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Ordinanza

Ordinanza n. 1602/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

Giustizia amministrativa202602559

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Consiglio di Stato ha preso atto della rinuncia delle appellanti principali all'istanza cautelare, senza esaminare il fumus boni iuris né il periculum in mora e senza pronunciarsi sul merito dell'appello principale o dell'appello incidentale. Ha compensato tra le parti le spese della fase cautelare.

Consiglio di Stato, Sez. VIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza semplificata del TAR Campania, Sezione staccata di Salerno, Sezione III, n. 167/2026, impugnata in parte qua

Esito

IMPROCEDIBILITA

La controversia

Le società appellanti principali hanno impugnato in parte qua la sentenza semplificata del TAR Campania, chiedendone la riforma e proponendo incidentalmente domanda di sospensione dell'efficacia della sentenza. La società appellata ha resistito e ha proposto appello incidentale. Dal testo dell'ordinanza non emergono i motivi di merito dell'appello principale o dell'appello incidentale, poiché la decisione riguarda esclusivamente la fase cautelare. Prima della camera di consiglio, le appellanti principali hanno rinunciato alla domanda cautelare, depositando la relativa dichiarazione e documentazione.

Norme richiamate

  • art. 98 c.p.a.

    La norma è richiamata quale base normativa della domanda cautelare in appello; l'istanza non è stata esaminata nel merito a seguito della rinuncia delle appellanti.

Massime di principio

  • La rinuncia alla domanda cautelare in appello, se ritualmente acquisita agli atti, impone al giudice di prendere atto della rinuncia senza procedere all'esame dei presupposti cautelari del fumus boni iuris e del periculum in mora.
  • La rinuncia alla sola istanza cautelare non determina, di per sé, la rinuncia all'appello principale o all'appello incidentale, né definisce il merito della controversia; incide esclusivamente sulla fase cautelare.
  • In caso di rinuncia all'istanza cautelare, il giudice può compensare le spese della relativa fase processuale.

Come è indicizzato

MaterieTutela cautelareEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

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