Circolare numero 80 del 14-09-2023
Con la presente circolare si forniscono indicazioni per l’istruttoria del procedimento e specifiche procedurali per la presentazione della domanda di disapplicazione del massimale contributivo di cui all’articolo 2, comma 18, della legge n. 335/1995, prevista dall’articolo 21 del decreto-legge n. 4/2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26/2019, come novellato dall’articolo 21, comma 1, del decreto-legge n. 44/2023, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 74/2023, relativa ai dipendenti delle pubbliche Amministrazioni.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare comunica la riapertura dei termini per la presentazione, da parte dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, delle domande di disapplicazione su domanda del massimale contributivo (art.2, comma 18, L.335/1995) prevista dall'art.21 del DL 4/2019, in seguito alla modifica introdotta dall'art.21 del DL 22 aprile 2023, n.44 (convertito L.74/2023). Viene fissata la nuova scadenza generale al 31 dicembre 2023 per chi ha superato il massimale entro aprile 2023; per chi supera il massimale dopo aprile 2023 il termine è di 12 mesi dalla data di superamento. Restano invariate condizioni e requisiti sostanziali; le istanze devono essere presentate telematicamente.
Riapertura dei termini per la presentazione delle domande di disapplicazione del massimale contributivo (art.21 DL 4/2019)
Punti principali
Normativa di riferimento
Circolare n.93/2019 e messaggi n.2847/2019 e n.4485/2020; modifica dei termini dall'art.21 del DL 22/4/2023, n.44 (convertito L.74/2023) al DL 4/2019.
Nuovi termini di presentazione
Per i dipendenti che hanno superato il massimale entro il mese di aprile 2023: termine per la domanda fissato al 31 dicembre 2023. Per chi supera il massimale dopo aprile 2023: termine di 12 mesi dalla data di superamento (in luogo dei precedenti 6 mesi).
Ambito di applicazione
La modifica riguarda esclusivamente i termini di presentazione della domanda; restano confermati i requisiti e le condizioni previsti dall'art.21 del DL 4/2019 e dalle precedenti istruzioni (circolare n.93/2019 e messaggi correlati), nei limiti di compatibilità con la presente circolare.
Istruttoria e decorrenza degli effetti
Le domande saranno istruite considerando la decorrenza degli effetti della disapplicazione a partire dal periodo retributivo successivo alla data dell'opzione, come previsto dalla circolare n.93/2019.
Gestione delle domande giacenti, tardive e respinte
Domande già presentate tempestivamente saranno esaminate secondo le nuove disposizioni. Domande presentate tardivamente con la previgente normativa possono essere considerate presentate il 23/4/2023 se il richiedente manifesta espressa volontà, altrimenti sono respinte. Le domande già respinte non sono riesaminabili per effetto non retroattivo della norma; l'interessato dovrà presentare nuova domanda nei nuovi termini.
Modalità di presentazione
Le domande devono essere presentate esclusivamente in via telematica tramite il servizio sul portale istituzionale www.inps.it, aggiornato in base al nuovo quadro normativo (cfr. messaggio n.4485/2020).
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