Cassazione Civile, Ordinanza n. 24215/2025 del 29/08/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (professionista)
La controversia
Il professionista impugnava in cassazione la decisione della Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie che aveva respinto il suo gravame avverso la sanzione disciplinare della radiazione inflitta dall'Ordine provinciale dei medici. La sanzione era stata applicata in relazione a fatti per i quali il professionista era stato condannato con sentenza definitiva per reati di cui all'art. 589 c.p. Davanti alla Commissione centrale erano state dedotte due nullità del provvedimento disciplinare di primo grado: la mancata indicazione dei nomi dei componenti del collegio e la mancanza della sottoscrizione da parte di tutti i componenti. La Commissione centrale aveva ritenuto infondata la censura sulla sottoscrizione, affermando che era sufficiente la firma del presidente e dell'estensore, e aveva dichiarato assorbita la censura relativa alla mancata indicazione dei nomi dei componenti. In cassazione il ricorrente denunciava violazione dell'art. 112 c.p.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., sostenendo che la Commissione centrale avesse indebitamente omesso di pronunciarsi sulla doglianza concernente l'omessa indicazione dei componenti del collegio disciplinare.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso. Ha richiamato il principio per cui, ai fini della validità della decisione disciplinare, è sufficiente la sottoscrizione del presidente e dell'estensore; ha però distinto tale profilo da quello della diversa censura relativa alla mancata indicazione dei nomi dei componenti del collegio. Ha affermato che la declaratoria di assorbimento, sia proprio sia improprio, richiede una specifica indicazione dei presupposti di fatto e di diritto che la giustificano, altrimenti integra omissione di pronuncia. Nel caso concreto, il rigetto della doglianza sulla sottoscrizione non rendeva superflua né inutile la verifica sulla mancata indicazione dei componenti, questione autonoma e non assorbita. Ha inoltre ritenuto irrilevanti e irritualmente prodotte le attestazioni successive dell'Ordine sulla composizione del collegio, perché la composizione doveva risultare dagli atti del procedimento. Il provvedimento impugnato è stato quindi cassato con rinvio alla Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 112 c.p.c.
Il giudice deve pronunciarsi su tutte le domande, eccezioni e censure ritualmente proposte; l'omessa decisione su una doglianza autonoma, indebitamente dichiarata assorbita, integra nullità per omessa pronuncia.
art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.
La violazione dell'art. 112 c.p.c. è deducibile in cassazione come nullità della sentenza o del provvedimento impugnato.
d.P.R. 221/1950, art. 47
Nel ragionamento della Corte viene richiamato per evidenziare il precedente regime in cui era richiesta la sottoscrizione di tutti i componenti del collegio disciplinare; superata tale necessità, assume autonomia il profilo dell'indicazione nominativa dei componenti.
art. 372 c.p.c.
La documentazione prodotta in cassazione per attestare ex post la composizione del collegio è stata ritenuta irrituale e inidonea, perché la composizione doveva emergere dagli atti del procedimento.
art. 589 c.p.
Richiamato solo come base fattuale della condanna penale definitiva posta a fondamento del procedimento disciplinare.
Massime di principio
- Quando un atto o provvedimento è censurato sotto profili diversi e autonomi, il giudice non può dichiarare assorbita una doglianza se la decisione sull'altra non ne rende superfluo l'esame né ne esclude la necessità di provvedere.
- La declaratoria di assorbimento, sia in senso proprio sia in senso improprio, deve essere sorretta da una specifica indicazione dei presupposti in fatto e in diritto che la giustificano; in difetto si configura omissione di pronuncia.
- Ai fini della validità di una decisione disciplinare professionale, la sufficienza della sottoscrizione del presidente e dell'estensore non comporta automaticamente la superfluità dell'indicazione nominativa dei componenti del collegio, se tale indicazione è oggetto di distinta censura.
- In sede di legittimità non è ammissibile colmare ex post, con documentazione irritualmente prodotta, un vizio che deve risultare dagli atti del procedimento; la prova della composizione dell'organo giudicante deve emergere dal fascicolo originario.
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