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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33301/2021 del 11/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

L'Agenzia delle Entrate ha impugnato in cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale del Piemonte che aveva respinto l'appello dell'Ufficio contro la decisione di primo grado favorevole al contribuente. La lite nasce da un avviso di accertamento, relativo all'anno d'imposta 2004, con cui erano stati rideterminati gli imponibili di una società in nome collettivo della quale il contribuente era socio illimitatamente responsabile. Il giudice di merito aveva annullato l'atto ritenendolo insufficientemente motivato perché fondato su documenti non allegati, in particolare un processo verbale di constatazione redatto nei confronti della società e non conosciuto dal socio. In cassazione l'Agenzia ha proposto quattro motivi, ma dal testo emerge che la Corte ha esaminato preliminarmente un profilo processuale assorbente: la controversia era stata introdotta e decisa senza la partecipazione della società e degli altri soci illimitatamente responsabili, nonostante l'unitarietà dell'accertamento sui redditi della società di persone e dei soci.

La decisione

La Corte ha dichiarato la nullità dell'intero giudizio di merito per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i litisconsorti necessari. Ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato gli atti alla Commissione tributaria provinciale di Torino, in diversa composizione, affinché disponga l'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. n. 546 del 1992 e riesamini la controversia. Ha inoltre compensato integralmente le spese dell'intero giudizio, valorizzando il fatto che l'orientamento applicato si era consolidato solo successivamente all'introduzione del ricorso originario.

Norme richiamate

  • art. 5 T.U. 22 dicembre 1986, n. 917

    È richiamato per affermare l'unitarietà dell'accertamento dei redditi delle società di persone e l'automatica imputazione del reddito ai soci proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili.

  • art. 14, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    È indicato come norma che impone l'integrazione del contraddittorio nei giudizi relativi ad accertamenti unitari su società di persone e soci, la cui omissione determina nullità assoluta del giudizio.

  • art. 29, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    È menzionato come norma che consente, in alternativa, la riunione dei giudizi quando ne ricorrano i presupposti.

Massime di principio

  • Nelle controversie aventi a oggetto la rettifica dei redditi di società di persone e dei soci sussiste litisconsorzio necessario originario tra società e tutti i soci, salvo che siano dedotte questioni personali di uno solo di essi.
  • La mancata partecipazione di tutti i litisconsorti necessari al giudizio comporta nullità assoluta del procedimento, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado, e impone la cassazione della decisione con rinvio al primo giudice per l'integrazione del contraddittorio.
  • L'eventuale impugnazione proposta da uno solo dei soggetti interessati non esclude la necessità di integrare il contraddittorio, salvo che risulti concretamente praticabile la riunione dei giudizi nei casi in cui gli altri abbiano anch'essi proposto impugnazione.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiLitisconsorzio necessarioGiudicato

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