Sentenza n. 30/2026 - Torino, Sezione 2
per l'ottemperanza della sentenza n. 1589/2024 del Tribunale di Torino, Sezione Lavoro (R.G. n. 1195/2024), pubblicata in data 10.06.2025, notificata il 11.06.2025 e passata in giudicato, di condanna dell’intimato Ministero alla corresponsione in favore di parte ricorrente del risarcimento del danno per abusiva reiterazione di contratti di lavoro dell'importo di euro 8.216,73.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione da parte del Ministero della sentenza civile passata in giudicato che lo aveva condannato al pagamento di euro 8.216,73, oltre interessi legali
Esito
Favorevole al ricorrente (creditore da giudicato)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario, Sezione lavoro, passata in giudicato, con la quale il Ministero era stato condannato a corrispondergli euro 8.216,73 a titolo di risarcimento del danno per abusiva reiterazione di contratti di lavoro. Ha chiesto il pagamento del capitale e degli interessi legali, nonché la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia. Nel corso del giudizio il Ministero ha eseguito il pagamento, dopo la notifica e l'iscrizione a ruolo del ricorso. Il ricorrente ha quindi dichiarato venuta meno la materia del contendere, insistendo per la condanna alle spese in base alla soccombenza virtuale. Le spese legali liquidate nella sentenza civile direttamente in favore dei difensori antistatari non sono state azionate, non spettando al ricorrente la legittimazione a richiederne l'ottemperanza.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere perché, in corso di giudizio, il Ministero ha integralmente adempiuto al giudicato civile azionato. Ha tuttavia condannato l'Amministrazione alle spese di lite sulla base della soccombenza virtuale. Il Collegio ha ritenuto non contestato che la sentenza fosse rimasta ineseguita e che il pagamento fosse intervenuto soltanto dopo la notifica e l'iscrizione a ruolo del ricorso; ha quindi applicato il principio di non contestazione, desunto dall'art. 115, comma 1, c.p.c. e applicabile al processo amministrativo tramite l'art. 39 c.p.a. In assenza del pagamento sopravvenuto, il ricorso sarebbe stato fondato, poiché risultavano il passaggio in giudicato della sentenza, la sua notificazione al domicilio reale del Ministero e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, ritenuto applicabile anche al giudizio di ottemperanza. Le spese sono state liquidate in euro 500,00, oltre accessori, rimborso dell'eventuale contributo unificato e distrazione in favore dei difensori antistatari, con riduzione dei parametri per la semplicità e serialità dell'attività difensiva e per l'esito estintivo della controversia. Il TAR ha inoltre disposto la trasmissione della sentenza alla Procura regionale della Corte dei conti del Piemonte, rilevando che l'inerzia ministeriale si inserisce in un contenzioso seriale relativo a condanne per abusiva reiterazione di contratti a termine.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Costituisce la base processuale del giudizio di ottemperanza promosso per ottenere l'esecuzione del giudicato.
art. 39 c.p.a.
Consente il rinvio alle disposizioni del codice di procedura civile, in base al quale il TAR ha ritenuto applicabile al processo amministrativo il principio di non contestazione.
art. 115, comma 1, c.p.c.
Il principio di non contestazione ha consentito di considerare non controversi la persistente inesecuzione del giudicato e il successivo pagamento determinato dalla proposizione del ricorso.
art. 14, comma 1, d.l. 669/1996
Il termine dilatorio di 120 giorni per l'avvio di azioni esecutive nei confronti dell'Amministrazione è stato ritenuto applicabile anche al giudizio di ottemperanza.
D.M. 55/2014
È stato utilizzato come parametro per la liquidazione delle spese di lite, ridotte in ragione della semplicità, serialità ed esito del giudizio.
Massime di principio
- Quando l'amministrazione esegue spontaneamente il giudicato nel corso del giudizio di ottemperanza, la domanda principale diviene improcedibile per cessazione della materia del contendere, ma l'amministrazione può essere condannata alle spese sulla base della soccombenza virtuale.
- Ai fini della soccombenza virtuale, se l'amministrazione non contesta l'inesecuzione del giudicato e il pagamento intervenuto solo dopo la notifica e l'iscrizione a ruolo del ricorso, tali circostanze possono essere valorizzate in applicazione del principio di non contestazione.
- Nel giudizio di ottemperanza promosso contro un'amministrazione, la verifica della fondatezza virtuale della domanda esecutiva comprende il passaggio in giudicato della decisione, la sua notificazione all'amministrazione e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'avvio delle azioni esecutive contro la pubblica amministrazione.
- Le spese di lite possono essere poste a carico dell'amministrazione anche quando essa adempia al giudicato durante il giudizio di ottemperanza, se l'adempimento è successivo alla proposizione del ricorso e ne determina il venir meno dell'oggetto.
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