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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12374/2026 del 02/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Colica ha impugnato la sentenza con tre motivi: (1) violazione dell'art. 132 c.p. per aver inflitto una pena (ammenda di euro 516) superiore al massimo edittale previsto dall'art. 659, comma 1, c.p. (ammenda fino a euro 309); (2) mancata sussistenza degli elementi costitutivi del reato ex art. 659 c.p., sostenendo che le misurazioni acustiche non provavano rumore nella abitazione della parte offesa, che era stata già applicata una sanzione amministrativa (art. 10, comma 2, L. n. 447/1995) e che mancava violazione di specifiche prescrizioni; (3) vizio di procedibilità/legittimazione del querelante (richiamo agli artt. 129 c.p.p., 336 e ss. c.p.p., 120 e 124 c.p.), ossia contestazione della condizione di procedibilità e della legittimazione del querelante a porre in essere l'azione.

La decisione

La Corte ha ritenuto il ricorso fondato solo nel primo motivo e, per l'effetto, ha annullato la sentenza limitatamente al trattamento sanzionatorio, rinviando per nuovo esame del merito in ordine alla determinazione della pena. In particolare: ha qualificato la condotta come rientrante nell'art. 659, comma 1, c.p. (ammenda fino a euro 309) e ha rilevato che il Tribunale di Patti aveva inflitto ammenda di euro 516 senza motivare l'eventuale superamento del minimo edittale, senza richiamare i criteri dell'art. 133 c.p. e senza motivare eventuali aumenti per continuazione; tale carenza motivazionale impedisce alla Corte di supplire e impone annullamento e rinvio per nuovo esame. Il terzo motivo, che contestava la legittimazione del querelante, è stato dichiarato manifestamente infondato (la sentenza di merito aveva già riconosciuto la legittimazione della parte civile). Il secondo motivo è stato ritenuto inammissibile in parte e, comunque, manifestamente infondato alla prova dei fatti (è stato accertato che le emissioni superavano la normale tollerabilità e disturbavano più persone). La condanna della imputata per il reato di cui agli artt. 81 cpv. e 659 c.p. è quindi confermata sul punto di responsabilità; annullata è la determinazione della pena, con rinnovato esame. Inoltre è confermata la condanna dell'imputata alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile, liquidate in euro 3.686,00, che resta definitiva.

Norme richiamate

  • art. 659 c.p.

    comma 1: ammenda fino a euro 309

    La condotta è stata inquadrata nell'art. 659, comma 1 (disturbo delle occupazioni o del sonno), visto che l'imputazione richiamava il disturbo delle abitazioni limitrofe e non menzionava violazioni di specifiche prescrizioni o disposizioni di autorità; ciò esclude l'applicazione del comma 2.

  • art. 132 c.p.

    La Corte ha richiamato il principio che l'applicazione della pena deve rispettare i limiti edittali e la discrezionalità del giudice va motivata entro tali limiti; il Tribunale ha violato tale principio attribuendo una pena oltre il limite senza adeguata motivazione.

  • art. 133 c.p.

    Il giudice di merito doveva esplicitare le valutazioni richieste dall'art. 133 (criteri per la determinazione della pena, considerazione di circostanze e di eventuali aumenti come la continuazione); l'assenza di tali statuizioni ha reso necessario l'annullamento parziale.

  • art. 620 cod. proc. pen.

    La Corte ha ritenuto che, per carenza motivazionale sulle componenti del calcolo della pena, non fosse possibile decidere sostituendosi al giudice di merito ai sensi dell'art. 620, lett. 1, e quindi si è imposta l'ipotesi di annullamento con rinvio.

  • art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.

    Norma invocata per inquadrare i motivi di ricorso (violazione di legge) davanti alla Corte di Cassazione; è il riferimento formale per i capi di doglianza presentati.

  • art. 129 c.p.p.

    Richiamato dalla difesa in relazione alla procedibilità e legittimazione del querelante; la Corte ha ritenuto la questione manifestamente infondata dato che il giudice di merito aveva già accertato la legittimazione della parte civile.

  • art. 10, comma 2, L. n. 447/1995

    La presenza di una sanzione amministrativa relativa alle emissioni non ha di per sé impedito l'accertamento della responsabilità penale; la Corte ha ritenuto che i fatti avessero comunque carattere penalmente rilevante.

  • d.l. n. 137/2020, art. 23, comma 8

    Richiamato proceduralmente nell'udienza dal Procuratore generale in relazione alle conclusioni già rassegnate; non decisivo sul merito della questione principale.

Massime di principio

  • Se il giudice di merito infligge una pena che supera il limite massimo o minimo edittale previsto dalla norma, deve motivare espressamente le ragioni che giustificano il superamento; in mancanza la sentenza può essere annullata dalla Cassazione sul punto del trattamento sanzionatorio.
  • La qualificazione tra art. 659, comma 1 e comma 2, c.p. dipende dalla presenza nell'imputazione di riferimenti a violazioni di disposizioni legali o prescrizioni dell'autorità nell'esercizio di attività rumorose: l'assenza di tali riferimenti orienta verso il comma 1 (limite edittale più basso).
  • La precedente applicazione di una sanzione amministrativa non esclude automaticamente la responsabilità penale per lo stesso fatto; occorre valutare la prova del superamento della normale tollerabilità e degli elementi costitutivi del reato.
  • La contestazione della legittimazione del querelante/parte civile può essere risolta dal giudice di merito e, se il giudice riconosce la legittimazione, la censura in Cassazione è difficilmente accoglibile se non emergono profili di diritto rilevanti.
  • Se la motivazione sulla determinazione della pena è carente, la Corte di Cassazione in genere non sostituisce il proprio giudizio al giudice di merito ma annulla la parte della sentenza relativa alla pena e dispone il rinvio per nuovo esame.

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