Cassazione Civile, Ordinanza n. 25918/2023 del 05/09/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce dalla notifica di una cartella di pagamento, asseritamente non preceduta dalla notifica di due avvisi di accertamento relativi a IRPEF, IRAP e IVA, emessi per il disconoscimento di costi da operazioni ritenute inesistenti per gli anni d’imposta 2003 e 2004. In primo grado il ricorso del contribuente era stato accolto solo in parte, con rimessione all’Amministrazione del ricalcolo delle riprese depurate della quota IRPEF non dovuta; in appello, invece, la Commissione tributaria regionale ha accolto l’impugnazione dell’Agenzia ritenendo tardivo il ricorso introduttivo e quindi inammissibile, confermando la cartella. Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione articolando sette motivi, tutti formulati in modo molto sintetico e apodittico: deduceva violazione dell’art. 327 c.p.c. per mancata notifica entro sei mesi; violazione del d.lgs. 546/1992, art. 14, per mancata notifica del ricorso in appello a tutte le parti; violazione dell’art. 16 del medesimo decreto per mancata o tardiva notifica agli altri resistenti; violazione dell’art. 20 sul contenuto/forma della notifica del ricorso in appello; violazione dell’art. 21 per notifica oltre i termini massimi; violazione dell’art. 22 per asserita costituzione in appello in difetto delle notifiche prescritte; violazione degli artt. 324 e 2909 c.c. per avere l’appello investito una sentenza già passata in giudicato. La Corte ha rilevato che tali motivi non individuavano compiutamente i capi impugnati, non esponevano in modo adeguato le ragioni in fatto e in diritto, non selezionavano il pertinente vizio ex art. 360 c.p.c. e, soprattutto, non censuravano la ratio decidendi effettiva della sentenza impugnata, fondata sulla tardività del ricorso introduttivo.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso del contribuente. Ha affermato che i motivi erano inammissibili per difetto di specificità e per mancata attinenza alla ratio decidendi della sentenza d’appello, la quale aveva dichiarato tardivo il ricorso introduttivo del giudizio. Poiché nessuna censura colpiva specificamente tale autonoma ragione decisoria, il ricorso non poteva condurre alla cassazione della sentenza. Sono state inoltre poste a carico del ricorrente le spese del giudizio di legittimità in favore dell’Agenzia delle Entrate, con liquidazione di Euro 4.100,00 oltre spese prenotate a debito, ed è stato dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 327 c.p.c.
richiamato dal ricorrente per lamentare la mancata notificazione della sentenza entro sei mesi, ma la Corte non ne esamina nel merito la fondatezza perché i motivi sono dichiarati inammissibili.
d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 14
invocato per sostenere la nullità/inammissibilità dell’appello per omessa notifica a tutte le parti; la Corte non affronta il merito del motivo per difetto di specificità e mancata censura della ratio decidendi.
d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 16
richiamato in relazione alla notifica degli atti nel processo tributario; la censura è ritenuta generica e non idonea a colpire la base decisoria della sentenza impugnata.
d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 20
richiamato per contestare la regolarità della notifica del ricorso in appello; la Corte ne dichiara l’inammissibilità per formulazione apodittica.
d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 21
invocato per sostenere che il ricorso in appello sarebbe stato notificato oltre i termini massimi; la censura non è esaminata nel merito perché non incide sulla ratio decidendi.
d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 22
richiamato per contestare la costituzione in appello in assenza delle notifiche prescritte; la Corte lo ritiene motivo generico e non decisivo rispetto alla ragione effettiva della decisione.
art. 324 c.c.
richiamato per dedurre il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado; la censura è ritenuta non pertinente rispetto alla statuizione di tardività del ricorso introduttivo.
art. 2909 c.c.
richiamato insieme all’art. 324 c.c. per sostenere l’intangibilità del giudicato; la Corte non ne valuta il merito perché il motivo non aggredisce la ratio decidendi.
art. 360 c.p.c.
la Corte rileva la mancata individuazione del pertinente paradigma di ricorso per cassazione, indice della carenza di specificità e autosufficienza dei motivi.
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13
richiamato nel dispositivo per dare atto dei presupposti del versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione i motivi devono essere specifici, autosufficienti e chiaramente sussumibili nel corretto paradigma dell’art. 360 c.p.c.; formule apodittiche o meramente assertive determinano l’inammissibilità della censura.
- È inammissibile il ricorso che non individui compiutamente i capi di sentenza impugnati e non esponga in modo chiaro le ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento delle doglianze.
- Quando la decisione impugnata si fonda su una ratio decidendi autonoma e sufficiente, il ricorso deve censurare proprio quella ragione; la mancata impugnazione di una ratio decisiva rende inammissibili le censure dirette ad altre questioni.
- La deduzione di violazioni processuali nel giudizio tributario non è sufficiente se non è correlata alla concreta statuizione della sentenza impugnata e non mira a rimuovere la base logico-giuridica effettivamente posta a fondamento della decisione.
- La tardività del ricorso introduttivo, una volta affermata dal giudice di merito come ragione autonoma di inammissibilità, deve essere specificamente contestata in cassazione, altrimenti la sentenza resta ferma per difetto di attacco alla ratio decisoria.
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