termine previsto dalla legge. Il contribuente non può attendere l'atto successivo della riscossione per contestare vizi propri dell'avviso ormai divenuto definitivo.
Art. 21-septies della legge 241/1990
L'inesistenza dell'atto ricorre in presenza di mancanza assoluta di attribuzione o di altri elementi essenziali. La mera incompetenza interna del soggetto che ha sottoscritto l'atto non determina, di regola, inesistenza, ma illegittimità.
Sentenza della Corte costituzionale n. 37/2015
La pronuncia ha inciso sulla validità delle nomine dirigenziali effettuate senza concorso, ma non comporta automaticamente l'inesistenza degli atti sottoscritti dai funzionari interessati.
Cassazione civile, sezione tributaria, 17 gennaio 2013, n. 1088
La contestazione oltre il termine ordinario può essere ammessa quando l'atto presupposto sia radicalmente inesistente; tale eccezione non si applica ai vizi di semplice illegittimità o incompetenza.
Massime di principio
- I vizi dell'atto presupposto devono essere contestati entro il termine ordinario decorrente dalla sua notificazione; non è normalmente possibile farli valere per la prima volta contro un successivo atto della riscossione.
- La sottoscrizione da parte di un funzionario con nomina o competenza irregolare determina, in linea generale, un vizio di illegittimità o incompetenza interna, non l'inesistenza dell'atto.
- Solo la mancanza assoluta del potere di emanare l'atto, cioè il difetto di attribuzione, può consentire di contestare l'atto anche oltre i termini ordinari.
- Quando viene notificato un atto successivo, come un'iscrizione ipotecaria, occorre distinguere tra vizi propri di quell'atto e vizi dell'atto presupposto: i primi possono essere contestati direttamente, mentre i secondi sono preclusi se l'atto presupposto è divenuto definitivo.
- In situazioni analoghe è prudente impugnare tempestivamente sia l'atto presupposto sia, se necessario, l'atto successivo, evitando di fare affidamento sulla qualificazione del vizio come inesistenza salvo che ricorrano effettivamente i presupposti del difetto assoluto di attribuzione.
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