Ordinanza n. 175/2026 - Palermo, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Avviso pubblico per la progressione verticale di personale dall’Area degli Assistenti all’Area dei Funzionari, nella parte relativa al computo della sola decorrenza economica dell’inquadramento, nonché atti connessi
Esito
Favorevole al resistente (regione)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, l’avviso pubblico regionale per la progressione verticale di complessive 296 unità dall’Area degli Assistenti all’Area dei Funzionari, il regolamento applicabile, le FAQ e gli ulteriori atti attuativi e presupposti. La contestazione riguarda, in particolare, la previsione secondo cui, ai fini del calcolo dell’esperienza professionale, rileva la sola decorrenza economica dell’inquadramento. La ricorrente ha chiesto di essere ammessa alla procedura con riconoscimento dell’anzianità decorrente dal 31 dicembre 2008 e del titolo di abilitazione. Il TAR ha rilevato, in via preliminare, possibili profili di inammissibilità ai sensi dell’art. 73 c.p.a., poiché le censure non sembrano rivolte contro clausole immediatamente escludenti. Nella fase cautelare, ha comunque esaminato sommariamente il fumus boni iuris, ritenendo che il requisito di esperienza previsto dal bando presupponga l’effettivo svolgimento del servizio e che il titolo di abilitazione di cui la ricorrente chiede il riconoscimento non sia, allo stato, assistito da prova, anche quanto alle modalità del suo conseguimento.
La decisione
Il TAR, ai sensi dell’art. 55 c.p.a., ha respinto la domanda cautelare, ritenendo il ricorso non assistito da sufficiente fumus boni iuris. In particolare, ha affermato che l’esperienza professionale richiesta dal bando deve riferirsi all’effettivo svolgimento del servizio e ha rilevato l’assenza, allo stato degli atti, di prova del titolo di abilitazione invocato, inclusa la dimostrazione delle modalità con cui sarebbe stato conseguito. La decisione è resa senza definire il merito del ricorso e senza sciogliere definitivamente gli eventuali profili di inammissibilità prospettati. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.
La domanda cautelare è stata valutata secondo i presupposti propri della tutela cautelare, con particolare riguardo al fumus boni iuris; l’istanza è stata respinta per insufficienza del fumus.
art. 73 c.p.a.
disparte gli eventuali profili di inammissibilità del ricorso – ai sensi dell’art. 73, c.p.a. – atteso che le censure dedotte non attengono a clausole escludenti
Il TAR ha prospettato, senza definirli nella fase cautelare, possibili profili di inammissibilità connessi alla circostanza che le censure non riguarderebbero clausole immediatamente escludenti.
Massime di principio
- Nella valutazione cautelare di una controversia relativa a una procedura di progressione verticale, il requisito dell’esperienza professionale può essere riferito all’effettivo svolgimento del servizio, non alla mera decorrenza economica dell’inquadramento, quando ciò risulti dalla disciplina della procedura.
- La mancata produzione, allo stato degli atti, della prova di un titolo di abilitazione e delle modalità del suo conseguimento impedisce di ravvisare un sufficiente fumus boni iuris a sostegno della domanda cautelare di riconoscimento del titolo.
- Le censure contro previsioni di una procedura selettiva che non siano immediatamente escludenti possono presentare profili di inammissibilità, la cui verifica può essere riservata alla fase di merito senza impedire il rigetto della domanda cautelare per difetto di fumus boni iuris.
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