Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34663/2025 del 23/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza d'appello del 04/12/2024 per più profili: (i) per D'Isanto e Varlese contestano l'applicazione in sentenza della circostanza aggravante "più persone riunite" non menzionata in imputazione, con conseguente nullità per violazione della legge penale e danno al contraddittorio; chiedono inoltre il riconoscimento della prescrizione del reato gg) (estorsione consumata plurima fino al 31/03/2003); (ii) per Dell'Aversano e Brosco contestano sia l'applicazione della stessa aggravante non contestata (capo mm, reati commessi fino al marzo 2002), sia la mancanza di adeguata motivazione sull'accertamento della responsabilità, posto che la condanna si fondava in prevalenza sulle dichiarazioni della parte civile senza valutazione rigorosa della sua attendibilità soggettiva e dell'attendibilità intrinseca del racconto; deducono inoltre vizio di motivazione sulla sussistenza degli elementi costitutivi dell'estorsione e sul mancato riconoscimento delle attenuanti.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il motivo comune relativo alla illegittima applicazione dell'aggravante "più persone riunite" non contestata in imputazione, dichiarandola tamquam non esset; ne è conseguita l'estinzione per prescrizione dei reati di estorsione semplici contestati, se calcolati senza l'aggravante ritenuta illegittima. Per D'Isanto e Varlese la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti penali (reato estinto per prescrizione) confermando le statuizioni civili. Per Dell'Aversano e Brosco la Corte ha invece ritenuto fondate anche le doglianze sulla carenza motivazionale e sulla valutazione della prova dichiarativa della parte civile: ha annullato la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'appello di Napoli, affinché si proceda al riesame sulla responsabilità nel merito (anche alla luce dell'esigenza di garantire adeguata valutazione della prova e, ove del caso, pronunce anche sulla responsabilità civile), nonostante la sussistenza della prescrizione ove si escluda l'aggravante.

Norme richiamate

  • art. 629 cod. pen. (aggravante e reato di estorsione)

    La circostanza aggravante delle "più persone riunite" richiede la simultanea presenza di almeno due persone nel luogo e nel momento della minaccia o violenza; se non contestata in imputazione deve essere considerata come non esistente (tamquam non esset)

  • art. 628 cod. pen.

    Richiamato come norma generale sull'estorsione; in combinato con art. 629 per valutare la fattispecie e le aggravanti

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen.

    Norme che individuano i motivi di ricorso per cassazione (violazione di legge e vizio di motivazione) invocate dai ricorrenti

  • art. 521 cod. proc. pen.

    Stabilisce che il giudice non può integrare in decisione una circostanza aggravante non contestata; la diversità del fatto ai sensi dell'art. 521 consente la rimessione al P.M. solo se il 'fatto' è essenzialmente diverso (condotta-nesso-evento), non quando si tratti di nuove circostanze aggravanti

  • art. 530, comma 2, cod. proc. pen.

    Prevede la possibilità di proscioglimento nel merito con formula dubitativa; la giurisprudenza richiede che il giudice d'appello, in presenza di parte civile, privilegi l'accertamento nel merito ove possibile

  • art. 2 cod. pen. (principio di legalità)

    Principio che impone di applicare la legge penale più favorevole nel tempo, anche con riferimento alla durata della prescrizione

  • art. 157 e ss. cod. pen. (prescrizione)

    La disciplina della prescrizione è di diritto penale sostanziale e va applicata nella versione più favorevole all'imputato; l'esclusione dell'aggravante modifica il termine prescrizionale

  • art. 192, comma 3, cod. proc. pen.

    Norma sulla valutazione della prova dichiarativa; la Corte richiama che le dichiarazioni della parte offesa, se costitutive del giudizio, richiedono verifica più rigorosa della credibilità soggettiva e dell'attendibilità intrinseca

  • art. 517 cod. proc. pen.

    Disciplina della contestazione suppletiva: l'assenza di tempestiva e rituale contestazione di una circostanza aggravante non può essere sanata dal giudice in sede di decisione

  • art. 622 cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione ai limiti del rinvio al giudice civile: il rinvio al civile non può essere disposto quando l'annullamento delle disposizioni civili dipenda dalla fondatezza del ricorso sull'aspetto penale

  • Corte costituzionale, n. 230/2022

    Conferma la legittimità dell'art. 521, comma 2, cod. proc. pen., evitando che il giudice integri mediante ordinanza la mancata contestazione dell'aggravante e sottolineando il rischio per la terzietà del giudice

Massime di principio

  • Il giudice non può utilizzare in decisione una circostanza aggravante che non sia stata contestata in imputazione: tale aggravante va considerata come se non esistesse e non può essere integrata d'ufficio
  • Se l'aggravante illegittimamente ritenuta incideva sul massimo edittale, la prescrizione va ricalcolata sulla fattispecie meno grave (più favorevole all'imputato) e, se intervenuta, determina l'estinzione del reato
  • In presenza di parte civile costituita, il giudice d'impugnazione deve, se possibile, privilegiare l'accertamento nel merito sulla semplice declaratoria di estinzione per prescrizione, procedendo al rigoroso esame probatorio (anche con formule dubitative di proscioglimento) quando la responsabilità penale è controversa
  • Le condanne fondate prevalentemente sulle dichiarazioni della parte offesa richiedono specifica e dettagliata valutazione della credibilità soggettiva e dell'attendibilità intrinseca del racconto; la carenza motivazionale su questo punto è causa di annullamento e rinvio
  • Se il ricorso reclama solo la correttezza del calcolo della prescrizione e non la responsabilità, il giudice della legittimità può annullare senza rinvio confermando le statuizioni civili; se invece sono dedotti vizi probatori sulla responsabilità, è opportuno il rinvio per nuovo esame di merito

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.