Circolare numero 81 del 18-09-2023
La Banca Centrale Europea con la decisione di politica monetaria del 14 settembre 2023 ha innalzato di 25 punti base il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema (ex TUR) che, pertanto, con decorrenza dal 20 settembre 2023, è pari al 4,50%.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa decisione BCE del 14/09/2023 ha fissato il tasso sulle operazioni di rifinanziamento principali a 4,50% dal 20/09/2023. Ciò comporta l'adeguamento dell'interesse di dilazione e di differimento al 10,50% annuo per le nuove rateazioni e differimenti e la revisione della misura delle sanzioni civili (principalmente al 10% annuo), fermo restando che piani di ammortamento già notificati non vengono modificati. In caso di procedure concorsuali si applicano riduzioni ancorate al tasso legale (5%) e al relativo maggiorativo.
Aggiornamento del tasso TUR al 4,50% dal 20/09/2023 e conseguenze su interessi di dilazione/differimento e sanzioni civili
Punti principali
Premessa
La BCE ha innalzato il tasso sulle operazioni di rifinanziamento principali al 4,50% con decorrenza 20/09/2023; la variazione incide su calcolo interessi e sanzioni previste dalla legge n.388/2000.
Interesse di dilazione
Per le richieste di rateazione presentate dal 20/09/2023 l'interesse di dilazione è pari al 10,50% annuo; i piani di ammortamento già emessi e notificati non subiscono modifiche.
Interesse di differimento
L'interesse sui differimenti di versamento è pari al 10,50% annuo e, per i differimenti autorizzati, si applica a partire dalla contribuzione relativa al mese di settembre 2023.
Sanzioni civili ordinarie
Per mancato o ritardato pagamento (art.116, comma 8, lett. a) e lett. b) secondo periodo) la sanzione è pari al 10% annuo (4,50% + 5,5 punti). Per il caso di evasione (art.116, comma 8, lett. b) primo periodo) la sanzione resta pari al 30% annuo, nel limite del 60% dell'importo dovuto. Anche il comma 10 prevede sanzione al 10% annuo.
Sanzioni ridotte in procedure concorsuali
In procedure concorsuali le sanzioni ridotte sono calcolate sul TUR (oggi 4,50%) o sul TUR maggiorato di 2 punti per le ipotesi di evasione; tuttavia, dato che il TUR è inferiore al tasso legale (5% dal 1/1/2023), la riduzione massima è pari al tasso legale (5%) e la riduzione minima al tasso legale maggiorato di 2 punti (7%), subordinata al pagamento integrale di contributi e spese.
Decorrenze e ambito di applicazione
Le nuove misure si applicano alle rateazioni e ai differimenti presentati/autorized a decorrere dal 20/09/2023; le notifiche e piani già emessi rimangono invariati. Riferimenti normativi: art.116 legge n.388/2000 e deliberazione CdA n.1/2002.
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