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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23237/2022 del 25/07/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

L'Ufficio fiscale aveva emesso, per il periodo d'imposta 2004, un avviso di accertamento nei confronti di una società alberghiera con servizio di ristorazione, determinando maggiori ricavi e conseguenti maggiori imposte IVA e IRAP sulla base degli studi di settore, valorizzando anche la ritenuta antieconomicità della gestione, desunta da perdite reiterate e costi elevati per il personale. La società aveva impugnato l'atto sostenendo che mancassero i presupposti dell'accertamento induttivo ex art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600/1973, perché l'Ufficio non aveva dimostrato una grave incongruenza tra ricavi dichiarati e ricavi risultanti dagli studi di settore e perché l'accertamento non poteva fondarsi esclusivamente su tali studi. La CTR aveva confermato l'annullamento dell'avviso ritenendo che uno scostamento del 17% fosse di lieve entità e non integrasse la grave incongruenza richiesta dalla legge. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione denunciando violazione dell'art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600/1973, dell'art. 62-sexies d.l. n. 331/1993 e dell'art. 2697 c.c., sostenendo che gli studi di settore costituiscono presunzione idonea a fondare l'accertamento in presenza di gravi incongruenze e che la CTR avrebbe errato nel riparto dell'onere della prova e nel ritenere insufficiente lo scostamento percentuale considerato, oltre a non valorizzare adeguatamente la protratta antieconomicità della gestione.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondati entrambi i motivi, ha affermato che la valutazione circa la sussistenza della "grave incongruenza" richiesta per l'accertamento fondato sugli studi di settore è un apprezzamento di merito, insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, e ha ritenuto non illogico il giudizio della CTR secondo cui uno scostamento del 17% era di lieve entità. Ha inoltre ribadito che il presupposto della grave incongruenza è necessario anche per gli avvisi notificati dopo il 1° gennaio 2007, non essendo l'art. 62-sexies implicitamente abrogato. Il ricorso è stato quindi rigettato; l'Agenzia delle Entrate è stata condannata alle spese, con distrazione in favore del difensore della controricorrente che ne aveva fatto richiesta.

Norme richiamate

  • art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600/1973

    consente l'accertamento induttivo anche mediante presunzioni, ma solo in presenza dei presupposti normativi richiamati, tra cui la grave incongruenza rispetto ai ricavi dichiarati

  • art. 62-sexies d.l. n. 331/1993

    gli studi di settore possono fondare l'accertamento solo quando emergano gravi incongruenze tra ricavi dichiarati e ricavi desumibili dalle caratteristiche dell'attività; il presupposto resta necessario anche dopo il 1° gennaio 2007

  • art. 2697 c.c.

    il contribuente deve offrire prova contraria rispetto alla presunzione derivante dagli studi di settore, ma la contestazione dell'Ufficio presuppone la ricorrenza della grave incongruenza

  • art. 54 d.P.R. n. 633/1972

    norma richiamata in tema di accertamento IVA fondato anche su gravi incongruenze e studi di settore

  • art. 10, comma 1, L. n. 146/1998

    continua a richiamare l'art. 62-sexies anche dopo le modifiche del 2006, con conseguente permanenza del requisito della grave incongruenza

  • art. 1, comma 23, L. n. 296/2006

    le modifiche apportate non hanno determinato l'implicita abrogazione dell'art. 62-sexies

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    norma richiamata per la trattazione camerale e per la memoria depositata dalla controricorrente

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    consente il raddoppio del contributo unificato nei casi previsti, ma la Corte dà atto della non sussistenza dei presupposti nel caso concreto

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    richiamato quale parametro dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato

Massime di principio

  • In tema di accertamento fiscale fondato sugli studi di settore, la legittimità dell'atto presuppone la sussistenza di una grave incongruenza tra i ricavi dichiarati e quelli desumibili dagli studi; lo scostamento di lieve entità non basta a integrare il requisito normativo.
  • La valutazione circa l'esistenza della grave incongruenza è un accertamento di fatto rimesso al giudice di merito e, se adeguatamente motivato, non è sindacabile in cassazione.
  • Gli studi di settore costituiscono una presunzione semplice idonea a sostenere l'accertamento solo una volta accertato il presupposto normativo; al contribuente spetta fornire prova contraria, ma l'onere difensivo non sostituisce il necessario controllo sulla gravità dello scostamento.
  • Il requisito della grave incongruenza richiesto dall'art. 62-sexies d.l. n. 331/1993 permane anche per gli accertamenti notificati dopo il 1° gennaio 2007, poiché la disciplina richiamata non risulta implicitamente abrogata dalle modifiche successive.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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